Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000.
Art. 13
Articolo 13
Relazioni fra Governi
Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto che le Parti Contraenti intrattengano o meno relazioni diplomatiche o consolari.
Relazioni fra Governi
Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto che le Parti Contraenti intrattengano o meno relazioni diplomatiche o consolari.