Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.
Art. 7
ARTICOLO 7
1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita in tutti settori, per quanto riguarda:
- i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e atte esportazioni, comprese le modalita' di riscossione:
- le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo;
- le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate;
- i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti;
- le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:
a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;
b) ai vantaggi concessi a paesi particolari in base alle norme dell'OMC e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;
c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadra' il 31 dicembre 1998, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dal Turkmenistan agli altri Stati indipendenti dell'ex URSS.
1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita in tutti settori, per quanto riguarda:
- i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e atte esportazioni, comprese le modalita' di riscossione:
- le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo;
- le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate;
- i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti;
- le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:
a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;
b) ai vantaggi concessi a paesi particolari in base alle norme dell'OMC e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;
c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadra' il 31 dicembre 1998, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dal Turkmenistan agli altri Stati indipendenti dell'ex URSS.