Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991.
Art. 22
ARTICOLO 22
1. Anteriormente alla fine del primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato di cooperazione adotta le disposizioni che consentono di applicare i principi di cui all'articolo 21.
2. Il Comitato di cooperazione adotta le modalita' di una cooperazione amministrativa riguardo alle garanzie di gestione e di controllo necessarie per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1.
3. Le disposizioni adottate dal Comitato di cooperazione lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali tra la Repubblica di San Marino e gli Stati membri della Comunita', nella misura in cui questi ultimi prevedono un regime piu' favorevole per i cittadini sammarinesi o per i cittadini degli Stati membri della Comunita'.
1. Anteriormente alla fine del primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato di cooperazione adotta le disposizioni che consentono di applicare i principi di cui all'articolo 21.
2. Il Comitato di cooperazione adotta le modalita' di una cooperazione amministrativa riguardo alle garanzie di gestione e di controllo necessarie per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1.
3. Le disposizioni adottate dal Comitato di cooperazione lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali tra la Repubblica di San Marino e gli Stati membri della Comunita', nella misura in cui questi ultimi prevedono un regime piu' favorevole per i cittadini sammarinesi o per i cittadini degli Stati membri della Comunita'.