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Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990.