Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.
Art. 9.
Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle acque minerali naturali).
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;".
"c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;".
Note all' , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39 reca "Attuazione della relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, come modificato dalla presente legge:
"Art. 11 (Etichette). - 1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:
a) "acqua minerale naturale integrata, se del caso, con le seguenti menzioni:
1) "totalmente degassata , se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata totalmente eliminata;
2) "parzialmente degassata , se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata parzialmente eliminata;
3) "rinforzata col gas della sorgente , se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, e' superiore a quello della sorgente;
4) "aggiunta di anidride carbonica , se all'acqua minerale naturale e' stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;
5) "naturalmente gassata o "effervescente naturale , se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, e' uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantita' di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonche' delle tolleranze tecniche abituali;
b) la denominazione dell'acqua minerale naturale ed il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa;
c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;
d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui al punto precedente e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;
e) il contenuto nominale;
f) il titolare del provvedimento di cui all'art. 5;
g) il termine minimo di conservazione;
h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all' ;
i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d)".