Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991.
Art. 9
ARTICOLO 9
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, sono vietate le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente tra la Comunita' e la Repubblica di San Marino.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, sono vietate le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente tra la Comunita' e la Repubblica di San Marino.