Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991.
Art. 14
Articolo 14
Le Alte Parti Contraenti, consapevoli della grande importanza che la protezione dell'ambiente riveste per il benessere dei popoli di entrambi i Paesi, si impegnano a promuovere ogni utile azione a livello nazionale, regionale e internazionale volta alla tutela ecologica del patrimonio naturale.
Esse intendono promuovere ed incentivare ogni forma di cooperazione a livello bilaterale e multilaterale per la protezione dell'ambiente in un quadro di sviluppo sostenibile delle risorse naturali, al fine di garantire la difesa del patrimonio ambientale da ogni fonte di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.
Le Alte Parti Contraenti, consapevoli della grande importanza che la protezione dell'ambiente riveste per il benessere dei popoli di entrambi i Paesi, si impegnano a promuovere ogni utile azione a livello nazionale, regionale e internazionale volta alla tutela ecologica del patrimonio naturale.
Esse intendono promuovere ed incentivare ogni forma di cooperazione a livello bilaterale e multilaterale per la protezione dell'ambiente in un quadro di sviluppo sostenibile delle risorse naturali, al fine di garantire la difesa del patrimonio ambientale da ogni fonte di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.