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Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990.

Art. 2

Articolo 2
Il materiale di propaganda turistica beneficia dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione, ad eccezione del materiale di cui all'articolo 5 del presente allegato, per il quale e' accordata la franchigia sui dazi e sulle tasse all'importazione.