Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991.
Art. 21
Articolo 21.
Quanto previsto nel presente Trattato non incide in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti.
Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcun Stato terzo.
Quanto previsto nel presente Trattato non incide in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti.
Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcun Stato terzo.