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Norme in materia di promozione dell'occupazione.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
((12))
AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha disposto (con l'art. 86, comma 3) che "In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale."

Art. 2.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))

Art. 3.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))

Art. 4.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))

Art. 5.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))

Art. 6.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))

Art. 7.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))

Art. 8.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))

Art. 9.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))

Art. 10.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))

Art. 11.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))

Art. 12.

(Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato)
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e' sostituito dal seguente:
"Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo, al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto".
Nota all' : - L' (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) cosi' come modificato dal presente articolo, risulta essere il seguente: "Art. 2 - Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non piu' di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingibili ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine iniziale fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo, al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorno ovverto venti giorni dalla scadenza di un contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato: Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto".

Art. 13.

(Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale)
1. L'orario normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. In attesa della nuova normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni, continuano a trovare applicazione solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro.
2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, anche attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell'entita' della riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. Tali misure verranno attuate secondo criteri e modalita' stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario, rispettivamente, fino a ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a trentadue, oltre trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino a quaranta ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. In sede di prima applicazione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono destinati prioritariamente ai casi in cui il contratto di cui al primo periodo preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale ad incremento dell'organico o la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nell'ambito di processi di gestione di esuberi di personale.
3. I benefici concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 7 del decreto- legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per i quali si provvede ad incrementare le risorse preordinate allo scopo. Al comma 1 del citato articolo 7 le parole: "fino al 31 dicembre 1995" sono soppresse.
4. Con il decreto di cui al comma 2 e' stabilita la maggiore misura della riduzione delle aliquote contributive prevista al comma 2, nei seguenti contratti a tempo parziale:
a) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese situate nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con lavoratori inoccupati di eta' compresa tra i diciotto e i venticinque anni e residenti nelle predette aree;
b) contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati i contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei successivi tre anni i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratti di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di eta' inferiore a trentadue anni;
c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';
d) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego di lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;
e) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che abbiano provveduto ad attuare interventi volti al risparmio energetico e all'uso di energie alternative ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 il Governo procede ad una valutazione, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti degli interventi di cui al presente articolo sui comportamenti delle imprese fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale, anche al fine di rideterminare l'impegno finanziario di cui al presente articolo, e ne riferisce al Parlamento.
6. Le misure previste nel presente articolo possono essere attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come incrementato ai sensi dell'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella misura di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, nonche' ai sensi dell'articolo 25 della presente legge. Per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tale limite non potra' superare 400 miliardi di lire. Per i successivi anni il limite e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, ripartendone la destinazione tra gli incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e gli incentivi per i contratti a tempo parziale.
7.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 2000, N. 61)).

Art. 14.

(Occupazione nel settore della ricerca)
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge lo marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451 decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto- legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto- legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; puo' essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attivita' di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata.
2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e delle universita' e in attesa del riordino generale del settore, e' consentito agli enti e agli atenei medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attivita' per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonche' presso i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente o con l'ateneo assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. E' disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonche' le modalita' di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente o dall'ateneo assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca distaccati.
4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di cui alla predetta disposizione, nonche', dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati, possono essere altresi' concesse agli enti pubblici di ricerca e alle universita', i quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attivita' di ricerca.
5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle finalita' stabilite dal decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilita' di cofinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonche' apposite modalita' di monitoraggio e di verifica. ((7))
AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4, lettera a)) che il presente articolo e' abrogato "A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2".

Art. 15.

