Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999.
Art. 13
Articolo 13
ENTRATA IN VIGORE, DURATA E SCADENZA
1. Il presente Accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo la data di ricezione della seconda notifica con cui le due Parti Contraenti si saranno notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.
2. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data di entrata in vigore e sara' prorogabile automaticamente per periodi di 5 anni fino a che una delle Parti Contraenti lo denunci per iscritto nel qual caso cessera' di avere effetto un anno dopo la data della nota di denuncia.
3. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza di cui al presente Accordo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalla data predetta.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Roma il giorno 15 luglio millenovecentonovantanove, in due esemplari, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PATRIZIA TOIA
Sottosegretario agli Affari Esteri
Parte di provvedimento in formato grafico
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY
CARLOS MATEO BALMELLI
Viceministro agli Affari Esteri
Parte di provvedimento in formato grafico
ENTRATA IN VIGORE, DURATA E SCADENZA
1. Il presente Accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo la data di ricezione della seconda notifica con cui le due Parti Contraenti si saranno notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.
2. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data di entrata in vigore e sara' prorogabile automaticamente per periodi di 5 anni fino a che una delle Parti Contraenti lo denunci per iscritto nel qual caso cessera' di avere effetto un anno dopo la data della nota di denuncia.
3. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza di cui al presente Accordo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalla data predetta.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Roma il giorno 15 luglio millenovecentonovantanove, in due esemplari, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PATRIZIA TOIA
Sottosegretario agli Affari Esteri
Parte di provvedimento in formato grafico
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY
CARLOS MATEO BALMELLI
Viceministro agli Affari Esteri
Parte di provvedimento in formato grafico