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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con protocollo, fatto a Yaounde' il 29 giugno 1999.

Art. 4

ARTICOLO 4
Trasferimenti
1. Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti ad opera di investitori dell'altra Parte contraente accorda a tale investitori il libero trasferimento
a) di interessi, dividendi, benefici, compensi per assistenza e servizi tecnici o altri redditi correnti degli investimenti;
b) dei canoni derivanti dai diritti incorporei designati al paragrafo l;
c) di somme destinate al rimborso di prestiti regolarmente stipulati ed al pagamento dei relativi interessi;
d) dei prodotto della cessione o della liquidazione totale o parziale dell'investimento, compreso il plusvalore del capitale investito;
e) delle indennita' previste all'articolo 5;
f) di capitali e quote addizionali di capitali, compresi i redditi rinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;
g) di salari ed altri compensi spettanti ai cittadini di una Parte contraente autorizzati a lavorare sul territorio dell'altra Parte contraente a titolo di un investimento. I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti che sono stati autorizzati a lavorare sul territorio dell'altra Parte contraente a titolo di un investimento approvato, sono altresi' autorizzati a trasferire le loro retribuzioni nel paese d'origine.
2. I trasferimenti saranno effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro un termine di sei mesi, a condizione che nel frattempo siano stati assolti gli obblighi fiscali. I trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio in corso, applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, eccettuate le disposizioni dell'Articolo 5 sul tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.
3. Gli obblighi fiscali di cui al capoverso precedente s'intendono assolti quando l'investitore ha espletato le procedure previste dalla legge della Parte contraente sul cui territorio l'investimento e' stato effettuato.