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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.

Art. 49

ARTICOLO 49

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI).
2. La cooperazione scientifica e tecnologica comprende:

- scambi di informazioni scientifiche e tecniche;
- attivita' comuni di RST;
- attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le Parti impegnati in attivita' di RST.

Ove tale cooperazione assumesse la forma di attivita' di istruzione e/o formazione, questa si deve conformare alle disposizioni dell'articolo 50.
Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica.
Nello svolgimento di queste attivita' di cooperazione, particolare attenzione e' rivolta alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e/o alla produzione delle armi di distruzione di massa.
3. La cooperazione prevista al presente articolo e' attuata in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.