N NORME. red.it

Disposizioni sui beni culturali.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

(Testo unico delle norme in materia di beni culturali)
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordi- nate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico. (2) (3)
2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legis- lative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi; (2)
b) alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonche' per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.
3. Lo schema di testo unico e' trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (2) (3)
((4. Il testo unico puo' essere aggiornato, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o piu' decreti legislativi il cui schema e' deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema e' trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo e' emanato su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali))
5. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e' espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema.
((6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali))
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 16 giugno 1998, n. 191, nell'introdurre il comma 6-bis all'art. 12 della L. 15 maggio 1997, n. 127, ha disposto (con l'art. 2, comma 25) che "I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a) , e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi".

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 5 maggio 1999, n. 122 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come prorogati dal comma 6-bis dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 25, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono ulteriormente prorogati di sei mesi".

Art. 2.

(Programmazione delle attivita' culturali)
1.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237)).
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237)).
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237)).
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237)).
5.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237)).
6.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237)).
7.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237)).
((8. Le somme erogate da soggetti pubblici e privati in favore dello Stato a titolo di partecipazione alla realizzazione di attivita' culturali o di interventi sul patrimonio culturale affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnate alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero che realizzano le attivita' o gli interventi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Il funzionario incaricato della gestione dei predetti fondi presenta annualmente il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa. I predetti documenti sono resi pubblici e portati a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse))

Art. 3.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))

Art. 4.

(Modifica alle norme per l'arte negli edifici pubblici)
1. Alla legge 29 luglio 1949, n. 717, come da ultimo modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, quarto comma, le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1 miliardo";
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 - 1. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo 1 e' effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati dall'amministrazione medesima".
Nota all'art. 4: - Il testo vigente della , recante "Norme per l'arte negli edifici pubblici", e' il seguente: "Art. 1.- Le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche' le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici, distrutti per cause di guerra, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento, della spesa totale prevista nel progetto. I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo. Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto. Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonche' gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a 50 milioni. A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale. Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verra' devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili di pittura e di scultura, che integrino la decorazione, degli interni". "Art. 2. - La scelta degli artisti, per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo precedente, sara' fatta dall'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, in concorso con il progettista della costruzione ed il soprintendente alle Gallerie, competente per territorio, o di un artista da questi designato. Qualora il valore complessivo delle opere d'arte da eseglursi superi i due milioni di lire, le amministrazioni provvederanno all'assegnazione mediante concorso a carattere nazionale. Dovra' in tal caso provvedersi alla costituzione di una commissione giudicatrice composta: 1) di quattro rappresentanti dell'amministrazione interessata di cui almeno uno deve essere un artista o critico d'arte, tra i quali dovra' eleggersi il presidente della commissione; 2) del soprintendente alle Gallerie competente per territorio e del progettista della costruzione; 3) di tre rappresentanti dei pittori e scultori, nominati dal Ministero della pubblica istruzione su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative". "Art. 2-bis. - Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovra' accertare sotto la sua personale responsabilita' l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1. In difetto la costruzione dovra' essere dichiarata non collaudabile fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o l'amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5% alla Soprintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce all'amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi di legge". "Art. 3. - Sugli importi destinati ad opere d'arte figurativa, di cui al primo comma dell'art. 1 e da liquidarsi dopo regolare collaudo e nulla osta, da parte della competente Soprintendenza alle gallerie agli artisti esecutori verra' trattenuto il 2 per cento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con la . Tale trattenuta verra' anche applicata sugli importi destinati ad acquisti e ordinazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1. Il versamento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti verra' fatto direttamente dall'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o ricostruzione".

Art. 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ((13))
AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "L'articolo 166 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si interpreta nel senso che dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' eccettuato il comma 5 del medesimo articolo".
Di seguito, si riporta il testo del suddetto comma 5 del presente articolo:
"5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede con parte delle entrate di cui alla legge 27 giugno 1985, n. 332. E' altresi' autorizzato un limite di impegno trentennale di lire 20 miliardi a decorrere dal 1998, cui si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali".

Art. 6.

