Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con protocollo, fatto a Yaounde' il 29 giugno 1999.
Art. 4
ARTICOLO 4
Trasferimenti
1. Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti ad opera di investitori dell'altra Parte contraente accorda a tale investitori il libero trasferimento
a) di interessi, dividendi, benefici, compensi per assistenza e servizi tecnici o altri redditi correnti degli investimenti;
b) dei canoni derivanti dai diritti incorporei designati al paragrafo l;
c) di somme destinate al rimborso di prestiti regolarmente stipulati ed al pagamento dei relativi interessi;
d) dei prodotto della cessione o della liquidazione totale o parziale dell'investimento, compreso il plusvalore del capitale investito;
e) delle indennita' previste all'articolo 5;
f) di capitali e quote addizionali di capitali, compresi i redditi rinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;
g) di salari ed altri compensi spettanti ai cittadini di una Parte contraente autorizzati a lavorare sul territorio dell'altra Parte contraente a titolo di un investimento. I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti che sono stati autorizzati a lavorare sul territorio dell'altra Parte contraente a titolo di un investimento approvato, sono altresi' autorizzati a trasferire le loro retribuzioni nel paese d'origine.
2. I trasferimenti saranno effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro un termine di sei mesi, a condizione che nel frattempo siano stati assolti gli obblighi fiscali. I trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio in corso, applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, eccettuate le disposizioni dell'Articolo 5 sul tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.
3. Gli obblighi fiscali di cui al capoverso precedente s'intendono assolti quando l'investitore ha espletato le procedure previste dalla legge della Parte contraente sul cui territorio l'investimento e' stato effettuato.
Trasferimenti
1. Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti ad opera di investitori dell'altra Parte contraente accorda a tale investitori il libero trasferimento
a) di interessi, dividendi, benefici, compensi per assistenza e servizi tecnici o altri redditi correnti degli investimenti;
b) dei canoni derivanti dai diritti incorporei designati al paragrafo l;
c) di somme destinate al rimborso di prestiti regolarmente stipulati ed al pagamento dei relativi interessi;
d) dei prodotto della cessione o della liquidazione totale o parziale dell'investimento, compreso il plusvalore del capitale investito;
e) delle indennita' previste all'articolo 5;
f) di capitali e quote addizionali di capitali, compresi i redditi rinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;
g) di salari ed altri compensi spettanti ai cittadini di una Parte contraente autorizzati a lavorare sul territorio dell'altra Parte contraente a titolo di un investimento. I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti che sono stati autorizzati a lavorare sul territorio dell'altra Parte contraente a titolo di un investimento approvato, sono altresi' autorizzati a trasferire le loro retribuzioni nel paese d'origine.
2. I trasferimenti saranno effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro un termine di sei mesi, a condizione che nel frattempo siano stati assolti gli obblighi fiscali. I trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio in corso, applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, eccettuate le disposizioni dell'Articolo 5 sul tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.
3. Gli obblighi fiscali di cui al capoverso precedente s'intendono assolti quando l'investitore ha espletato le procedure previste dalla legge della Parte contraente sul cui territorio l'investimento e' stato effettuato.