Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con protocollo, fatto a Yaounde' il 29 giugno 1999.
Art. 1
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun (di seguito denominati Parti contraenti)
Desiderando sviluppare la cooperazione economica fra i due Stati ed a tal fine creare condizioni favorevoli per gli investimenti degli investitori italiani in Camerun e camerunesi in Italia, hanno convenuto le seguenti disposizioni
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. Il termine "investimento " indica, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, gli averi di qualsiasi natura investiti prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte, in conformita' alla legislazione di quest'ultima Parte ed in particolare, ma non esclusivamente:
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto reale come ipoteche, usufrutti, cauzioni e diritti analoghi;
b) azioni ed altre forme di partecipazione diretta o indiretta, anche minoritaria, a societa' istituite sul territorio di una delle Parti;
c) crediti monetari ed ogni altro titolo di credito, obbligazioni, titoli di Stato e di enti pubblici, crediti relativi ad ogni prestazione e ogni altro diritto avente valore economico;
d) diritti di proprieta' intellettuale e/o industriale come diritti d'autore, brevetti d'inventori, licenze, progettazioni o modelli industriali, marchi commerciali o di servizio, denominazioni commerciali, know-how, avviamento commerciale e tutti i diritti affini riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte contraente;
e) concessioni in conformita' alle leggi e regolamenti di ciascuna Parte contraente, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione e sfruttamento di risorse naturali, nonche' ogni altro diritto conferito dalla legge e dai regolamenti, mediante contratti privati o pubblici o per decisione delle autorita' competenti.
f) redditi di ogni investimento ed i redditi da capitale;
g) ogni incremento di valore dell'investimento originario.
Una modifica della forma dell'investimento non pregiudica la sua qualifica d'investimento.
2. Per "investitore" s'intende
a) per ciascuna Parte contraente, le persone fisiche che ne hanno la cittadinanza;
b) ogni ente economico o persona giuridica istituita secondo la legislazione di ciascuna Parte contraente, avente sede sul suo territorio, oppure ogni ente economico o persona giuridica controllata direttamente o indirettamente dai cittadini dell'una o dell'altra Parte contraente e istituita in conformita' alla legislazione di quest'ultima;
3. Per "persona fisica" s'intende, con riferimento a ciascuna Parte contraente, una persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di detto Stato.
4. Per " persona giuridica " s'intende qualsiasi ente avente sede nei territorio di una delle Parti contraenti e da quest'ultima riconosciuto, come Istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno.
5. Per " redditi" s'intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compreso, in particolare ma non esclusivamente, profitti, dividendi, interessi, redditi da capitale, canoni, royalties, diritti di gestione, compensi per assistenza o servizi tecnici ed ogni altro emolumento, a prescindere dalla forma, monetaria o in natura, in cui il reddito e' pagato.
6. Per " territorio" s'intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro le frontiere terrestri, anche le "zone marittime ".
Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti contraenti hanno sovranita', o vi' esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione.
7. Per "Accordo d'investimento " s'intende un accordo fra una Parte ( o sue agenzie o rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte concernente un investimento.
8. Per "trattamento non discriminatorio" s'intende un trattamento almeno altrettanto favorevole del migliore nella fascia fra il trattamento nazionale ed il trattamento della nazione piu' favorita.
9. Per " diritto l'accesso" s'intende il diritto di essere ammessi ad effettuare investimenti sul territorio dell'altra Parte contraente.
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun (di seguito denominati Parti contraenti)
Desiderando sviluppare la cooperazione economica fra i due Stati ed a tal fine creare condizioni favorevoli per gli investimenti degli investitori italiani in Camerun e camerunesi in Italia, hanno convenuto le seguenti disposizioni
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. Il termine "investimento " indica, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, gli averi di qualsiasi natura investiti prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte, in conformita' alla legislazione di quest'ultima Parte ed in particolare, ma non esclusivamente:
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto reale come ipoteche, usufrutti, cauzioni e diritti analoghi;
b) azioni ed altre forme di partecipazione diretta o indiretta, anche minoritaria, a societa' istituite sul territorio di una delle Parti;
c) crediti monetari ed ogni altro titolo di credito, obbligazioni, titoli di Stato e di enti pubblici, crediti relativi ad ogni prestazione e ogni altro diritto avente valore economico;
d) diritti di proprieta' intellettuale e/o industriale come diritti d'autore, brevetti d'inventori, licenze, progettazioni o modelli industriali, marchi commerciali o di servizio, denominazioni commerciali, know-how, avviamento commerciale e tutti i diritti affini riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte contraente;
e) concessioni in conformita' alle leggi e regolamenti di ciascuna Parte contraente, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione e sfruttamento di risorse naturali, nonche' ogni altro diritto conferito dalla legge e dai regolamenti, mediante contratti privati o pubblici o per decisione delle autorita' competenti.
f) redditi di ogni investimento ed i redditi da capitale;
g) ogni incremento di valore dell'investimento originario.
Una modifica della forma dell'investimento non pregiudica la sua qualifica d'investimento.
2. Per "investitore" s'intende
a) per ciascuna Parte contraente, le persone fisiche che ne hanno la cittadinanza;
b) ogni ente economico o persona giuridica istituita secondo la legislazione di ciascuna Parte contraente, avente sede sul suo territorio, oppure ogni ente economico o persona giuridica controllata direttamente o indirettamente dai cittadini dell'una o dell'altra Parte contraente e istituita in conformita' alla legislazione di quest'ultima;
3. Per "persona fisica" s'intende, con riferimento a ciascuna Parte contraente, una persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di detto Stato.
4. Per " persona giuridica " s'intende qualsiasi ente avente sede nei territorio di una delle Parti contraenti e da quest'ultima riconosciuto, come Istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno.
5. Per " redditi" s'intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compreso, in particolare ma non esclusivamente, profitti, dividendi, interessi, redditi da capitale, canoni, royalties, diritti di gestione, compensi per assistenza o servizi tecnici ed ogni altro emolumento, a prescindere dalla forma, monetaria o in natura, in cui il reddito e' pagato.
6. Per " territorio" s'intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro le frontiere terrestri, anche le "zone marittime ".
Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti contraenti hanno sovranita', o vi' esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione.
7. Per "Accordo d'investimento " s'intende un accordo fra una Parte ( o sue agenzie o rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte concernente un investimento.
8. Per "trattamento non discriminatorio" s'intende un trattamento almeno altrettanto favorevole del migliore nella fascia fra il trattamento nazionale ed il trattamento della nazione piu' favorita.
9. Per " diritto l'accesso" s'intende il diritto di essere ammessi ad effettuare investimenti sul territorio dell'altra Parte contraente.