Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con protocollo, fatto a Yaounde' il 29 giugno 1999.
Protocollo
PROTOCOLLO ALL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
All'atto della firma del presente accordo fra il Governo della Repubblica Italiano ed il Governo della Repubblica del Camerun sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti contraenti hanno altresi' convenuto delle seguenti clausole che saranno considerate parte integrante dell'Accordo:
1. Per quanto concerne l'articolo 2:
a) Tutte le attivita' relative all'acquisto, alla vendita ed al trasporto di materie prime e di materie ausiliari, di energia e di combustibili nonche' di mezzi di produzione e di sfruttamento di ogni tipo, devono beneficiare di un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle attivita' collegate agli investimenti realizzati dagli investitori di uno Stato terzo. Il normale funzionamento di tali attivita' non dovra' essere in alcun modo ostacolato, a condizione che sia conforme alla legislazione ed ai regolamenti del paese di accoglienza, nel rispetto delle norme del presente Accordo.
b) I cittadini autorizzati a lavorare sul territorio e nelle zone marittime di una delle Parti contraenti devono poter beneficiare di concrete ed adeguate agevolazioni per l'esercizio delle loro attivita' professionali.
c) Le Parti. contraenti esamineranno con benevolenza, nell'ambito della loro legislazione interna, le richieste di' entrata e di autorizzazione di soggiorno, di permessi di lavoro e di circolazione presentate da cittadini di una Parte contraente a titolo di un investimento sul territorio dell'altra Parte.
2. Per quanto concerne l'articolo 5:
Per quanto concerne le indennita' previste all'articolo 5, il loro importo corrispondera' al valore reale degli investimenti in oggetto.
3. Per quanto concerne l'articolo 8:
La procedura arbitrale di cui ai paragrafi 2,3, 4, 7 e 8 e' la seguente:
a) Il tribunale arbitrale sara' composto da tre arbitri.
Ciascuna delle due Parti sceglie un arbitro. I due arbitri nomineranno di comune accordo un terzo arbitro di nazionalita' diversa da quelle degli arbitri nominati dalle Parti, e che deve essere cittadino di uno Stato che mantiene relazioni diplomatiche con ciascuna delle Parti contraenti al presente Accordo. Tutti i membri del Tribunale devono essere nominati entro tre mesi a decorrere dalla nomina del primo arbitro.
b» Se una delle Parti non nomina il proprio arbitro, o se i due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta dei terzo arbitro entro i termini menzionati al paragrafo precedente, una delle due Parti puo' chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di procedere alle nomine mancanti.
L'arbitrato avverra' in conformita' alla legge della Parte sul cui territorio o nelle cui zone marittime l'investimento e' effettuato, ed in conformita' alle norme del presente Accordo.
La sua procedura e' regolata dal regolamento arbitrale della CNUDI La sentenza dei tribunale sara' motivata Le sue decisioni saranno obbligatorie per entrambe le Parti. Il Tribunale puo' interpretare la sua sentenza a richiesta dell'una o dell'altra Parte.
Ciascuna Parte contraente sosterra' le spese per l'arbitro che ha nominato e le proprie spese durante l'arbitrato. Le spese del Presidente del Tribunale e le altre spese saranno divise fra le due Parti in misura uguale.
Il riconoscimento e l'attuazione della decisione arbitrale sul territorio delle Parti contenti saranno regolate dalle loro rispettive legislazioni nazionali, in conformita' alle Convenzioni internazionali di cui sono Parti
Fatto a Yaounde', il 29 giugno 1999, in tre esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, francese ed inglese, i tre testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana della Repubblica del Camerun
Parte di provvedimento in formato grafico
All'atto della firma del presente accordo fra il Governo della Repubblica Italiano ed il Governo della Repubblica del Camerun sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti contraenti hanno altresi' convenuto delle seguenti clausole che saranno considerate parte integrante dell'Accordo:
1. Per quanto concerne l'articolo 2:
a) Tutte le attivita' relative all'acquisto, alla vendita ed al trasporto di materie prime e di materie ausiliari, di energia e di combustibili nonche' di mezzi di produzione e di sfruttamento di ogni tipo, devono beneficiare di un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle attivita' collegate agli investimenti realizzati dagli investitori di uno Stato terzo. Il normale funzionamento di tali attivita' non dovra' essere in alcun modo ostacolato, a condizione che sia conforme alla legislazione ed ai regolamenti del paese di accoglienza, nel rispetto delle norme del presente Accordo.
b) I cittadini autorizzati a lavorare sul territorio e nelle zone marittime di una delle Parti contraenti devono poter beneficiare di concrete ed adeguate agevolazioni per l'esercizio delle loro attivita' professionali.
c) Le Parti. contraenti esamineranno con benevolenza, nell'ambito della loro legislazione interna, le richieste di' entrata e di autorizzazione di soggiorno, di permessi di lavoro e di circolazione presentate da cittadini di una Parte contraente a titolo di un investimento sul territorio dell'altra Parte.
2. Per quanto concerne l'articolo 5:
Per quanto concerne le indennita' previste all'articolo 5, il loro importo corrispondera' al valore reale degli investimenti in oggetto.
3. Per quanto concerne l'articolo 8:
La procedura arbitrale di cui ai paragrafi 2,3, 4, 7 e 8 e' la seguente:
a) Il tribunale arbitrale sara' composto da tre arbitri.
Ciascuna delle due Parti sceglie un arbitro. I due arbitri nomineranno di comune accordo un terzo arbitro di nazionalita' diversa da quelle degli arbitri nominati dalle Parti, e che deve essere cittadino di uno Stato che mantiene relazioni diplomatiche con ciascuna delle Parti contraenti al presente Accordo. Tutti i membri del Tribunale devono essere nominati entro tre mesi a decorrere dalla nomina del primo arbitro.
b» Se una delle Parti non nomina il proprio arbitro, o se i due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta dei terzo arbitro entro i termini menzionati al paragrafo precedente, una delle due Parti puo' chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di procedere alle nomine mancanti.
L'arbitrato avverra' in conformita' alla legge della Parte sul cui territorio o nelle cui zone marittime l'investimento e' effettuato, ed in conformita' alle norme del presente Accordo.
La sua procedura e' regolata dal regolamento arbitrale della CNUDI La sentenza dei tribunale sara' motivata Le sue decisioni saranno obbligatorie per entrambe le Parti. Il Tribunale puo' interpretare la sua sentenza a richiesta dell'una o dell'altra Parte.
Ciascuna Parte contraente sosterra' le spese per l'arbitro che ha nominato e le proprie spese durante l'arbitrato. Le spese del Presidente del Tribunale e le altre spese saranno divise fra le due Parti in misura uguale.
Il riconoscimento e l'attuazione della decisione arbitrale sul territorio delle Parti contenti saranno regolate dalle loro rispettive legislazioni nazionali, in conformita' alle Convenzioni internazionali di cui sono Parti
Fatto a Yaounde', il 29 giugno 1999, in tre esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, francese ed inglese, i tre testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana della Repubblica del Camerun
Parte di provvedimento in formato grafico