Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.
Art. 13
ARTICOLO 13
Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa la futura adesione del Turkmenistan all'OMC. Il consiglio di cooperazione puo' formulare raccomandazioni alle Parti su questi sviluppi; se le accettano, le Parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso secondo le rispettive procedure.
Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa la futura adesione del Turkmenistan all'OMC. Il consiglio di cooperazione puo' formulare raccomandazioni alle Parti su questi sviluppi; se le accettano, le Parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso secondo le rispettive procedure.