Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999.
Art. 2
Articolo 2
FINALITA'
Il presente Accordo sara' applicato agli investimenti effettuati nel territorio di una delle Parti Contraenti da investitori dell'altra Parte Contraente prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo non sara' applicato a controversie, reclami o disaccordi che hanno avuto origine precedentemente alla sua entrata in vigore.
FINALITA'
Il presente Accordo sara' applicato agli investimenti effettuati nel territorio di una delle Parti Contraenti da investitori dell'altra Parte Contraente prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo non sara' applicato a controversie, reclami o disaccordi che hanno avuto origine precedentemente alla sua entrata in vigore.