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Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.

Art. 1.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali dlela Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all' : - L' , recante: "Disposizioni sui beni culturali", cosi' recita: "Art. 1 (Testo unico delle norme in materia di beni culturali). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico. 2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi; b) alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonche' per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti. 3. Lo schema di testo unico e' trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' le competenti commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all' . 4. Il testo unico potra' essere aggiornato, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e' espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema. 6. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari, nonche' di esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante affidamento di incarichi di studio; al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. - Il , introdotto dall' , recante "Modifiche ed integrazioni alle , nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica", cosi' recita: "6-bis. I termini di cui al , al , e al , sono prorogati di sei mesi". Data a Roma, addi' 5 maggio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Diliberto