(Contratto di formazione e lavoro)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "fondazioni," sono inserite le seguenti: "enti pubblici di ricerca";
b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro e' tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo".
2. La Commissione regionale per l'impiego puo' deliberare, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto- legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.
3. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1998.
Nota all' : - L' , convertito, con modificazioni, dalla , cosi' come modificato dal presente articolo, risulta essere il seguente: "Art. 16 (Norme in materia di contratti di formazione e lavoro). - 1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di eta' compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, enti pubblici di ricerca, nonche' datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformita' a quanto previsto al comma 7. 2. Il contratto di formazione e lavoro e' definito secondo le seguenti tipologie: a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalita' intermedie; 2) acquisizione di professionalita' elevate; b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacita' professionali al contesto produttivo ed organizzativo. 3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione. 4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non puo' superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma. 5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa: il contratto di cui alla lettera b) del comma 2 deve prevedere una formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonche' alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuibilita' di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione. 6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 continuano a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b) del predetto comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro cosi' trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo. Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e suc- cessive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro e' tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo 7. Non sono soggetti alla proeedura di approvazione da parte della competente autorita' i progetti conformi al contenuto di decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che definiscono gli obiettivi e le caratteristiche minime che l'attivita' formativa deve presentare relativamente a ciascun livello di inquadramento. Tali decreti sono emanati, sentita la commissione centrale per l'impiego, sulla base degli accordi collettivi o delle proposte formulate dagli enti bilaterali. L'accertamento di mera conformita' ai parametri determinati dai detti decreti e' effettuato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro venti giorni dalla data di ricezione della domanda. Decorso inutilmente tale termine il predetto accertamento si considera avvenuto. 8. All' , convertito, con modificazioni, dalla , come modificato dall' , convertito, con modificazioni, dalla , dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nel caso in cui la delibera della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.". Al medesimo art. 3, comma 3, sono soppresse le parole: "ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego. 9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera b) del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta. 10. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralita' di imprese, individuate nei progetti medesimi. La titolarita' del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese. 11. La misura di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, e' elevata al sessanta per cento. 12. (Soppresso dalla legge di conversione). 13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla . 14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 1, primo periodo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 31 dicembre 1994, sulla base di progetti che alla data del 30 settembre 1994 risultino gia' approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , come modificato dall' , convertito, con modificazioni, dalla . La disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 3, comma 3, del citato , si applica fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 7 e comunque non oltre il 30 settembre 1994. 15. Dalla tabella C annessa al , e' eliminato il procedimento per l'approvazione dei progetti di formazione e lavoro da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall' , convertito, con modificazioni, dalla ". Note all' : - Il , convertito, con modificazioni, dalla (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) e' il seguente: "9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con , possono deliberare l'elevazione dell'eta' massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro".

Art. 16.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167))

Art. 17.

(Riordino della formazione professionale)
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunita' di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e universitario e con il mondo del lavoro e un piu' razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti princlpi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un piu' generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualita' dell'offerta di lavoro, elevare le capacita' competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attivita' di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle di- verse realta' produttive locali nonche' di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalita' adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonche' a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attivita' di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
d)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150));
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalita' di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilita' interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonche' la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilita', da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standart con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilita' di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali e' istituito presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il fondo di cui al comma 3 e' alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonche', per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che gravera' sulle disponibilita' derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978.
5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilita' sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del finanziamento concesso, che puo' essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.

Art. 18.

(Tirocini formativi e di orientamento)
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno gia' assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) possibilita' di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; universita'; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunita' terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purche' iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorita' per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificita' dei diversi tipi di utenti:
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilita' civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attivita'; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante puo' stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attivita' svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilita' di ammissione, secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilita' dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purche' gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.
Note all' (Istituzione e ordinamento della scuola media statale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27. - Il testo dell' . (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' e dell' , e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nella materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nei rispetti dei principi posti dal , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competnze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - L' , cosi' recita: "Art. 5. (Organizzazione delle attivita'). - Le regioni, in conformita' a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attivita' di formazione professionale. L'attuazione dei programmi e dei piani cosi' predisposti e' realizzata: a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano; b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo. Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedene devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti: 1) avere come fine la formazione professionale; 2) disporre di srutture, capacita' organizzativa e attrezzature idonee; 3) non peseguire scopi di lucro; 4) garantire il controllo sociale delle attivita'; 5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria; 6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita'; 7) accettare il controllo della regione, che puo' effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati. Le regioni possono altresi' stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente. Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa. Fino all'entrata invigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni". - L' , convertito, con modificazioni, dalla , cosi' recita: "Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - 1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell' , con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE, n. 328/88 cosi' individuate ai sensi del , convertito, con modificazioni, dalla , recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall' , accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunita' europee. 1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresi' conto: a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravita' o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri gia' definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori; b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica; c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione; d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico. 2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicita' e stabilita' nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilita', di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unita' lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualita' del costo medio del lavoro. 3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalita' di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entita' del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con priorita' per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda e' presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile. 4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilita' del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonche' in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all' . 5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all' . 6. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, societa', cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacita' tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonche' con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al , diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilita' e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilita' dei progetti e dei risultati conseguiti. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo. 7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonche' per le attivita' di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine. 8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e' autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993- 1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dei tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo". - La (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1968, n. 109. - Gli e (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) cosi' recitano: "Art. 5 (Compiti delle commissioni regionali per l'impiego). - 1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare: a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi; svolgono inoltre i compiti di cui all' , convertito con modificazioni, dalla ; b) esprimono parere sui programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilita' per agevolarne l'occupazione in attivita' predeterminate; c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari insediamente produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell' , concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalita'; d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attivita' di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione; e) possono stabilire, in deroga all' , anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalita' diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e diverse periodicita' e modalita' per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione; f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe; g) possono determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonche' alla natura delle varie richieste di assunzione, procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori diverse da quelle in vigore; h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della , avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed eguaglianza di opportunita' tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parita'. I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni". "Art. 17 (Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego). - 1. L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un progamma di assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla . Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale puo' stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonche', in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facolta' di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione puo' prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile. 2. La convenzione puo' anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facolta' di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attivita' formative. 3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale e' trasmessa per la approvazione alla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima e' sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmetne trascorsi ulteriori trenta giorni. 4. Il nulla osta di avviamento e' rilasciato dalla sezione circoscrizionale. 5. Gli oneri conseguenti all'attivita' formativa organizzata di intesa con le regioni sono a carico delle regioni, ai sensi dell' ".

