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Interventi urgenti per l'economia.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Attivita' di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive
1. Al fine di effettuare attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione.
Detta relazione dovra', inoltre fornire sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonche' l'illustrazione dei risultati dell'attivita' di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di societa' o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.
2. Le Commissioni parlarnentari, nella loro attivita' di valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3.
3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive e' istituita presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una apposita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo.
4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive, sono tenuti a fornire al ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attivita' di cui al presente articolo.
5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi del l'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.

Finalita' della legge
1. Le azioni di sostegno alle attivita' produttive contenute nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione pur in presenza dell'innovazione tecnologica, nonche' alla tutela e al miglioramento dell'ambiente. Le azioni suddette si informano altresi' al principio della programmazione, della trasparenza e della redditivita' delle iniziative.

Art. 3.

Integrazioni e modificazioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317
1. Al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi per il 1999 per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al medesimo fondo sono altresi' assegnate lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 in favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi. Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano stati acquistati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 317 del 1991, la revoca di cui al comma 4 dell'articolo 13 della medesima legge e' disposta solo nel caso in cui essi siano alienati, ceduti o distratti entro i diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni.
2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al citato articolo 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista dalla medesima legge, il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in egual misura, dell'importo a ciascuno spettante.
3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi recati dalle diverse disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con un comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.
4. L'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato. Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite agli interventi di cui all'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 nella misura di lire 60 miliardi e agli interventi di cui all'articolo 8 della medesima legge nella misura di lire 20 miliardi.
5. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato modifica, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991.
6. Per la realizzazione, nei distretti industriali di cui all'articolo 36, comma 2, della citata legge n. 317 del 1991, di programmi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano volti a un miglioramento della rete di servizi, con particolare riguardo a quelli informatici e telematici, il ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione di un contributo in misura non superiore al 50% della spesa prevista. Per le regioni di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (Cee) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, la percentuale di intervento e' elevata al 70 per cento. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi.
7. Ai consorzi senza fini di lucro costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, cui siano affidati anche i compiti di cui all'articolo 27, comma 7, della stessa legge, sono attribuiti dalle regioni e dalle province stesse, oltre ai finanziamenti di cui al citato articolo 36, comma 3, anche contributi in conto capitale finalizzati alle prestazioni di servizi per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, gestionale e amministrativo. Nelle regioni interessate agli interventi di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (Cee) n. 2052/88, possono essere costituite dalle regioni stesse societa' consortili di sviluppo industriale anche per i fini di cui all'articolo 36, comma 5, della legge n. 317 del 1991. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi nella misura non superiore al 50% della spesa prevista, elevata al 70% nelle regioni di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (Cee) n. 2052/88. A valere sulle proprie disponibilita' di bilancio, l'Ente nazionale per l'energia e l'ambiente (Enea) provvede al finanziamento di programmi di ricerca, sviluppo, adattamento, trasferimento e diffusione di servizi avanzati a supporto delle politiche di sviluppo regionali, concordati con le regioni, attraverso appositi accordi.
8. All'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b), le parole: "commerciali e di servizi" sono sostituite dalle seguenti: "commerciali, turistiche e di servizi";
b) al comma 2, lettera b), le parole: "piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi" sono sostituite dalle seguenti: "piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e piccola impresa di servizi".
9. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"g-bis) la realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche o di sistemi elettronici e di programmi per l'elaborazione dei dati statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per sistemi di prenotazione turistico-alberghiera;
g-ter) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati all'adeguamento delle imprese alle normative europee, nazionali e regionali sulla sicurezza".
10. Per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei relativi fondi.
Note all' : - L' , recante: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale", recita: "Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiginato e' istituito il ''Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica''. Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell' . Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, unitariamente considerate. Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria". - Gli , , e , , recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recitano: "Art. 22 (Ammontare del contributo e liquidazione). - 1. Il contributo in conto capitale di cui all'art. 20 e' concesso, entro il limite di lire 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, e per non piu' lire 800 milioni in un triennio, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma. 2. Per i consorzi e le societa' consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88; il contributo e' concesso, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non piu' di lire 1.300 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma. 3. Il contributo per il medesimo progmmma e' cumulabile, nei limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2, con i benefici previsti da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione viene effettuata, anche in piu' soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute. 4. Il contributo puo' essere richiesto contestualmente al finanziamento di cui all'art. 24. In tal caso la domanda di contributo e' inoltrata alla regione competente per territorio dall'istituto finanziatore. 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo e degli articoli 19, 20 e 21. 6. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 il fondo di cui all'art. 43, comma 1, e' integrato di lire 81 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1991, di lire 39,4 miliardi per l'anno 1992 e di lire 39,6 miliardi per l'anno 1993". "Art. 23 (Agevolazioni per i soggetti di cui alla ). - 1. I soggetti di cui all' , diversi dai consorzi e dalle societa' consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'art. 20 della presente legge. Per la concessione dei contributi in conto capitale ai soggetti di cui al presente comma il fondo di cui all'art. 43, comma 1, e' integrato di lire 13,3 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e di lire 5,8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993". "Art. 27 (Societa' consortili miste). - 1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le societa' consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statuario la prestazione dei servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa delle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi. 2. Le societa' consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere un capitaole non inferiore a lire 20 milioni. In deroga all' , possono partecipare ad esse universita', CNR, ENEA e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, societa' finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonche' associazioni sindacali di categoria tra imprenditori. 3. Al punto 4 dell'art. 32 del testo unico approvato con , le parole: ''sempreche' siano fondati e gestiti da altri enti pubblici'' sono soppresse. 4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma 1 devono essere superiori alla meta' dell'ammontare del capitale sociale e il numero di tali imprese non puo' essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla societa' consortile. 5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'art. 1 non possono fruire dei servizi e delle attivita' delle societa' consortili a cui partecipano; in deroga all' , i beneficiari delle attivita' delle societa' consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purche' se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1. 6. Alle societa' consortili di cui al comma 1 del presente articolo si applica il comma 2 dell'art. 18. 7. Le attivita' delle societa' consortili di cui al comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare: a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonche' la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche; b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attivita' imprenditoriali e per il loro consolidamento; c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualita' sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio; d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attivita' produttive di dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonche' l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attivita' collettive: e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate; f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attivita' industriali e artigianali, depositi e magazzini; g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate; h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi; i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi; l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione; m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili. 8. Per le attivita' di cui al comma 7 possono essere concessi, alle societa' consortili di cui al comma 1, i contributi di cui all'art. 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non piu' di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le societa' consortili localizzate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani, colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al 70 per cento. 9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'art. 20, comma 2, e all'art. 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 10. I programmi relativi ad attivita' di ricerca scientifica e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo. 12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, che e' a tal fine integrato in lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per l'anno 1992 e lire 27 miliardi per l'anno 1993. 13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, purche' non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi. 14. Le societa' consortili di cui al comma 1 possono accedere agli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all' , e. solo limitatamente a quelle societa' consortili a cui partecipano anche le universita' e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca, agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l' , e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo". "Art. 33 (Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali). - 2. Ai consorzi, alle societa' consortili e alle cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 possono essere accordati altresi' contributi in conto capitale a carico del medesimo fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale, anche con l'impiego di strumenti informatici, per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle piccole imprese consorziate". - L' , recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Capo II Interventi per la diffusione dell'innovazione Art. 5 (Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni). - 1. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente e disgiuntamente: a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico da destinare a svolgere una o piu' delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio; b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o piu' unita' di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico; c) la realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, della gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo di prodotti lavorati nonche' al sistema gestionale, organizzativo e commerciale; d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c); e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attivita' produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d); f) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale; g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente. 2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprieta', a norma dell' o a norma della . 3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alla lettera d) ed e) del comma 1. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento e il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1". - Il , recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Art. 13 (Revoca delle agevolazioni). - 4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i conributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, e' disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalita' di cui al comma 5". - L' , recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Art. 7 (Agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali). - 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta sul costo di acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttivita', al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, allo sviluppo di sistemi di qualita'. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla individuazione delle tipologie di servizi ammissibili al beneficio di cui al comma 1. 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso nella misura del 50 per cento e del 40 per cento, rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, del costo effettivamente sostenuto, e comunque per un importo non superiore a lire 80 milioni per ciascun soggetto interessato. 4. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 81 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 15,8 miliardi per il 1991, di lire 27,2 miliardi per il 1992 e di lire 38 miliardi per il 1993". - L' , recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Art. 8 (Agevolazioni per spese di ricerca). - 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, commisurato alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non puo' eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta e non e' cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti comparti innovativi. 3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, che operano nei comparti di cui al comma 2 del presente articolo sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute per l'attivita' di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non puo' eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta. 4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, non puo' eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta. 5. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'art. 5, comma 1, le tipologie delle spese ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 3 e 4 del presente articolo. 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che i soggetti interessati siano tenuti in regime di contabilita' ordinaria anche a seguito di opzione, e non sono cumulabili con i benefici derivanti da disposizioni analoghe concernenti esenzioni o riduzioni di imposte. 7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 450 miliardi per il biennio 1992-1993, in ragione di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245 miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4". - Il , recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Capo VII Disposizioni varie Art. 36 (Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale). - 2. Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano tali aree, sentite le Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dal predetto termine, che fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento". - Il , recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Capo VII Disposizioni varie Art. 36 (Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale). - 4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi. Regolamento CEE n. 2052 del 24 giugno 1988, relativo alle emissioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (G.U.C.E. 15 luglio 1988, n. 185). Obiettivo n. 1 1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni NUTS del livello II, il cui PIL procapite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria. Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i dipartimenti francesi d'Oltremare ed altre regioni il cui PIL procapite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1. 2. L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto nell'allegato. 3. L'elenco delle regioni e' valido per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinche' il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza dei cinque anni. 4. Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro programmi di sviluppo regionale. Tali programmi contengono in particolare: la descrizione delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e delle relative azioni; indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione dei programmi. Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo programma comporti gli elementi di cui al primo comma. Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i programmi di cui all'art. 10, paragrafo 2 e le iniziative previste dall'art. 11, paragrafo 1, includendo inoltre i dati relativi alle iniziative di cui all'art. 11, paragrafo 1 che costituiscono, ai sensi della normativa comunitaria, un diritto per i beneficiari. Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi, gli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi. 5. La Commissione valuta i programmi e le azioni proposte nonche' gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i programmi e di tutte le azioni di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste dall'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare: le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario; le forme d'intervento; il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata. Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza, essere modificato e adattato su uniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione. A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o piu' programmi di cui al paragrafo 4. 6. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 1 assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi. 7. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5. - Il , recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Art. 27 (Societa' consortili miste). - 7. Le attivita' delle societa' consortili di cui al comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare: a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonche' la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche; b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attivita' imprenditoriali e per il loro consolidamento; c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualita' sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio; d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attivita' produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonche' l'attrezzatura degli spazi pubblicitari destinati ad attivita' collettive; e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate; f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attivita' industriali e artigianali, depositi e magazzini; g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate; h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi; i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione ai fini produttivi; l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione; m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili". - Il , recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Art. 36 (Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale). - 3. Per le aree individuate ai sensi del comma 2 e' consentito il finanziamento, da parte delle regioni, di progetti innovativi concernenti piu' imprese, in base a un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali definiscono altresi' le priorita degli interventi". - Il , recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Art. 36 (Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale). - 5. Il consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale". - L' , recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Capo I Finalita' e campo di applicazione Art. 1 (Finalita' della legge e definizione di piccola impresa). - 1. La presente legge ha la finalita' di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitivita' delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa, con particolare riguardo: a) alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie; b) allo sviluppo e all'attivita' di consorzi e di societa' consortili tra piccole imprese nonche' dei consorzi, delle societa' consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi; c) alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; d) alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria; e) agli investimenti delle piccole imprese innovative. 2. Ai fini della presente legge si considera: a) piccola impresa industriale quella avente non piu' di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie; b) piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non piu' di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie. 3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12: a) le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati; b) le imprese artigiane di produzione di cui alla . 4. Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'art. 9 le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2. 5. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo e all' , si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui all' . 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adegua con proprio decreto i limiti del capitale investito di cui al comma 2, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese; si procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito. 6 -bis. La definizione di piccola impresa, l'intensita' delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1 luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la commissione delle Comunita' europee".

Art. 4.

Programmi del settore aeronautico
1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 65 miliardi nel quinquennio 1997-2001, di cui 5 miliardi nel 1997 e 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. E' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 105 miliardi per l'anno 1998 per la finalita' di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, nonche', in particolare, per sviluppare le capacita' di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione europea.
3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, e' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il ministro del Tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto limite di impegno nonche' per corrispondere le quote di competenza italiana del programma Efa (European fighter aircraft) in conformita' alle indicazioni del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministero della Difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale.
Note all' : - Il , convertito, con modificazioni, in , recante: "Interventi urgenti in favore dell'economia", recita: "7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente interessate e avvalendosi anche dell'ufficio di coordinamento della produzione di materali di armamento, istituito dall' , definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attivita' di produzione e di manutenzione di materiali di armamento. Per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle aree individuate ai sensi del presente comma, e' autorizzata la complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi". - L' , recante: "Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico", recita: "Art. 3 (Finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale). - Per le finalita' di cui all'art. 1, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in colIaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi: a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime". - Il , convertito, con modificazioni, dalla , recante: "Interventi urgenti a sostegno dell'economia", recita: "Art. 2 (Interventi nei diversi comparti economici). - 6. Per l'attuazione degli interventi di cui al , il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato, previo parere del comitato di cui all'art. 2 della medesima legge, ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'art. 4 della citata , correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994/1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'utilizzazione dei fondi di cui al presente comma, fatte salve le determinazioni adottate con delibera del CIPI del 28 dicembre 1993, relativamente agli interventi previsti dall' , e , convertito, con modificazioni, dalla , che ha rifinanziato gli interventi per il settore aeronautico, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasmettere al CIPE entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna le condizioni di ammissibilita' dei programmi agli interventi di cui all' , e determina le priorita' avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e sviluppo dell'occupazione, di equa ripartizione sul territorio nazionale e di sostegno alle aree depresse".

Art. 5.

Interventi nel settore della ricerca scientifica
1. Per la prosecuzione delle attivita' previste dal piano triennale approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) con deliberazione dell'8 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995, nonche' di quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di Grenoble e di Trieste e alla partecipazione ai programmi di ricerca e strutturali dell'Unione europea, e' autorizzato, in favore dell'istituto nazionale per la fisica della materia (Infm), un finanziamento di lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di lire 25 miliardi per l'anno 1999.
2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani e dei programmi dell'Infm e dell'Enea sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo l'Infm e l'Enea sono autorizzati, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, incluse le entrate non provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di durata non superiore a cinque anni con personale anche di nazionalita' straniera. L'Infm e l'Enea sono autorizzati altresi' a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 16, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, e' abrogato.
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178)).
4. E' istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere l'attivita' di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Con decreto del ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle attivita', e' autorizzato un contributo dello Stato pari a lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attivita' del medesimo.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire 75 miliardi per il 1998 e in lire 70 miliardi per il 1999, si provvede, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997, 75 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche', quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione del ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, cosi' come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Il ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. All'articolo 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'Asi e' autorizzata a partecipare al capitale sociale della Cira Spa, che adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'articolo 2 degli eventuali aggiornamenti".
7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalita' di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 e' abrogata.

Art. 6.

Imprenditoria femminile
1. Il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 101)).
3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.

Art. 7.

Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 6, pari a lire 5 miliardi per il 1997, 330 miliardi per il 1998 e 340 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 8.

Incentivi automatici
1. Il Cipe, su proposta del ministro dell'Industri, del commercio e dell'artigianato, provvede ad adeguare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l'intensita' dell'aiuto concedibile e' ammessa fino a un massimo del 100 per cento di quella consentita dall'Unione europea;
b) le agevolazioni sono estese a tutti i settori economici ammissibili agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ivi compreso il settore delle telecomunicazioni;
c) sono ammesse le spese per l'acquisizione delle unita' e dei sistemi elettronici per l'elaborazione dati, dei programmi e dei servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni, nonche' dei macchinari e impianti generali a supporto di quelli produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione;
d) l'arco temporale per la realizzazione degli investimenti e' elevato fino a un massimo di trenta mesi;
e) le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti effettuati da non oltre un anno antecedente la data di presentazione della dichiarazione per la prenotazione delle risorse finanziarie.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((23))
3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le norme di attuazione delle agevolazioni fruibili nel pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta, detraendo l'importo dell'agevolazione dai versamenti da effettuare.
Il decreto, inoltre, stabilisce le condizioni per l'accesso automatico alla agevolazioni da parte dei beneficiari sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in quanto applicabili, ivi incluse le norme previste dal decreto del ministro delle Finanze emanato ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 2.
4. Per la revoca delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle disponibilita' previste per gli interventi di cui al comma 2. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.
5. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata, per il periodo 1998-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A tale onere si provvede mediante utilizzo per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
6. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, sono utilizzate dal ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
7. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 20 marzo 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "della tutela ambientale" sono inserite le seguenti: ", dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali" e le parole: "nelle regioni del Mezzogiorno" sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del regolamento (Cee) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (23)


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".

Art. 9.

Metanizzazione del Mezzogiorno
1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1 980, n. 784, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa massima ti lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonche' a valere sulle disponibilita' sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tale fine sono autorizzate:
a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto;
b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione ti mutui ventennali al tasso del 3 per cento, per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento del costo dell'investimento previsto;
c) la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, secondo le modalita' previste dall'articolo 11, quarto comma, numero 3), della legge 28 novembre 1980, n. 784, con una spesa massima di lire 100 miliardi.
1-bis. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entita' non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento.
2. Il Cipe con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorita':
a) concessione alle citta' capoluogo di provincia che non abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del Cipe dell'11 febbraio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988, e del 25 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;
b) avvio del programma di metanizzazione della Regione Sardegna;
c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla citata deliberazione del Cipe dell'11 febbraio 1988 anche per i Comuni appartenenti a bacini di utenza gia' parzialmente finanziati.
3. Nell'ambito delle priorita' di cui al comma 2, il Cipe da' preferenza ai Comuni o loro consorzi che presentino progetti immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal Cipe stesso.
4. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al 2 per cento della durata di dieci anni fino a un massimo del 25 per cento del costo dell'opera. Le facilitazioni complessive non possono superare il 75 per cento del costo previsto.
5. Alle Regioni che inseriscono gli interventi di cui al presente articolo in sede di riprogrammazione ai sensi dell'articolo 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere concesso dal Cipe nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto pari a un terzo della quota parte del contributo comunitario riconosciuto dall'Unione europea per gli interventi ammessi.
5-bis. E' concesso un contributo decennale a decorrere dall'anno 2000 fino all'anno 2009 di lire 10 miliardi annue quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, ai comuni montani del centro- nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in cui opera la legislazione per le aree depresse di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, per con" sentire il completamento della rete di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e l'approvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano. Il relativo riparto e' effettuato tal CIPE sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19992001, nell'ambito dell'unita previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
5-quater. All'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai commi 1 e 5-bis si provvede, a decorrere dall'anno 2000, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5-quinquies. Il programma di metanizzazione della Sardegna e' attuato anche attraverso la realizzazione di reti comunali di distribuzione del gas metano esercibili, in via transitoria, con fluidi diversi dal metano. Si applicano le disposizioni delle leggi concernenti il programma di metanizzazione del Mezzogiorno. (12)
((5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi ai finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti e' di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale)).
AGGIORNAMENTO (12)


Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 23, comma 4) che i termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi del presente articolo, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento.

Art. 10.

Interventi per le zone terremotate
1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, l'importo di lire 430 miliardi e' destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'articolo 39 del Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 21 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprieta' il lotto di terreno a esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilita' relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione.
2. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede al perfezionamento del trasferimento in proprieta' dei lotti alle imprese nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro delle richieste, che devono essere accompagnate dalla presentazione del certificato di collaudo, del certificato di vigenza e della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della produzione o della occupazione".
3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39, comma 11, del citato Testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e' elevato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trentasei mesi, prorogabili per un periodo non superiore a dieci mesi per cause non imputabili alla volonta' del beneficiario, sempreche' l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento e abbia gia' raggiunto la misura del 75 per cento.
5. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, e' sostituito dal seguente:
"1. Sono trasferite alle Regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato articolo 32 della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilita' esistenti, nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi e' esercitata dalla regione competente. Con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e' nominato un commissario ad acta, determinando il relativo compenso a carico delle disponibilita' di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i relativi rapporti attivi e passivi".
6. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione a imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1998. (3) ((7))
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 31 dicembre 1998, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "il termine del 31 dicembre 1998, di cui al suddetto articolo relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2000".

AGGIORNAMENTO (7)

La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che il termine di cui al comma 6 del presente articolo e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2001.

Art. 11.

Interventi per i comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990
1. Ai soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, che non siano in grado di pagare integralmente alle relative scadenze una o piu' rate di rimborso dei benefici ottenuti, ma che versino il 50 per cento di ciascuna rata, puo' essere concesso di accodare le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei benefici concessi. All'onere derivante dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del presente comma, valutato in lire 10 miliardi per il 1997 e in lire 12 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro. ((11))
AGGIORNAMENTO (11)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 138, comma 4) che il presente articolo si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o piu' rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilita' di versare la meta' delle stesse e di versare la restante meta' in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo

Art. 12.

Rifinanziamento di incentivi al sistema produttivo
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' incrementato di una somma pari a lire 75 miliardi annui per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' incrementato di una somma pari a lire 100 miliardi annui per dieci anni, a decorrere dal 1997, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, e' incrementato di lire 75 miliardi annui per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 30 e 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che si applicano anche alla Artigiancassa Spa, per le necessita' di cui al predetto fondo.
4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' emanato dal ministro del Tesoro, di concerto con il ministro del Commercio con l'estero, in riferimento alle agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo, e di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, in riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, l'accantonamento relativo al ministero del Commercio con l'estero e, quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro.
6. Gli enti gestori dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzati a utilizzare le relative risorse anche nel corso del triennio 1997-1999.
7. Il fondo di cui al comma 3 e' incrementato di lire 20 miliardi per il 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro.
Note all' , reca: "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili", ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1965, n. 311. - L' , recante: "Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale", sostituisce con tre commi il , convertito, con modificazioni, dalla , recante "Provvedimenti straordinari per la ripresa economica" il cui testo e' il seguente: "E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lett. a), b), c), d), e), ed f) del , o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso. A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo sono utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonche' per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalita' istituzionali del Mediocredito centrale. I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilita' finanziarie di cui al ". - Il , recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" recita: "34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e prestiti di cui al comma 30 sono rimborsate, rispettivamente, alla SACE ed al Mediocredito centrale S.p.a., dal Ministero del tesoro a carico delle rispettive assegnazioni". - La , reca: "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento di crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143. - L' , recante: "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione", recita: "Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite: a) dai conferimenti dello Stato; b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti; c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo art. 39; d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957. I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti: da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente; da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della ; da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato. Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentate della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle regioni". - Il , recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", recita: "30. La Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e il Mediocredito centrale S.p.a. sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1997, a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari; sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti determinati, con proprio decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero da destinare, rispettivamente, alle necessita' operative d'istituto e a copertura delle esigenze del Fondo di cui all' . Il ricavo netto e' versato in appositi conti di tesoreria intestati rispettivamente alla SACE e al Mediocredito centrale S.p.a.". - L' , recante: "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero", recita: "Art. 3 (Struttura organizzativa). - 1. L'ICE ha la seguente articolazione: a) sede centrale; b) uffici periferici sul territorio nazionale, anche a carattere temporaneo, di norma con ambito non inferiore a quello regionale; c) unita' operative all'estero, anche a carattere temporaneo, stabilite in base all'interesse dei mercati ed alle loro potenzialita' per il sistema produttivo italiano. 2. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali, anche in termini di razionalizzazione organizzativa, e per promuovere la collaborazione delle categorie e degli enti interessati, l'ICE puo' stipulare accordi o convenzioni, nonche' costituire societa' con soggetti pubblici o privati e partecipare a societa' gia' esistenti. Con i medesimi accordi vengono definite: la dotazione di personale, compreso quello eventualmente confluito o distaccato dall'ICE, dopo aver definito i carichi di lavoro e la dotazione organica dell'ICE; le modalita' organizzative, nonche' quelle di acquisizione e gestione delle risorse. 3. Nelle regioni dove esiste una pluralita' di soggetti pubblici operanti nell'erogazione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il relativo personale, a seguito di specifici accordi approvati dal Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, promossi dalle regioni, anche in collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di impresa, secondo formule operative da definire nei singoli casi. In ogni caso, gli uffici periferici dell'ICE concorrono, nelle forme definite da specifiche convenzioni di durata quinquennale, all'attuazione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione degli scambi commerciali decisi dalle regioni. 4. Le unita' operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo "status" di Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio. 5. Le unita' operative all'estero operano in stretto collegamento con le rappresentanze diplomatiche italiane per il coordinamento delle attivita' promozionali svolte da altri enti pubblici o privati, nel quadro delle direttive di cui agli articoli 2 e 7". - L' , recante: "Ordinamento delle autonomie locali", recita: "Capo VI - Aree metropolitane Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. 2. La regione puo' procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia. 4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorita' metropolitana con secifica potesta' statutaria ed assume la denominazione di ''citta' metropolitana''. 5. In attuazione dell' (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna puo' con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari".

Art. 13.

Unita' operative dell'Ice all'estero
1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Le unita' operative all'estero dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatiche italiane per quanto riguarda i rapporti intergovernativi e per le questioni aventi comunque rilevanza di politica estera".

Art. 14.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134))
((23))
AGGIORNAMENTO (23)


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".

Art. 15.

Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia
1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse gia' destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonche' un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo puo' essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo e' estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo.
3. I criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro del Tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verra' stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali. (10) (17)
4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "ministro del Tesoro", sono inserite le seguenti: "di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato".
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il ministro del Tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni.
6. All'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (Bei) a favore delle piccole e medie imprese, purche' complessivamente non rappresentino piu' del 5 per cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese". (16a) ((18))
AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 31 maggio 1999, n. 248 ha disposto (con l'art. 10, comma
6) che "La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e' stipulata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento".

AGGIORNAMENTO (16a)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma
847) che in attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui al presente articolo, che viene soppresso.

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere prorogata, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2010, con una riduzione del cinque per cento delle relative commissioni".
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, non prevede piu' (con l'art. 1, comma 847) la soppressione del Fondo di cui al presente articolo.

Art. 16.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79))

Art. 17.

Prosecuzione di interventi a favore delle attivita' produttive
1. All'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole da: "Previa ripartizione" fino a: "legge 19 dicembre 1992, n. 488,"; e le parole da: "Le somme non impegnate" fino a: "deliberazione del Cipe" sono soppresse;
b) al comma 3-bis, le parole: "e 6" sono soppresse; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 5, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo".
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2001, N. 57)).
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, le disponibilita' finanziarie previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, sono incrementate per un importo pari a lire 13,5 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro.
4. Le economie derivanti dalle somme destinate alle azioni organiche in agricoltura di cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonche' quelle derivanti dalle somme assegnate dal CIPE per i progetti speciali promozionali in agricoltura di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono destinate al finanziamento di un progetto speciale promozionale, nelle aree interne gia' delimitate nell'ambito del progetto speciale n. 33 della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, volto alla realizzazione di impianti per la trasformazione agro-industriale dei prodotti agricoli e di centrali di commercializzazione degli stessi prodotti, ad attivita' di valorizzazione mediante studi, creazione di marchi di denominazione di origine controllata, nonche' ad attivita' di promozione per la diffusione in Italia e all'estero dei prodotti agricoli tipici.
Possono accedere al suddetto finanziamento tutti i produttori agricoli singoli, o comunque associati, nonche' le cooperative agricole o i consorzi di cooperative agricole localizzati nei territori interessati. Il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto di cui al presente comma e le norme di attuazione da presentare al Cipe per l'approvazione, curandone la successiva attuazione e riferendone trimestralmente al ministero per le Politiche agricole e al ministero del Bilancio e della programmazione economica.

Art. 18.

Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994
1. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti ottenuti, puo' esser concesso, a valere sulle disponibilita' dei fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto legge, su ciascuna rata di rimborso pagata alle scadenze previste nei piani di ammortamento, un contributo aggiuntivo tale da ridurre dello 0,5% il tasso di interesse agevolato.
2. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, che non siano in grado di pagare integralmente, alle relative scadenze, una o piu' rate di rimborso dei finanziamenti ottenuti, e comunque nel limite delle prime sei rate, puo' essere concesso di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel piano di ammortamento originario, le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che abbiano pagato un importo almeno pari al 25% dell'ammontare originario delle rate per le prime tre rate e non inferiore al 50% per le successive tre rate; in tal caso ((i contributi sono corrisposti in base al piano di ammortamento originario, fermo restando che le quote di contributo proporzionali alle percentuali di rate pagate dalle imprese alle scadenze sono versate alle imprese stesse per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali quote di contributo su richiesta delle imprese, con gli interessi da queste dovuti in base al contratto di finanziamento, mentre le restanti quote di contributo sono di diretta spettanza delle banche finanziatrici medesime, per far si' che gli importi da accodare siano pari alle quote non pagate delle rate agevolate. Sugli importi accodati, ferma la piena validita' della garanzia dei fondi centrali di garanzia di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolati a carico delle imprese interessi pari al 3,5 per cento nominale annuo posticipato. Sugli stessi importi e' corrisposto alle imprese, per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali importi come sopra previsto, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata accodata calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalle banche finanziatrici medesime e la stessa rata calcolata al predetto tasso del 3,5 per cento annuo.))
3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono comunque contenuti entro i limiti massimi dello stanziamento di spesa autorizzato dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

Art. 19.

Disposizione sulla Svimez
1. Nell'ambito degli interventi pubblici nelle aree economicamente depresse, di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, per la prosecuzione delle attivita' di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (Svimez) e' confermato, per gli anni 1997 e 1998, il contributo dello Stato, nella misura di lire 4 miliardi annui, in favore della medesima Associazione, a carico del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 96 del 1993, e successive modificazioni.
Note all' , concerne: "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell' ". - Il comma 5 dell'art. 19 del predetto decreto legislativo, e' il seguente: "5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e' istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilita' di bilancio destinate al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto, con eslcusione di quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art. 12, comma 1, e all'art. 13. Al Fondo affluiscono altresi', previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell' , convertito, con modificazioni, dalla , nonche' le disponibilita' di tesoreria relative alle competenze trasferite".

Art. 20.

Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa
1. Sulla base delle direttive del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni o con organismo per la mobilita' dalle stesse costituito, di attivita' utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.
2. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, e' concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al ministero del Lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.
3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dalle direzioni regionali del lavoro ovvero, in mancanza di esse, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.
4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 puo' essere modificata, in relazione alle disponibilita' finanziarie e in coerenza con le finalita' promozionali del presente articolo, con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Lavoro e della previdenza sociale.
6. II ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 21.

Piccola societa' cooperativa
1. La piccola societa' cooperativa, quale forma semplificata di societa' cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci.
2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "piccola societa' cooperativa". Tale indicazione non puo' essere usata da societa' che non hanno scopo mutualistico.
3. Alla piccola societa' cooperativa si applicano le norme relative alle societa' cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.
4. Nella piccola societa' cooperativa, se il potere di amministrazione e' attribuito all'assemblea, e' necessaria la nomina del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.
5. Alla piccola societa' cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la societa' a responsabilita' limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.
6. Nella piccola societa' cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.
7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge; la piccola societa' cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in societa' cooperativa. La piccola societa' cooperativa puo' trasformarsi esclusivamente in societa' cooperativa.
8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola societa' cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.
Note all' : - Gli sono i seguenti: (Omissis). "Art. 2488 (Collegio sindacale). - La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a duecento milioni di lire o se e' stabilita nell'atto costitutivo. E' altresi' obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis. L'obbligo cessa, se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati. Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli artt. 2397 e seguenti. Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409. Art. 2489 (Controllo individuale del socio). - Nelle societa' di cui non esiste il collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisone della gestione. E' nullo ogni patto contrario". Art. 2490 (Libri sociali obbligatori). - Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la societa' deve tenere: 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i versamenti fatti sulle quote, nonche' le variazioni nelle persone dei soci; 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2, e di ottenerne estratti a proprie spese. Art. 2490-bis (Contratti con il socio unico). - I contratti tra la societa' e l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio devono, anche quando non e' stata attuata la pubblicita' di cui all'art. 2475-bis, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3 del primo comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto. I crediti dell'unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti della societa' non sono assistiti da cause legittime di prelazione. Art. 2491 (Bilancio). - Il bilancio deve esere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423 a 2431, salvo quanto disposto dall'art. 2435-bis. Gli amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea. Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429. Art. 2492 (Ripartizione degli utili). - Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo la ripartizione degli utili ai soci e' fatta in proporzione delle rispettive quote di conferimento. Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 2433. Art. 2493 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su quote sociali). - Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali devono esere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 2435". - Gli sono i seguenti: "Capo VIII Della trasformazione, della fusione e della scissione delle societa' Sezione I Della trasformazione delle societa' Art. 2498 (Trasformazione in societa' aventi personalita' giuridica). - La deliberazione di trasformazione di una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice in societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata deve risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di societa' adottato. Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell'art. 2343 e deve essere iscritta nel registro delle imprese con le forme prescritte per l'atto costitutivo del tipo di societa' adottato. La societa' acquista personalita' giuridica con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. Art. 2499 (Responsabilita' dei soci ). - La trasformazione di una societa' non libera i soci a responsabilita' illimitata dalla responsabilita' per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Art. 2500 (Assegnazione di azioni e quote). - Nella trasformazione in societa' per azioni o in accomandita per azioni di una societa' di altro tipo ciascun socio ha diritto alla assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l'ultimo bilancio approvato. Nella trasformazione di una societa' di altro tipo in societa' a responsabilita' limitata l'assegnazione delle quote deve farsi con l'osservanza dell'art. 2474. Sezione II Della fusione delle societa' Art. 2501 (Forme di fusione). - La fusione di piu' societa puo' eseguirsi mediante la costituzione di una societa' nuova, o mediante l'incorporazione in una societa' di una o piu' altre. La partecipazione alla fusione non e' consentita alle societa' sottoposte a procedure concorsuali ne' a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. Art. 2501-bis (Progetto di fusione). - Gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle societa' partecipanti alla fusione; 2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonche' l'eventuale conguaglio in denaro; 4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non puo' essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate. Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societa' partecipanti alla fusione. Se alla fusione partecipano societa' regolate dai capi V, VI e VII, il progetto di fusione e' altresi' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno un mese prima della data fissata per la deliberazione; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del primo comma e la menzione dell'avvenuta iscrizione del progetto nel registro delle imprese a norma del precedente comma. Art. 2501 -ter (Situazione patrimoniale). - Gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle societa' stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione e' depositato nella sede della societa'. La situazione patrimoniale e' redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio. La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma. Art. 2501-quater (Relazione degli amministratori). - Gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficolta' di valutazione. Art. 2501 - quinquies (Relazione degli esperti). - Uno o piu' esperti per ciascuna societa' devono redigere una relazione sulla congruita' del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi; b) le eventuali difficolta' di valutazione. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati dal presidente del tribunale; le societa' partecipanti alla fusione possono richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa' partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L'esperto risponde dei danni causati alle societa' partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell' . La relazione, quanto alle societa' quotate in borsa, e' redatta da societa di revisione. Art. 2501 - sexies (Deposito di atti). - Devono restare depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finche' la fusione sia deliberata: 1) il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell'art. 250l -quater e le relazioni degli esperti indicate nell'art. 250l - quinquies; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e l'eventuale relazione di certificazione; 3) le situazioni patrimoniali delle societa' partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501 -ter. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Art. 2502 (Deliberazione di fusione). - La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle societa' che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto. Art. 2502 -bis (Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione). - La deliberazione di fusione delle societa' previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 - sexies, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 e pubblicata altresi' per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501 -bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. La deliberazione di fusione delle societa' previste nei capi III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 - sexies; il deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 se la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante e' regolata dai capi V, VI e VII. Art. 2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione puo' essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ove richiesta, delle deliberazioni delle societa' che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriori agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito. Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione puo' disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della societa' di idonea garanzia. Art. 2503-bis (Obbligazioni). - I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art. 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti. Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facolta', mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno tre mesi prima della pubblicazione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso. Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facolta' di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art. 2415. Art. 2504 (Atto di fusione). - La fusione deve essere fatta per atto pubblico. L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della societa' incorporante. Il deposito relativo alla societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante non puo' procedere quelli relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione. Se una delle societa' partecipanti alla fusione ovvero la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante e' una societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, l'atto di fusione deve essere altresi' pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501 -bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese. Art. 2504-bis (Effetti della fusione). - La societa' che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societa' estinte. La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una data successiva. Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501 -bis, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori . Art. 2504-ter (Divieto di assegnazione di azioni o quote). - La societa' che risulta dalla fusione non puo' assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societa' partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di societa' fiduciarie o di interposta persona, dalle societa' medesime. La societa' incorporante non puo' assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societa' incorporate possedute, anche per il tramite di societa' fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla societa' incorporante. Art. 2504-quater (Invalidita' della fusione). - Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'art. 2504, l'invalidita' dell'atto di fusione non puo' essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione. Art. 2504-quinquies (Incorporazione di societa' interamente possedute). - Alla fusione per incorporazione di una societa' in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-bis, primo comma, numeri 3), 4), 5), e degli art. 2501-quater e 2501 - quinquies. Art. 2504-sexi es (Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale). - Alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana disposta dagli articoli 2501-bis, 2502 -bis e 2504 si applicano per la disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall'art. 2457 - ter ".

Art. 22.

Contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi beni nuovi di fabbrica
1. Alle persone fisiche che, in Italia, acquistano uno dei veicoli di cui al comma 2 e che consegnano per la rottamazione uno dei veicoli di cui al medesimo comma 2, immatricolato o fabbricato in data anteriore al 1 gennaio 1992, e' riconosciuto un contributo statale fino a lire 300.000 per quelli di cilindrata non superiore a 50 cc: e fino a lire 500.000 per quelli di cilindrata compresa tra i 51 cc. e i 1000 cc., sempre che dal venditore sia praticato uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. Per la verifica della data di fabbricazione dei ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM ovvero, in caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario, corredata dalla denuncia di smarrimento o dalla richiesta di duplicato.
2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che:
a) il veicolo nuovo di fabbrica acquistato sia un ciclomotore o un motoveicolo, non immatricolato in precedenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrati dall'articolo 1, comma 4, del decreto del ministro dei Trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;
b) sia consegnato per la rottamazione uno dei veicoli di cui alla lettera a) del presente comma, intestato, da data anteriore al 31 dicembre 1998, allo stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo; nel caso di ciclomotori, in luogo dell'intestazione, il possesso deve risultare da una dichiarazione a cura dell'acquirente corredata da copia della documentazione di cui al comma 1;
c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che il veicolo consegnato al venditore e' destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore provvede con dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato.
4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e sono consegnati alle imprese costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse imprese, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i successivi; in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita.
6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato e nel caso di ciclomotori, copia del certificato modello 2051/OM ovvero della documentazione sostitutiva di cui al comma 1;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e, in alternativa al foglio complementare, copia del certificato di proprieta' rilasciato dal pubblico registro automobilistico; nel caso di ciclomotori, questi documenti sono sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera b).
7. Fatta salva ogni altra responsabilita' derivante dalla loro inosservanza, l'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dai benefici dal medesimo disciplinati.
8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire 20 miliardi e in lire 13 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro. Il predetto importo e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del ministero delle finanze per il successivo riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata.
9. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 8. ((8))
AGGIORNAMENTO (8)

La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 54, comma 4) che il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui al presente articolo 22 e' prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.

Art. 23.

Norme concernenti la Ribs Spa
1.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 2016, N. 154)).
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 2016, N. 154)).
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 2016, N. 154)).
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 2016, N. 154)).

Art. 24.

Norme in materia di attivita' di assistenza e consulenza
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124)).

Art. 25.

Norme sulle cooperative di produzione e lavoro e di consumo
1. All'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: "ne' quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci" sono soppresse;
b) il quarto comma e' abrogato;
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Tuttavia il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, puo' autorizzare l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi".
Note all' : - L' , recante: "Procedimenti per la cooperazione" recita: "Art. 22. - Per procedere alla legale costituzione di una societa' cooperativa e' necessario che i soci siano almeno nove. Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la societa' deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorita' di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della societa'. Sono fatte salve le disposizioni del , e successive modificazioni. Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, ne' quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 25 soci. Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formato oggetto dell'attivita' sociale, puo' autorizzare la iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma non a 9. Analogamente l'autorizzazione di cui sopra puo' essere concessa a cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi. Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente alla iscrizione nel registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati nel terzo comma e non e' reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa e' cancellata dal registro stesso".

Art. 26.

Rifinanziamento e chiusura dell'operativita' della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni
1. Alle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenza di fondi, per le quali e' stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, e' riconosciuto, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, un contributo pari all'abbattimento di 4 punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (Cee) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e nei territori montani, e di 2 punti per i restanti territori. Le domande per le quali non e' intervenuta la stipula del contratto di finanziamento agevolato alla suddetta data sono restituite agli istituti di credito interessati.
2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al presente articolo non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista al comma 1, il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in eguale misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario.
3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalita' di liquidazione tali da assicurare anche la semplificazione del procedimento amministrativo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire 250 miliardi, delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del ministro del Tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
Note all' , reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988). - Il : "I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all' , nonche' ad enti creditizi e societa' finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come societa' di capitali o come societa' cooperative, con sede in Italia. Tale fondo potra' essere altresi' utilizzato, nella misura massima del 20 per cento degli accantonamenti previsti per l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso gli interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi". - Il , convertito, con modificazioni, dalla , recante: "Interventi urgenti in favore dell'economia" aggiunge un comma all' riportate.

Art. 27.

Disegno e modello industriale
2. La durata della protezione giuridica del diritto di autore per opere del disegno e del modello industriale, ai sensi del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, non puo' essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della direttiva comunitaria in materia di brevettabilita' dei disegni e modelli industriali.
Note all' : - Il , convertito, con modificazioni, dalla , recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata, dispone: "Art. 58. - Il diritto di autore di opere del disegno industriale e' ricompreso tra quelli tutelati dalla . Il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell' , e' autorizzato ad emanare norme di attuazione e di coordinamento della disposizione del precedente periodo del presente comma con la normativa vigente in materia di disegno industriale. Lo schema di regolamento e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere". - Il , reca: "Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali".

Art. 28.

Diritto annuale a favore delle Camere di commercio
1. I soggetti tenuti al pagamento dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, relativi ad anni antecedenti al 1996 e iscritti a ruolo, che non abbiano ancora provveduto al versamento dei relativi importi, sono ammessi, previa istanza da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, al pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione entro il 31 dicembre 1997 oppure in due rate di pari importo entro il 31 dicembre 1997 ed entro il 30 giugno 1998. Ove il pagamento avvenga entro le predette scadenze la misura della sovrattassa per ritardato pagamento e' ridotta del 60 per cento.
Nota all' : - L' , convertito, con modificazioni, della , recante: "Disposizioni in materia di finanza locale", recita: "Art. 34. - A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, societa' di persone, societa' cooperative, consorzi: L. 20.000; societa' con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; societa' con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; societa' con capitale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in piu', o frazione di 10 miliardi. Nel caso che la ditta abbia piu' esercizi commerciali, industriali o di altre attivita' economiche in province diverse da quella della sede principale, e' inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima. Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si fara' luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con , applicando una sovrattassa del due per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni".

Art. 29.

Semplificazione delle procedure per la pubblicazione degli atti delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e delle societa' cooperative
1. A decorrere dal 1 ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata o nel Bollettino ufficiale delle societa' cooperative, e' assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese.
Gli effetti della pubblicazione di cui all'articolo 2457-ter del Codice civile decorrono dalla data di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese.
2. La pubblicazione nei Bollettini di cui al comma 1 cessa di avere effetto con la pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali sia stata richiesta la pubblicazione anteriormente al 1 ottobre 1997.
Nota all' : - L' e' il seguente: "Art. 2457-ter (Effetti della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata). - Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata (2457-bis), sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilita' di averne conoscenza. In caso di discordanza tra il contenuto dell'atto depositato o iscritto nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata, quest'ultimo non puo' essere opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia, valersene, salvo che la societa' provi che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto o depositato nel registro delle imprese".

Art. 30.

Modifica dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588
1. L'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 29 - 1. Per promuovere e assistere iniziative in tutti i comparti economici conformi al piano e ai programmi sia direttamente sia attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, e' autorizzata la costituzione di una societa' finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del Codice civile.
2. Ai fini di cui al comma 1, la societa' finanziaria potra':
a) assumere partecipazioni in societa' o enti, costituiti o da costituire;
b) prestare assistenza finanziaria, tecnica e organizzativa a favore delle imprese e degli enti.
3. Collateralmente e compatibilmente con la realizzazione dello scopo primario di cui al comma 1, la societa' potra' altresi' assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli, nonche' la gestione di speciali fondi comunitari, nazionali e regionali. In tale ambito la societa' potra' inoltre prestare assistenza finanziaria a enti territoriali e autonomi o a enti strumentali degli stessi, organizzando la provvista per il conseguimento dei loro fini istituzionali e collaborando, ove richiesta, alla relativa somministrazione.
4. Alla sottoscrizione del capitale della societa' e dei successivi aumenti possono concorrere la regione Sardegna, che puo' avvalersi anche di appositi stanziamenti, enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonche', in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale, banche, societa' private, associazioni o singoli.
5. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sara' determinato dall'assemblea ma non potra', comunque, essere superiore a otto.
6. Alla regione e' riservata la nomina della meta' degli amministratori e, tra questi, del presidente.
7. Alla regione e' riservata la nomina del presidente del collegio sindacale.
8. Lo statuto disciplinera' la procedura di nomina dei restanti componenti degli organi sociali.
9. Sono estese alla societa' finanziaria tutte le agevolazioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".
2. Le disposizioni concernenti gli organi della societa' di cui all'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo delle cariche successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all' : - L' , che reca: "Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell' ", recita: "Art. 29. - Per promuovere ed assistere le iniziative economiche e, particolarmente, le iniziative industriali conformi al piano ed ai programmi, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, e' autorizzata la costituzione di una societa' finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell' . A tal fine, la societa' finanziaria potra': a) assumere partecipazioni in societa' o enti, costituiti o costituendi; b) prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle societa' o enti ai quali partecipa. Collateralmente e compatibilmente alla realizzazione dello scopo primario precisato nel primo comma, la societa' potra' assumere speciali incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli. Alla sottoscrizione del capitale della societa' e dei successivi aumenti possono concorrere la regione autonoma della Sardegna - che puo' avvalersi anche degli stanziamenti previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dal piano - enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari nonche' - in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale - singoli o societa' private. Alla regione e' riservata la nomina di almeno meta' dei componenti del consiglio di amministrazione e, tra questi, del presidente. In complesso, alla regione ed agli enti pubblici o di diritto pubblico e' riservata la nomina di tre quarti di tali componenti. Alla regione e' del pari riservata la nomina del presidente del collegio sindacale. Il bilancio annuale della societa' finanziaria, chiuso il 30 giugno di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, alla regione per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo. Sono estese alla societa' finanziaria le esenzioni ed agevolazioni fiscali che le vigenti disposizioni accordano alle societa' industriali operanti nei territori di cui all' , e successive modificazioni e integrazioni; nonche' le esenzioni prevedute nello , in relazione all' , convertito, con modificazioni, nella ". - L' recita: "Sezione XIII - Delle societa' di interesse nazionale Art. 2461 (Norme applicabili). - Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle societa' per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali, che stabiliscono per tali societa' una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilita' delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti". - Il , detta: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".

Art. 31.

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti
1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti a uso civile individuati dall'articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990, e' differito al 31 dicembre 1998.
2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: "di proprieta' pubblica" sono soppresse.
Note all' : - Il , recante: "Norme per la sicurezza degli impianti", recita: "3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata invigore della prsente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo". - L' , citato, e' il seguente: "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile: a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; a) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire al punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) gli impianti di protezione antincendio". - L' , convertito, con modificazioni dalla , recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale", recita: "Art. 1-bis (Interventi nel settore della pubblica istruzione). 1. Per quanto concerne gli edifici di proprieta' pubblica adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al , e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonche' di quelle di cui alla , entro il termine del 31 dicembre 1999".

Art. 32.

Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 1997
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: Flick