Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991.
Art. 30
ARTICOLO 30
Il presente accordo sara' approvato dalle parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.
Il presente accordo sara' approvato dalle parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.