Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999.
Art. 4
Articolo 4
TRATTAMENTO NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA
1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Stati Terzi.
2. Nel caso in cui, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, agli investitori della Parte Contraente in causa si applichera' il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso rispettando in ogni caso quanto stabilito nell'Art. 3 paragrafo 2.
3. Tutte le attivita' di beni e servizi nonche' le operazioni connesse all'investimento godranno, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle analoghe attivita' ed operazioni di cittadini residenti o di investitori di ogni altro Paese Terzo.
4. Le disposizioni di cui ai punti 1, 2, e 3, del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad una Unione Doganale od Economica, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad Accordi regionali o sub-regionali, ad un Accordo economico multilaterale internazionale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.
TRATTAMENTO NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA
1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Stati Terzi.
2. Nel caso in cui, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, agli investitori della Parte Contraente in causa si applichera' il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso rispettando in ogni caso quanto stabilito nell'Art. 3 paragrafo 2.
3. Tutte le attivita' di beni e servizi nonche' le operazioni connesse all'investimento godranno, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle analoghe attivita' ed operazioni di cittadini residenti o di investitori di ogni altro Paese Terzo.
4. Le disposizioni di cui ai punti 1, 2, e 3, del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad una Unione Doganale od Economica, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad Accordi regionali o sub-regionali, ad un Accordo economico multilaterale internazionale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.