Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.
Art. 14.
Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di traffico illecito di rifiuti).
1. All'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, e' punito con la pena dell'ammenda da 1.549 euro a 25.822 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".
"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, e' punito con la pena dell'ammenda da 1.549 euro a 25.822 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".
Note all' reca: "Attuazione delle sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 53, come modificato dalla presente legge:
"Art. 53 (Traffico illecito di rifiuti). - 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti, costituente traffico illecito, ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, e' punito con la pena dell'ammenda da 1. 549 euro a 25.822 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell' , per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".
- Il regolamento del Consiglio (CEE) del 1 febbraio 1993 n. 259 reca: "relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 6 febbraio 1993, n. L 30.