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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000.

Accordo - Protocollo

PROTOCOLLO
All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, i sottoscritti plenipotenziari hanno altresi' concordato le seguenti disposizioni da
considerarsi parte integrante del presente Accordo.
(1) Con riferimento all'Articolo 1
(a) Gli utili da investimento e, nel caso in cui siano reinvestiti, i redditi derivanti godranno della stessa protezione degli
investimenti.
(b) Fatti salvi gli altri metodi per determinare la nazionalita', in particolare chiunque in possesso di un passaporto nazionale rilasciato dalle autorita' competenti della Parte Contraente
interessata sara' considerato cittadino di quella Parte.
(c) Ciascuna Parte Contraente o sua agenzia potra' stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente un accordo in materia di investimenti che regolera' lo specifico rapporto giuridico connesso all'investimento dell'investitore interessato.
(2) Con riferimento all'Articolo 2
(a) Fatte salve le rispettive leggi, e regolamenti, nessuna delle Parti Contraenti porra' alcuna condizione per la effettuazione, lo sviluppo o il prosieguo degli investimenti che possa comportare il subentrare o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali o che specifichi che le merci
devono essere procurate a livello locale, o condizioni simili.
(b) In conformita' alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente consentira' agli investitori dell'altra Parte Contraente, che hanno effettuato investimenti nel suo territorio, di impiegare personale direttivo indipendentemente dalla nazionalita' dello
stesso.
(3) Con riferimento all'Articolo 3
(a) Il termine "attivita' connesse ad un investimento" comprendera' inter alia:
- organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e cessione di societa', filiali, agenzie, uffici, od altre organizzazioni per la
gestione degli affari;
- ricezione di registrazioni, licenze, permessi ed altre approvazioni
necessarie per la effettuazione delle attivita' commerciali;
- acquisizione, utilizzo, cessione e protezione di proprieta' di
qualsiasi tipo, ivi compresa la proprieta' intellettuale;
- accesso al mercato finanziario, in particolare assunzione di prestiti, acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli ed acquisto di valuta estera per le importazioni
necessarie alla gestione delle attivita';
- commercializzazione di' beni e servizi;
- approvvigionamento, vendita e trasporto di materie prime, lavorati e semilavorati, energia, combustibili e mezzi di produzione;
- diffusione di informazioni commerciali.
(b) Per "attivita'" nell'accezione di cai all'Articolo 3 (2) si intende, in particolare, a titolo di esempio: gestione, mantenimento, utilizzo e godimento di un investimento. Per "trattamento meno favorevole" nell'accezione di cui all'Articolo 3 si intende: limitazioni all'acquisto di materie prime o ausiliarie, di energia, combustibili e mezzi di produzione e gestione di qualsiasi tipo; impedimenti alla commercializzazione di prodotti entro ed al di fuori del Paese, nonche' altre misure aventi effetti analoghi. Le misure adottate per ragioni di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, sanita' o moralita' pubblica non saranno considerate "trattamento
meno favorevole" nell'accezione di cui all'Articolo 3.
(c) In conformita' alle proprie leggi ed alle proprie obbligazioni internazionali relative all'entrata ed al soggiorno degli stranieri, ciascuna Parte Contraente consentira' ai cittadini ed agli impiegati dell'altra Parte che operano in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, nonche' ai membri delle loro famiglie, di
entrare, soggiornare e lasciare il proprio territorio.
(4) Con riferimento all'Articolo 5
Qualsiasi misura intrapresa in relazione ad un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti che sottragga risorse finanziarie o altri beni all'investimento, crei ostacoli alle attivita' o rechi grave danno al valore stesso dell'investimento, nonche' altre misure aventi effetti analoghi, sara' considerata rientrare nel novero delle misure di cui al comma 2
dell'Articolo 5
(5) Con riferimento all'Articolo 8
un trasferimento sara' considerato effettuato "senza ritardo" nell'accezione di cui all'Articolo 8 qualora effettuato entro quel lasso di tempo normalmente necessario per il completamento delle
formalita' relative ai trasferimenti.
FATTO a Roma il 22-07-00, in due originali, ognuno nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In
caso di divergenze, fara' fede il testo inglese.


PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLO
REPUBBLICA ITALIANA STATO DEL QATAR



Parte di provvedimento in formato grafico