Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990.
Accordo-art. XX
ARTICOLO XX
I veicoli che effettuano i trasporti previsti dal presente Accordo debbono, al momento del loro ingresso sul territorio di ciascuna delle Parti contraenti, essere coperti da un'assicurazione di responsabilita' civile per danni causati a terzi sul territorio dell'altra Parte contraente.
I veicoli che effettuano i trasporti previsti dal presente Accordo debbono, al momento del loro ingresso sul territorio di ciascuna delle Parti contraenti, essere coperti da un'assicurazione di responsabilita' civile per danni causati a terzi sul territorio dell'altra Parte contraente.