Art. 19.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui agli articoli 16, 17 e 18 le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 20.

(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e' autorizzata la spesa per il 1997 di lire 26 miliardi.
2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili trovano applicazione anche per i progetti di ricerca predisposti e realizzati dagli enti pubblici del comparto, volti ad utilizzare ricercatori e tecnici di ricerca che beneficiano o hanno beneficiato di trattamenti di integrazione salariale o di mobilita'. Nel caso di lavoratori i quali, all'atto dell'impiego in lavori socialmente utili nel campo della ricerca, non fruiscono di alcun trattamento previdenziale, puo' essere prevista una durata del progetto fino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'onere relativo all'erogazione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto- legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse a tale fine preordinate.
3. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "dalla legge 29 marzo 1995, n. 95," sono inserite le seguenti: "anche con capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire".
4. Per la costituzione di societa' miste di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e per la realizzazione delle attivita' da affidare alle societa' medesime, e' autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 45 miliardi in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui una quota di lire 1,5 miliardi destinata alla partecipazione al capitale sociale.
Al relativo onere si fa fronte con le risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
Note all' : - Il , convertito, con modificazioni, dalla , come sostituito dall' (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla , e' il seguente: "4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non piu' di dodici mesi e per essi puo' essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilita' e di indennita' di mobilita'. Ai lavoratori medesimi puo' essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni". - Per il testo del , convertito, con modificazioni, dalla , si veda in nota al comma 6 dell'art. 13. Nota all'art. 20, comma 3: - Si reputa opportuno riportare l'intero testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla , modificato ora dalla presente legge nonche' dall' (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla : "Art. 1 (Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili). - 1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo per l'occupazione di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , e' incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a cui si dovra' provvedere entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall' , convertito con modificazioni, dalla , integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestivita' degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili: a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti; b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operativita' dei progetti, puo' ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalita' organizzata; c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili e' tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell' , con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonche' dell' ; d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro sessanta giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempre che entro tale termine non venga comunicata al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie; e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre, in considerazione della specificita', anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalita' straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico fmiliare, l'eta' anagrafica e il luogo di residenza; f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell' , convertito, con modificazioni, dalla , relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonche' ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacita' dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo. All' , convertito, con modificazioni, dalla , dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all' , non costitusce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi della , attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attivita' professionale. 3. All' , convertito, con modificazioni, dalla , il terzo periodo e' sostituito dal seguente: Tale importo puo' non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante.'; il comma 4 e' sostituito dal seguente: '4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non piu' di dodici mesi e per essi puo' essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilita' e di indennita' di mobilita'. Ai lavoratori medesimi puo' essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utitizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni. 4. Con priorita' per le finlita' di cui al comma 1, nonche' per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , il Fondo per l'occupazione di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , e' incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al periodo precedente, assegnate al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili, non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in quello successivo. Nell'ambito delle disponibilita', per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento e' ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'art. 3 e le relative risorse sono impegnate per il funzionamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori. 5. Ai soggetti di cui all'art. 4, commi 1, lettere b) e c), 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilita' ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , nei cui confronti siano cessati nel periodo 1 dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non abbiano piu' titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo unico della , come sostituito dall' , convertito, con modificazioni, dalla , per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio e' a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalita' di cui al medesimo comma. I lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di mobilita' sino al 31 dicembre 1995. 6. Fino al 31 maggio1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili e' corrisposto un sussidio fissato: a) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilita' ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5; b) per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera a). 7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'art. 3, anche per i periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che sommato a quello del corso di formazione non puo' superare dodici mesi. 8. Per il periodo dal 1 giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'art. 3 non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attivita' di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti dell' , convertito, con modificazioni, dalla , finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione alle attivita' predette, e' riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla data del 1 agosto 1995 il predetto, sussidio e' riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio e' a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalita' di cui al medesimo comma. 9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilita' e di indennita' di mobilita', ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al . Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. 10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino i trattamenti di cassa integrazione o di mobilita', ai medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla predetta cessazione, a condizione che questa fattispecie rientri tra i criteri e le priorita' de- terminate dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli enti utilizzatori comunicano alla commissione regionale per l'impiego la prosecuzione dell'impegno di questi lavoratori nel progetto e segnalano alla competente sede territoriale dell'INPS l'elenco dei lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento di integrazione salariale e mobilita'. Dal giorno successivo la scadenza di detti trattamenti e fino alla data di completamento del progetto la sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare il sussidio. Quest'ultima provvede altresi' a segnalare all'ente utilizzatore, ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione al sussidio, la data di cessazione del trattamento di integrazione salariale ovvero di mobilita'. 11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4, approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorita' ai lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 5 ed all'art. 3. Per i progetti approvati dal 1 agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di cui agli obiettivi 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilita' e' scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che non abbiano piu' diritto all'indennita' di mobilita'. Essi, se avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono il sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati successivamente alla predetta data, per essi trova applicazione la disposizione di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , come modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla . Vengono avviati ai lavori socialmente utili i lavoratori che dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza la loro disponibilita', con esclusione dei soggetti che abbiano gia' dichiarato detta disponibilita' in applicazione dell' , convertito, con modificazioni, dalla . 12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalita' con la quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori. 12-bis. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di mobilita' di cui all' , senza approvazione delle liste medesime da parte delle competenti Commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento e' disposto dal responsabile della Direzione regionale del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le quali inviano tempestivamente i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili. 13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennita' di mobilita' fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei predetti lavoratori perche' essi provvedano ad impiegare direttatnente questi ultimi in attivita' socialmente utili ai sensi ed agli effetti della disciplina di cui al presente articolo ed all' . I predetti nominativi vengono altresi' comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla Commissione regionale per l'impiego. 