(Alienazione di immobili di interesse storico-artistico)
1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli immobili per i quali non sia intervenuta la domanda degli aventi diritto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 71, secondo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089".
Nota all' : - L' (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), cosi' recita: "Art. 12. (Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprieta' pubblica). - 1. Dopo il , e' inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unita' immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalita' di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell' , adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli e , e suc- cessive modificazioni". 2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla , e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con , e suc- cessive modificazioni, nonche' alle norme sulla contabilita' generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicita' per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato. 3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle prov- ince si applicano le disposizioni di cui agli . I beni immobili notificati ai sensi della , o della , per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell' , sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della . Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della . 4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano alle alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella tutela disposta con gli e , per i quali non siano intervenute, prima della deliberazione di alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. In assenza di regolamento, i comuni e le province non possono procedere alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma 2. 5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della , relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine e' sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente. 6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo e' promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti".

Art. 7.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42))

Art. 8.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))

Art. 9.

Provvedimenti a favore delle aree archeologiche di Pompei
1. In attesa della riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e al fine di incentivare l'attivita' di tutela, conservazione e fruizione pubblica del patrimonio archeologico, la soprintendenza di Pompei e' dotata di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne l'attivita' istituzionale, con esclusione delle spese per il personale.
2. Presso la soprintendenza di Pompei e' istituito il consiglio di amministrazione che delibera il programma, il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal soprintendente. Il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto sono trasmessi entro quindici giorni al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro per l'approvazione.
3. Fanno parte del consiglio di amministrazione di cui al comma 2:
a) il soprintendente, che lo presiede;
b) il direttore amministrativo;
c) il funzionario piu' elevato in grado, appartenente all'ex carriera direttiva, in servizio presso la soprintendenza.
4. E' istituito il collegio dei revisori dei conti della soprintendenza, composto da due funzionari del Ministero per i beni culturali e ambientali e da un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente.
5. E' istituito un comitato, composto dal soprintendente, dal responsabile amministrativo, da un rappresentante della provincia di Napoli, da uno della regione Campania e dai sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della soprintendenza, con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte sui progetti e sulle iniziative volte a valorizzare le aree archeologiche e con funzioni propositive, di coordinamento e di scambio di informazioni e di conoscenze.
6. Nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero per i beni culturali e ambientali e' istituito l'ufficio del direttore amministrativo della soprintendenza, cui e' preposto un dirigente del ruolo dei dirigenti amministrativi di cui alla tabella l, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Il direttore amministrativo adotta i provvedimenti di attuazione del programma e del bilancio di previsione, ivi compresi gli atti di impegno e di spesa e cura l'amministrazione del personale. Alla soprintendenza e' assegnata la dotazione di personale stabilita dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il soprintendente.
7. Per particolari esigenze connesse al perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il soprintendente e previa comunicazione al Consiglio dei ministri, puo' affidare le funzioni di cui al comma 6 ad un soggetto estraneo all'Amministrazione, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il relativo trattamento economico e' determinato dal Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore allo stipendio iniziale di dirigente dello Stato e con una indennita' comprensiva del trattamento accessorio che compete ai dirigenti dello Stato.
8. Le somme assegnate alla soprintendenza dall'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e ogni altro provento esterno affluiscono al bilancio della soprintendenza medesima. I proventi esterni devono essere finalizzati alle attivita' di recupero, di restauro, di adeguamento strutturale e funzionale.
Gli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi e quelli provenienti dai biglietti d'ingresso agli scavi e alle altre aree e complessi archeologici della soprintendenza sono destinati ad interventi di adeguamento strutturale e funzionale, ai restauri, al recupero archeologico, alle attivita' di promozione culturale, di godimento del bene stesso e di incentivazione della occupazione ed alle altre attivita' da realizzare nelle medesime aree e sono acquisiti al bilancio della soprintendenza. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa.
9. Al fine di promuovere, in ambito nazionale e internazionale, l'immagine degli scavi di Pompei e degli altri complessi archeologici, la soprintendenza realizza iniziative miranti alla valorizzazione del sito archeologico, anche con accordi di programma, con gli enti locali territoriali, con gli altri soggetti pubblici e privati interessati e con la regione Campania.
10. L'utilizzazione dell'immagine di un singolo bene, facente parte dei complessi archeologici, puo' essere data in uso a soggetti pubblici e privati, per la durata non superiore a tre anni, previa assunzione delle spese necessarie per il restauro del bene o dell'immobile, stabilite, con apposite perizie, dalla soprintendenza e nel rispetto delle indicazioni dettate dall'istituto incaricato del restauro.
11. In sede di prima applicazione della presente legge, i servizi aggiuntivi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonche' dall'articolo 47- quater del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono attivati con il metodo della trattativa privata.
12. Alla soprintendenza di Pompei si applicano le disposizioni previste per gli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. Alla soprintendenza medesima si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La soprintendenza e' assoggettata al controllo della Corte dei conti.
13. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 65, comma 2, lettera c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilita' delle erogazioni liberali in denaro, per le erogazioni liberali effettuate nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due successivi da soggetti titolari di reddito di impresa a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei e' concesso un credito di imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare dell'erogazione stessa, fino ad un limite di lire 1.000 milioni annue, da far valere ai fini del pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dovute per i periodi di imposta medesimi. Il predetto credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ne' e' considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del citato testo unico, relativo alla deducibilita' degli interessi passivi.
14. All'onere derivante dall'applicazione del comma 13, valutato in lire 500 milioni per il 1997, in lire 1.500 milioni per il 1998 e in lire 2.000 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997- 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.(9) ((12))
AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, relativi all'individuazione ed alla organizzazione degli istituti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1998, e' abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352".

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173, ha disposto (con l'art. 23, comma 8) che "Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 19, comma 4, e' abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352".

Art. 10.

(Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa).
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una societa' per azioni, denominata "Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa", di seguito denominata "Societa'", con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attivita' culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.
2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Societa' sono esenti da imposte e tasse.
3. Il capitale sociale e' di 8.000.000 di euro ed e' sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Societa' possono partecipare altresi' le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.
4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Societa' puo' contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote gia' preordinate come limiti di impegno, secondo le modalita' e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma, che dovra' in ogni caso tenere conto degli interventi di competenza della Societa' medesima.
5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco delle citta' di Gallipoli, Galatina, Nardo', Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Societa' provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attivita' istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4.
6. Il consiglio di amministrazione della Societa' e' composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ((, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)). Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e' nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
7. Il collegio sindacale della Societa', nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dalla Societa'.
9. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Societa' ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Utilizzazione degli immobili demaniali in consegna all'Amministrazione dei beni culturali)
1. Ai dirigenti degli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali, assegnati o trasferiti, possono essere concessi, limitata mente ai beni in consegna all'Amministrazione e per soddisfare reali esigenze abitative, alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato. Non si applica l'articolo 3, comma 199, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il canone e' deterrininato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e succes- sive modificazioni.
Note all' : - L' (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cosi' recita: "199. Ai dipendenti dell'Amministrazione finanziaria assegnati o trasferiti in conformita' al programma di cui al comma 197 ed al personale della Guardia di finanza assegnato o trasferito d'ufficio sono concessi, con priorita' rispetto agli altri aventi diritto, alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato il cui canone e' determinato ai sensi degli e successive modificazioni". - La , e' relativa alla "Disciplina delle locazioni di immobili urbani".

Art. 12.

(Norme sui generatori aerosol contenenti vernici)
((
1. Il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato italiano di generatori aerosol contenenti vernici e' tenuto a comunicare preventivamente al Ministero per i beni e le attivita' culturali, Istituto centrale per il restauro, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la categoria chimica delle resine e dei solventi in esse contenuti e i prodotti chimici utilizzabili per la rimozione delle vernici stesse. In sostituzione della comunicazione il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato puo' indicare sui contenitori le medesime informazioni.
1-bis. I dati di cui al comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e possono essere comunicati solo in forma aggregata.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, sui contenitori sono comunque indicati i solventi utilizzabili per la rimozione delle vernici))
3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.

Art. 13.

(Sanzioni penali)
1. All'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale, dopo le parole: "o all'esercizio di un culto", sono inserite le seguenti: "o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici".
2. All'articolo 639 del codice penale, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se il fatto e' commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni e si procede d'ufficio".
3. All'articolo 67, secondo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089, dopo le parole: "di cui agli articoli 45 e 47" sono inserite le seguenti: "ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprieta' pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario".
Note all' : - L' cosi' recita: "Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge, disperde deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila. La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso: 1. con violenza alla persona o con minaccia; 2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333; 3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'art. 625; 4. sopra opere destinate all'irrigazione; 5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento". - L' cosi' recita: "Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila." - L' , recante "Tutela delle cose di interesse artistico e storico", cosi' recita: "Art. 67. - Chiunque s'impossessa di cose di antichita' e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, e' punito ai sensi dell' . Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli articoli 45 e 47, sono applicabili le disposizioni dell' ".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 ottobre 1997
SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri VELTRONI, Ministro per i beni culturali e ambientali Visto, il Guardasigilli: FLICK