Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con protocollo, fatto a Yaounde' il 29 giugno 1999.
Art. 7
ARTICOLO 7
Soluzione delle controversie fra gli investitori e le Parti contraenti
1. Ogni controversia concernente gli investimenti fra una delle Parti contraenti ed un investitore dell'altra Parte contraente sara', per quanto possibile, risolta amichevolmente fra le parti alla controversia.
2. Se la controversia non ha potuto essere risolta entro sei mesi a decorrere dal momento in cui e' stata intentata da una delle parti alla controversia, essa potra' essere risolta a scelta dell'investitore mediante una delle seguenti procedure
a) da un ricorso dell'investitore presso le autorita' amministrative competenti della parte contraente sul cui territorio l'investimento e' realizzato;
b) da un'azione legale dell'investitore presso i tribunali competenti della Parte contraente sul cui territorio l'investimento e' realizzato;
c) dinanzi un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). La Parte contraente s'impegna ad accettare il rinvio a tale arbitrato;
d) presso il Centro internazionale per la soluzione delle controversie relative agli investimenti per l'attuazione delle procedure di arbitrato di cui nella Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla soluzione delle controversie relative agli investimenti fra gli Stati ed i cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti contraenti vi abbiano aderito;
e) dinanzi ad un tribunale ad hoc il quale, in mancanza di altre intese fra le parti alla controversia, sara' istituito in conformita' alle regole di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI).
3. Per quanto concerne le controversie relative all'ammontare dell'indennita' da corrispondere secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, esse potranno essere sottoposti alle procedure previste ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra.
4. Le due Parti contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario gia' avviati finche' le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza di altro tribunale entro i termini di adempimento prescritti nel lodo o nella sentenza medesimi, ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alla normativa del diritto internazionale od interno applicabile nella fattispecie.
5. La Parte contraente che e' parte ad una controversia non puo' in alcun momento, durante la procedura concernente le controversie relative agli investimenti, invocare a sua difesa la propria immunita' o il fatto che l'investitore abbia ricevuto, in forza di un contratto di assicurazione, un'indennita' che copre in tutto o in parte i danni o le perdite subite.
Soluzione delle controversie fra gli investitori e le Parti contraenti
1. Ogni controversia concernente gli investimenti fra una delle Parti contraenti ed un investitore dell'altra Parte contraente sara', per quanto possibile, risolta amichevolmente fra le parti alla controversia.
2. Se la controversia non ha potuto essere risolta entro sei mesi a decorrere dal momento in cui e' stata intentata da una delle parti alla controversia, essa potra' essere risolta a scelta dell'investitore mediante una delle seguenti procedure
a) da un ricorso dell'investitore presso le autorita' amministrative competenti della parte contraente sul cui territorio l'investimento e' realizzato;
b) da un'azione legale dell'investitore presso i tribunali competenti della Parte contraente sul cui territorio l'investimento e' realizzato;
c) dinanzi un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). La Parte contraente s'impegna ad accettare il rinvio a tale arbitrato;
d) presso il Centro internazionale per la soluzione delle controversie relative agli investimenti per l'attuazione delle procedure di arbitrato di cui nella Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla soluzione delle controversie relative agli investimenti fra gli Stati ed i cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti contraenti vi abbiano aderito;
e) dinanzi ad un tribunale ad hoc il quale, in mancanza di altre intese fra le parti alla controversia, sara' istituito in conformita' alle regole di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI).
3. Per quanto concerne le controversie relative all'ammontare dell'indennita' da corrispondere secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, esse potranno essere sottoposti alle procedure previste ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra.
4. Le due Parti contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario gia' avviati finche' le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza di altro tribunale entro i termini di adempimento prescritti nel lodo o nella sentenza medesimi, ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alla normativa del diritto internazionale od interno applicabile nella fattispecie.
5. La Parte contraente che e' parte ad una controversia non puo' in alcun momento, durante la procedura concernente le controversie relative agli investimenti, invocare a sua difesa la propria immunita' o il fatto che l'investitore abbia ricevuto, in forza di un contratto di assicurazione, un'indennita' che copre in tutto o in parte i danni o le perdite subite.