Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991.
Art. 7
Articolo 7
Le Alte Parti Contraenti compiranno comuni sforzi per raggiungere una nuova qualita' della stabilita' e della sicurezza europee a livelli di armamenti e di forze armate piu' bassi, sufficienti per scongiurare la guerra e per garantire la difesa.
Esse auspicano la conclusione di nuovi accordi sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza e ritengono indispensabile la piena applicazione degli accordi conclusi.
Le Alte Parti Contraenti compiranno comuni sforzi per raggiungere una nuova qualita' della stabilita' e della sicurezza europee a livelli di armamenti e di forze armate piu' bassi, sufficienti per scongiurare la guerra e per garantire la difesa.
Esse auspicano la conclusione di nuovi accordi sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza e ritengono indispensabile la piena applicazione degli accordi conclusi.