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Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.

Art. 20.

Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori).
1. Il termine di cui al comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359, di recepimento della direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995, concernente le attrezzature di lavoro, e' differito al 5 dicembre 2002 limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV.
Note all'art. 20: - Si riporta il testo del (Attuazione delle , , , , , , , , , e riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro): "8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorche' esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente".