N NORME. red.it

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

Art. 1.

Definizioni
1. Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende:
a) per "aree depresse" quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-b, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;
b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
e-bis) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
3. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede a dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a seguito del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
3-bis. Il CIPE definisce i contenuti generali dei patti territoriali e le modalita' organizzative ed attuative e approva i singoli patti territoriali da stipulare.