14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all' , e successive modificazioni e integrazioni, non si applica l' , e continua per essi a trovare applicazione quanto previsto dall' , e successive modificazioni e integrazioni. La medesima disposizione di cui all' , non trova altresi' applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per essi quanto previsto dall' . Per le assunzioni di questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul collocamento ordinario. 15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede: a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sul capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 129 miliardi e lire 213 miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996, e a lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato di previsione del Ministero del bilaccio e della programmazione economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell' , e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell' , convertito, con modificazioni, dalla , cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalita' e procedure di ripartizione previste dal medesimo ; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui all' , e successive modificazioni ed integrazioni; c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi per l'anno 1997 e a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 16. Le somme di cui al comma 15, lettera b), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate anche nell'anno successivo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 e' pari, fino al 31 gennaio 1996, a lire 8.000 orarie per un massimo di 100 ore mensili. Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto rigurda i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i progetti gia' approvati, per adeguarne le modalita' organizzative, in conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , come modificato dal comma 3, che per essi viene applicato dal 1 febbraio 1996. 18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati dalle cooperative sociali di cui alla , per impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito dell'attivita' ordinaria delle coop- erative medesime. I progetti possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa. Essi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni: a) l'attivita' della cooperativa deve essere stata avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'art. 3 della citata ; b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della predetta legge; c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative sociali che abbiano gestito un progetto di lavoro socialmente utile ai sensi del presente comma possono presentare nuovi progetti quando almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore. 19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a partecipare ad attivita' di orientamento organizzate dalle agenzie per l'impiego o dalle sezioni circoscrizionali ad intervali non inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette attivita', che saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli enti gestori dei progmmi di lavori sociamente utili ed all'INPS, i lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi spettante durante i lavori socialmente utili. 20. Dal 1 gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate al finanziamento dei progetti gia' approvati nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti gia' approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilita' nelle aree di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla . Per i progetti approvati dal 1 gennaio 1996, le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano criteri e priorita' nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior bisogno e delle professionalita' acquisite nell'attuazione dei progetti. Le commissioni regionali per l'impiego destinano un importo non inferiore al 15 per cento delle risorse assegnate per l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili specificamente predisposti per i lavoratori di cui all' , cosi' come modificato dal comma 2, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilita'. Le predette commissioni potranno utilizzare anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione da parte delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente utili approvati utilizzando tali risorse competono, con l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il sussidio di cui al comma 3 e i relativi benefici accessori; l'erogazione puo' essere effettuata dall'istituto nazionale della previdenza sociale. 21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunita' occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona e il lavoro di cura, i soggetti promotori di cui al , convertito, con modificazioni, dalla , possono costituire societa' miste ai sensi dell' , convertito, con modificazioni, dalla , anche con capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire, a condizione che il personale dipendente delle predette societa' sia costituito nella misura del quaranta per cento da lavoratori gia' impegnati nei predetti progetti e nella misura del quaranta per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette societa' miste e', comunque, consentita a cooperative formate da lavoratori gia' impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali societa', in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a sessanta mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori. 22. Il Fondo di cui al comma 4 e' incrementato di lire 400 miliardi per l'anno 1996. A tale fine il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell' . Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego e dall'INPS, riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra quelli fruitori del trattamento straordinario di integrazione sariale, dell'indennita' di mobilita' e del sussidio di cui al comma 3, ripartiti per eta', sesso, professionalita' ed anzianita' contributiva, suddivisi per regione. Analoga comunicazione e' resa per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e per quelli che usufruiscono dell'indennita' di mobilita' e di disoccupazione speciale per l'edilizia. Con il rapporto del secondo semestre e', altresi', fornito l'andamento del ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale". Note all' : - L' (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, e' il seguente: "Art. 4 (Societa' miste per i servizi pubblici). - 1. Al fine di favorire l'immediato avvio di operativita' delle disposizioni di cui all' , concernente la costituzione di societa' miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, si provvede cn regolamento da adottarsi ai sensi dell' , sulla base dei principi e dei criteri di cui al comma 2 del medesimo art. 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria. 2. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di societa' costituite ai sensi dell' , e dell' , nonche' delle aziende speciali e dei consorzi di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 25 della legge, 8, giugno 1990, n. 142, non si applicano le disposizioni rela- tive alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali. 3. Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell' , entro il 30 gennaio 1995. Entro i novanta giorni successivi, gli enti locali iscrivono, per gli effetti di cui al , le aziende speciali nel registro delle imprese. 4. (Soppresso dalla legge di conversione). 5. Ai sensi dell' , sono fondamentali i seguenti atti: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; c) il conto cosuntivo; d) il bilancio di esercizio. 6. Al fine di favorire l'occupazione o la rioccupazione di lavoratori, i comuni e le province sono autorizzati a costituire societa' per azioni con la GEPI S.p.a., anche per la gestione di servizi pubblici locali. 7. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, i comuni e le province possono consentire, mediante appositi aumenti di capitale, l'ingresso della GEPI S.p.a. in societa' da essi partecipate. 8. In conformita' alle disposizioni che ne disciplinano l'attivita', le partecipazioni azionarie detenute dalla GEPI S.p.a. nelle societa' di cui al presente articolo, sono cedute entro il termine di cinque anni mediante gara pubblica. 9. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, puo' partecipare al capitale di societa' finanziarie o di servizi la cui attivita' sia prevalentemente volta al supporto di amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, e di imprese, in relazione ad iniziative ammissibili ai cofinanziamenti comunitari". - L' (misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla , e' il seguente: "Art. 9 (Mutui per lo sviluppo). - 1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, e' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 540 miliardi per l'anno 1996. 2. A valere sul limite di impegno di cui al comma 1 il Ministero del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito nazionale ed esteri, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato. 3. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 2 sono destituite al mantenimento e allo sviluppo della base produttiva nonche' al potenziamento della dotazione infrastrutturale nelle aree di cui al comma 1. Al riparto delle somme stesse tra le predette finalita' provvede il CIPE, che individua altresi', con riferimento all'utilizzo di tutte le risorse che si rendono disponibili per lo scopo, le modalita' dell'intervento pubblico in favore del settore produttivo, A tale fine dovranno tra l'altro essere disciplinati meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici e previste misure idonee a favorire, anche attraverso un apposito fondo di garanzia, il consolidamento delle passivita' delle piccole e medie imprese, in linea con quanto disposto dall' , convertito, con modificazioni, dalla . 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro".

