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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999.

Art. 2

Articolo 2
FINALITA'

Il presente Accordo sara' applicato agli investimenti effettuati nel territorio di una delle Parti Contraenti da investitori dell'altra Parte Contraente prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo non sara' applicato a controversie, reclami o disaccordi che hanno avuto origine precedentemente alla sua entrata in vigore.