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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990.

Accordo-art. XII

ARTICOLO XII
1 - Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare a titolo temporaneo in franchigia dei diritti doganali e delle tasse di entrata una quantita' ragionevole di oggetti di uso personale in funzione della durata del loro soggiorno nel Paese d'importazione.
2 - I generi alimentari destinati ad uso personale sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata.
Questi vantaggi sono accordati alle condizioni stabilite dalle convenzioni doganali riguardanti l'importazione temporanea di veicoli commerciali e dalla legislazione doganale vigente nel Paese d'importazione.