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Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990.

Art. 12

Articolo 12
La cessazione dell'ammissione temporanea puo' essere ottenuta con l'accordo delle autorita' competenti mediante la sistemazione delle merci (compresi i mezzi di trasporto) in porti franchi o zone franche, in magazzini doganali o sotto il regime di transito doganale, in vista di una loro ulteriore esportazione o di ogni altra destinazione autorizzata.