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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999.

Art. 6

Articolo 6
NAZIONALIZZAZIONE O ESPROPRIO

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta', possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla legislazione in vigore.
2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto" direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici, interesse sociale, o per motivi di interesse nazionale, contro giusto, adeguato, immediato ed opportuno risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge.
3. Il giusto risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.
Qualora vi siano difficolta' nel determinare il giusto valore di mercato, esso sara' determinato secondo gli standard di valutazione internazionalmente riconosciuti.
Il risarcimento sara' calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile nel giorno in cui la decisione di nazionalizzare od espropriare e' stata annunciata o resa pubblica.
Il risarcimento comprendera', qualora spettanti, gli interessi sulla base del tasso LIBOR, a partire dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data di pagamento.
4. Nel caso in cui oggetto dell'esproprio sia una joint-ventures costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, l'indennizzo che verra' pagato all'investitore dell'altra Parte Contraente sara' calcolato tenendo conto della quota di detto investitore nella joint-ventures, in conformita' con i suoi documenti fondamentali.
5. Ogni investitore di qualsiasi Parte Contraente che asserisca che tutto o parte del proprio investimento e' stato espropriato, avra' diritto all'immediato esame del suo caso da parte delle autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente.
6. Se, dopo l'espropriazione, l'investimento in questione non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, a quel fine, il precedente proprietario, ovvero gli aventi causa potranno riacquistarlo al prezzo di mercato.