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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990.

Accordo-art. VI

ARTICOLO VI
Le autorizzazioni di cui all'articolo V sono di due tipi:
a) Autorizzazioni valide per un unico viaggio di andata e ritorno da effettuare entro tre mesi a partire dalla data dell'inizio del viaggio.
b) Autorizzazioni valide per un solo viaggio di andata e ritorno per il transito sul territorio dell'altra Parte contraente da effettuare entro tre mesi a partire dalla data d'inizio del viaggio.
Durante il viaggio in transito, non si puo' caricare o scaricare merci sul territorio del Paese in transito.