Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990.
Accordo-art. I
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA
IN MATERIA DI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA
------------
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina desiderando incoraggiare le relazioni amichevoli fra i due Paesi
Allo scopo di organizzare e facilitare il trasporto di merci tra i due Paesi nonche' il transito sui rispettivi territori, sulla base del reciproco vantaggio e del mutuo interesse, hanno concordato quanto segue:
ARTICOLO I
1 - Le Parti contraenti hanno il diritto di effettuare trasporti di merci, compreso il traffico in transito sul territorio dei due Paesi, a mezzo di veicoli immatricolati nel loro territorio nazionale secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo.
2 - I trasporti citati al paragrafo I possono essere effettuati da trasportatori i quali, sulla base della legislazione nazionale, siano autorizzati a svolgere sul proprio territorio i trasporti su strada definiti nel presente Accordo.
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA
IN MATERIA DI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA
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Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina desiderando incoraggiare le relazioni amichevoli fra i due Paesi
Allo scopo di organizzare e facilitare il trasporto di merci tra i due Paesi nonche' il transito sui rispettivi territori, sulla base del reciproco vantaggio e del mutuo interesse, hanno concordato quanto segue:
ARTICOLO I
1 - Le Parti contraenti hanno il diritto di effettuare trasporti di merci, compreso il traffico in transito sul territorio dei due Paesi, a mezzo di veicoli immatricolati nel loro territorio nazionale secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo.
2 - I trasporti citati al paragrafo I possono essere effettuati da trasportatori i quali, sulla base della legislazione nazionale, siano autorizzati a svolgere sul proprio territorio i trasporti su strada definiti nel presente Accordo.