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 510 del 1996 e all'articolo 2 della legge n. 549 del 1995)
1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge lo ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al periodo precedente, assegnate al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili, non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in quello successivo".
2. Dopo il comma 12 dell'articolo 1 del citato decreto- legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 e' inserito il seguente:
"12-bis. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione delle liste medesime da parte delle competenti Commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento e' disposto dal responsabile della Direzione regionale del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le quali inviano tempestivamente i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili".
3. Al comma 13 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti nominativi vengono altresi' comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla Commissione regionale per l'impiego".
4. Al comma 24 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I predetti nominativi vengono altresi' comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per l'impiego".
Nota all'art. 21, commi 1, 2 e 3: - Per il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla , come modificato dalla presente legge, si veda in nota all'art. 20. Nota all' : - Il (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) come modificato dal presente comma, e' il seguente: "24. A decorrere dal 1 gennaio 1996 le imprese comunicano ai sindaci dei comuni i nominativi dei lavoratori residenti, sospesi dal lavoro ed in favore dei quali sia riconosciuto il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale, non impegnati in attivita' formative e di orientamento. I predetti nominativi vengono altresi' comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per l'impiego. I comuni, gli enti locali ed i loro consorzi, ovvero i soggetti promotori di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , possono provvedere ad avviare direttamente i predetti lavoratori in attivita' socialmente utili e di tutela dell'ambiente, anche in deroga all' . I lavoratori che rifiutano di essere impegnati perdono il diritto al trattamento di integrazione salariale per un periodo di tempo pari a quello dell'attivita' ad essi offerta, ferme restando le eccezioni di cui all' , e all' , convertito, con modificazioni, dalla . Le imprese che fanno richiesta di concessione del trattamento di integrazione salariale sono tenute a darne contestuale informazione ai comuni di residenza".

Art. 22.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili)
1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto- legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad emanare entro i termini di cui al predetto comma 1 un decreto legislativo che dovra' essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione, previa intesa con le regioni, dei prevalenti settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili con particolare riguardo:
1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;
2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;
3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;
4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;
5) alla manutenzione del verde pubblico;
6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;
7) al miglioramento della rete idrica;
8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
9) alle operazioni di recupero e bonifica di aree industriali dismesse;
10) al recupero e risanamento dei centri urbani;
11) alla tutela degli assetti idrogeologici;
12) alle aree protette e ai parchi naturali;
b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con cio' intendendosi le categorie di lavoratori nonche' soggetti inoccupati da utilizzare in progetti di lavori socialmente utili;
c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori dei piani di lavori socialmente utili;
d) trattamento economico e durata dell'impiego in lavori socialmente utili;
e) individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti previdenziali tra le diverse figure impegnate in progetti di lavori socialmente utili;
f) armonizzazione della disciplina in materia di formazione di societa' miste operanti nel settore dei lavori socialmente utili e di durata temporale di regime di appalti o convenzioni protette in materia di svolgimento di lavori socialmente utili, da parte delle stesse;
g) individuazione di forme di incentivazione da erogare alle societa' miste di cui alla lettera f) successivamente alla conclusione dei periodi di attivita' svolte dalle stesse in regime di appalti o convenzioni protette.
2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 viene altresi' prevista la costituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili.
3. Lo schema di decreto legislativo dovra' essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari al fine della espressione del parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
Nota all'art. 22: - Per il testo del , convertito, con modificazioni, dalla , si veda in nota all'art. 20.

Art. 23.

(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo)
1. All'articolo 5 del decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della legge lo marzo 1986, n. 64, e' sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389";
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "di fiscalizzazione" sono inserite le seguenti: "di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio. Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento della parita' di trattamento retributivo";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano stipulato gli accordi di cui al comma 2, nella loro qualita' di soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, sono ammesse a versare, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine finale concesso dal comma 2 per la stipula degli accordi, senza applicazione di sanzioni e interessi, le maggiori ritenute relative ai compensi, risultanti dai suddetti accordi, effettivamente corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente, entro lo stesso termine, detti soggetti sono ammessi a presentare, per ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute relative ai compensi e senza applicazione di sanzioni, dichiarazioni integrative per rettificare quelle gia' presentate utilizzando i modelli di dichiarazione approvati per gli stessi periodi di imposta con decreto del Ministro delle finanze.
3-ter. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui al comma 3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.
3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione integrativa di cui al comma 3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Le dichiarazioni integrative non costituiscono titolo per la deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono gia' state rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a titolo di soprattasse, pene pecuniarie e interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni integrative, concernenti i compensi di cui al comma 3-bis, corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta, alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa, nonche' della ricevuta ed attestato di versamento delle ritenute";
d) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, e' quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore al 25 per cento del minimale e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36 mesi, al 100 per cento dei minimali di retribuzione giornaliera, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere a), b) e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per la differenza tra la retribuzione di riferimento per il versamento dei predetti contributi e l'intero importo del minimale di cui al citato decreto-legge n. 338 del 1989, possono essere accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e della misura della pensione, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo delle risorse preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e modalita' per il riconoscimento dei predetti accrediti di contributi figurativi";
e) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6-bis. All'atto del definitivo riallineamento retributivo ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, alle imprese di cui al comma 1 sono riconosciuti, per i lavoratori interessati dagli accordi di recepimento, gli incentivi previsti per i casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data della completa applicazione dei contratti collettivi".
2. I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto- legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)).

Art. 24.

(Disposizioni riguardanti soci delle cooperative di lavoro)
1. Per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi rimborsati saranno restituiti dagli organismi cooperativi all'ente previdenziale senza aggravio di oneri accessori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, primo comma, numero 7°, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, i lavoratori soci di cooperative di lavoro sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai fini dell'erogazione, per i settori non agricoli, del trattamento ordinario di tale assicurazione e del trattamento speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e, per il settore agricolo, sia del trattamento ordinario che dei trattamenti speciali di cui alle leggi 8 agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n. 37. I contributi relativi alla predetta assicurazione, versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni.
3.
((L'iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, non determina la perdita dello stato di socio della cooperativa)).
4. Le disposizioni in materia di indennita' di mobilita' nonche' di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attivita' comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennita' di mobilita' stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione.
L'espletamento della relativa procedura di mobilita', estesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma di mobilita'. Conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. E' confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma 2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, nonche' dei soci di categorie di cooperative espressamente escluse dalla predetta assicurazione.
6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione fino all'emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di societa' cooperative.

Art. 25.

(Mutui per la realizzazione di politiche per il lavoro)
1. Per la realizzazione delle politiche per il lavoro ed in particolare per gli interventi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo di cui all'articolo 1-ter del medesimo decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, nonche' per gli interventi previsti dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato a decorrere dal 1998.
Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del riparto operato con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, agli appositi capitoli dello stato di previsione delle Amministrazioni interessate.
2. La societa' per l'imprenditorialita' giovanile s.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, puo' istituire fondi di garanzia a favore dei beneficiari degli interventi da essa effettuati, per l'attuazione dei quali e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. La predetta societa', per le medesime finalita', e' ammessa a costituire societa' in ambito regionale aventi identica ragione sociale, conservando la maggioranza assoluta del capitale sociale per un periodo minimo di due anni.
3. I contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono avere ad oggetto anche interventi nel settore turistico.
Note all'art. 25, comma 1: - Per il testo del , convertito, con modificazioni, dalla , si veda in nota al comma 6 dell'art. 13. Il testo dell'art. 1-ter del medesimo , cosi' recita: "1-ter (Fondo per lo sviluppo). - 1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorita' per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonche' per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazioni, e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. 2. I criteri e le modalita' di utilizzo delle disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'art. 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' avvalersi delle societa' di promozione industriale partecipate dalle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell' , convertito, con modificazioni, dalla , ovvero da enti di gestione disciolti, nonche' della GEPI S.p.a. 4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla . 5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessanti, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria secondo le modalita' stabilite dalla , e successive modificazioni. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale". - L' , convertito, con modificazioni, dalla , e' il seguente: "Art. 9-septies (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno). - 1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., costituita ai sensi del , convertito, con modificazioni, dalla , cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari. 2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilita' dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo. 3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni. 4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni: a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato di attrezzature; b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale; c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attivita'; d) affiancamento di un tutor specializzato. 5. Per l'attuazione del presente articolo la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea. 7. I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4, con il beneficio previsto dall' ". Note all' (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali) convertito, con modificazioni, dalla , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1995. - Per il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla , si veda in nota al comma 4 dell'art. 20. Nota all' : - L' (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle provincie autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti: a); b); c); d); (omissis); e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata".

Art. 26.

(Interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno)
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilita' e di borse di lavoro, da attuare entro il 31 dicembre 1997 nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonche' nelle province nelle quali il tasso medio annuo di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1996, e' superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) destinazione del piano a favore di giovani, di eta' compresa tra i 21 e i 32 anni, in cerca di prima occupazione, iscritti da piu' di trenta mesi nelle liste di collocamento, ferme restando le condizioni previste dalla normativa vigente per le ipotesi di rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro;
b) ripartizione delle risorse per regioni tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile di lunga durata e suddivisione delle risorse stesse, in modo equilibrato, tra progetti di lavori di pubblica utilita' e di borse di lavoro entro il mese di novembre 1997; possibilita' di revisione di tale suddivisione, su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego, sulla base della verifica dell'andamento del piano straordinario, per garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi;
c) durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilita' e nelle borse di lavoro non superiore a dodici mesi;
d) definizione delle procedure attuative del piano straordinario con modalita' e tempi tali da realizzare l'avviamento al lavoro di almeno 100.000 giovani inoccupati di cui al presente comma entro il 31 dicembre 1997.
2. Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilita', il decreto legislativo di cui al comma 1 dovra' altresi' osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) attuazione dei nuovi progetti, temporalmente determinati, nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, mediante le modalita' stabilite nell'articolo 1 del decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ivi compresa la possibilita' di ricorso ad interventi sostitutivi in caso di inerzia nell'attivazione dei progetti ovvero di mancata esecuzione degli stessi; ambiti e tipologia dei progetti saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali;
b) ammissibilita' dei soli progetti, presentati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, che prevedano, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attivita' stabili nel tempo, anche nel settore del lavoro autonomo, nonche' i contenuti formativi ad esse funzionali; a tal fine, individuazione delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa incaricate dell'attivita' di assistenza tecnico- progettuale agli enti proponenti, con il rilascio di un'apposita attestazione, valida come requisito per la presentazione dei progetti.
3. Per quanto riguarda le borse di lavoro, il decreto legislativo di cui al comma 1 dovra' altresi' osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) possibilita' di svolgere le borse di lavoro presso imprese appartenenti ai settori di attivita' individuati dalle classi D, H, I, J e K della classificazione ISTAT 1991 delle attivita' economiche che non abbiano licenziato personale nei dodici mesi precedenti, con almeno due dipendenti e non piu' di cento, in misura non superiore al numero dei dipendenti e comunque a dieci e a condizione che i giovani impegnati nelle borse di lavoro siano ad incremento del personale occupato mediamente dall'impresa nei dodici mesi precedenti; la medesima possibilita' e alle medesime condizioni e' consentita alle imprese appartenenti ai settori di attivita' individuati dalla classe G della predetta classificazione, con almeno cinque dipendenti e non piu' di cento;
b) determinazione della durata delle borse di lavoro, fermo restando il termine di cui alla lettera c) del comma 1, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle imprese, escludendo le attivita' con carattere di stagionalita', e ai livelli di scolarita' dei giovani;
c) corresponsione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; erogazione del sussidio ai giovani da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), subordinatamente all'attestazione mensile da parte dell'impresa della effettiva partecipazione alle attivita' previste, con predisposizione di procedure automatiche di accesso ai benefici, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, da parte delle imprese ammesse, tra quelle che abbiano presentato apposita dichiarazione di disponibilita' all'INPS entro termini prefissati, anche tramite le organizzazioni datoriali di categoria;
d) riconoscimento, in caso di assunzione a tempo indeterminato al termine della borsa di lavoro, degli incentivi previsti in casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data dell'assunzione.
4. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
5. Il terzo periodo del comma 20 dell'articolo 1 del decreto- legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non trova applicazione relativamente agli interventi attuati nei territori di cui al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti modalita' e criteri per il rimborso, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano attivato tirocini di orientamento o formativi ai sensi di disposizioni di legge vigenti.
7. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo sono preordinate, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300 miliardi per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono esserlo in quello successivo.
Nota all'art. 26, comma 2: - Per il testo dell' , convertito con modificazioni, dalla , si veda in nota all'art. 20. Nota all'art. 26, comma 3: - Per il testo del , convertito, con modificazioni, dalla , si veda in nota al comma 2 dell'art. 20. Nota all'art. 26, comma 4: - Per il testo del comma 20, terzo periodo, dell' , convertito, con modificazioni, dalla si veda in nota all'art. 20. Nota all'art. 26, comma 7: - Per il testo del , convertito, con modificazioni, dalla , si veda in nota al comma 6 dell'art. 13.

Art. 26-bis.

(Disposizioni fiscali).
1. I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo e' tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate, ne e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto n.
633 del 1972.
((12))

AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha disposto (con l'art. 86, comma 3) che le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla disciplina della somministrazione prevista dal citato decreto.

Art. 27.

(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:
a) degli articoli 15, 16 e 20 valutati complessivamente in lire 271 miliardi per l'anno 1997, in lire 490 miliardi per l'anno 1998 e in lire 670 miliardi per ciascun anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) degli articoli 23 e 24, valutati in lire 50 miliardi per l'anno 1997 e in lire 90 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
c) dall'articolo 25, pari a lire 105 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 175 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013, si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando, quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 140 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 27, comma 1: - Il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finananza pubblica per l'anno 1997), e' il seguente: "Art. 29-quater (Integrazione del Fondo occupazione). - 1. Il Fondo di cui all' , convertito, con modificazioni dalla , e' incrementato di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 giugno 1997
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Flick