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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.

Art. 7

ARTICOLO 7

Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorita' della stessa Parte, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche al dipartimento amministrativo cui e' pervenuta la domanda dell'autorita' richiedente quando quest'ultima non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle infrazioni della legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari di una Parte possono essere presenti, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.