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Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990.

Art. 6

Articolo 6
Ciascuna Parte Contraente puo' subordinare l'ammissione temporanea delle merci, compresi i mezzi di trasporto, a condizione che esse possano essere identificate all'atto della cessazione dell'ammissione temporanea.