Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.
Art. 25.
Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, in materia di procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni).
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, le parole: "iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge" sono soppresse.
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo del "Norme per l'accelerazione delle procedure di dimissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1994, n. 126, e convertito in legge, con modificazioni, dall' (Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1994, n. 177), come modificato dalla presente legge:
"5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro, e gli altri enti pubblici per le loro partecipazioni, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle societa' di cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni di conferimento, possono affidare, salvo quanto previsto dalla , a societa' di provata esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere, nonche' a singoli professionisti incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprieta' dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facolta' di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilita' derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a societa' di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle societa' di cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. I compensi e le modalita' di pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti".