Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991.
Art. 5
ARTICOLO 5
1. Le parti contraenti si astengono dall'introdurre tra loro i nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente.
2. La Repubblica di San Marino s'impegna altresi' a non modificare i dazi di cui al paragrafo 1, applicati alle importazioni provenienti dalla Comunita' al 1 gennaio 1991, fatti salvi gli impegni esistenti fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana in virtu' degli scambi di lettere del 21 dicembre 1972.
1. Le parti contraenti si astengono dall'introdurre tra loro i nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente.
2. La Repubblica di San Marino s'impegna altresi' a non modificare i dazi di cui al paragrafo 1, applicati alle importazioni provenienti dalla Comunita' al 1 gennaio 1991, fatti salvi gli impegni esistenti fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana in virtu' degli scambi di lettere del 21 dicembre 1972.