N NORME. red.it

Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

(Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali)
1. A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, e' pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attivita' di impresa che da' titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente.
2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma 1 in qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di eta' inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva di cui al comma 1 e' ridotta al 9 per cento.
3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, sino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso.
5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei collaboratori non puo' superare, in ogni caso, il 49 per cento del reddito d'impresa di cui al comma 1. Tale ripartizione ha effetto anche ai fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attivita' commerciali.
6. I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare i contributi sono rapportati a mese.
8. Entro il 30 giugno 1991 i l avoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) e' il seguente: "Art. 2. - Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano gia' compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della , e successive modificazioni. Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta; 3) gli ascendenti; 4) i fratelli e le sorelle. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti. Il titolare dell'impresa artigiana e' tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa". - Il testo dell' (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali e ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) e' il seguente: "Art. 2. - Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza, sempreche' per tale attivita' non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualita' di lavoratori dipendenti o di apprendisti. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti". - Il testo dell' (contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni) e' il seguente: "Art. 1 (Minimale di retribuzione ai fini contributivi). - A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle A e B allegate al presente decreto. I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell' , con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto dal 1 gennaio 1984. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al , per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla , e per i lavoratori a domicilio, e' stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000. L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell' , con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria. Con effetto dal 1 gennaio 1981 le tabelle A, B e C allegate al , sono sostituite dalle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto". - Il testo dell' (adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attivita' commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti) e' il seguente: "Art. 1. - A decorrere dal 1 gennaio 1980, i contributi sociali di malattia nonche' quelli previsti dall' , convertito, con modificazioni, nella , dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e dai coltivatori diretti, sono determinati nella misura fissa annua di L. 100.000 per ciascun titolare e familiare coadiutore di impresa artigiana e commerciale e di L. 65.000 per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, iscritti, rispettivamente negli elenchi di cui alle . E' dovuto altresi' dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali, un contributo aggiuntivo aziendale pari all'1,50 per cento del reddito d'impresa imponibile ai fini dell'Irpef relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, entro il limite del massimale di 20 milioni di lire. A decorrere dal 1 gennaio 1980 il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti, di cui all' , convertito, con modificazioni, nella , e' determinato nella misura capitaria annua di L. 125.000 ed e' maggiorato di una quota pari al 2 per cento del reddito derivante dall'attivita' professionale, assoggettato ai fini dell'Irpef, entro il limite massimale di lire 25 milioni".

Art. 2.

(Versamento dei contributi)
1. Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale e' tenuto al pagamento dei contributi di cui all'areticolo 1 per se' e per i coadiutori, salvo diritto di risalva.
2. I contributi previdenziali calcolati ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 e quelli di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311, sono versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono. I conguagli tra i contributi dovuti e quelli di cui al predetto comma 3 sono versati in due rate di uguale importo, alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno.
3. Il contributo di risanamento dovuto dagli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi del primo comma dell'articolo 21 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, resta acquisito alle gestioni predette sin dalla sua istituzione.
Note all' reca: "Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali". - Il testo del (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento della dinamica salariale) e' il seguente: "Art. 21 (Finanziamento delle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti). - Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell' , e dagli esercenti attivita' commerciali ai sensi dell' , e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1975, nella misura di lire 6.000 di cui lire 1.000 destinate al risanamento delle rispettive gestioni speciali".

Art. 3.

(Prosecuzione volontaria)
1. A decorrere dal 1 luglio 1990 gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali sono insereiti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella A allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore e' quella il cui reddito medio e' pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione, ai sensi dell'articolo 1, negli ultimi tre anni di lavoro. Per i periodi di contribuzione volontaria anteriori al 1 luglio 1990 si tiene conto dei redditi di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 5.
2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito e' pari al risultato che si ottiene applicando al reddito medio imponibile di cui al comma 1 le aliquote previste all'articolo 1. I redditi di cui alla citata tabella A sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, con riferimento al valore aggiornato del livello minimo imponibile di cui al comma 3 dell'articolo 1, e al valore aggiornato del limite massimo di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Le sei classi di reddito intermedie tra i suddetti valori sono costruite con conseguenti adeguamenti di pari ampiezza.

Art. 4.

(Anagrafe delle aziende)
1. Le amministrazioni, competenti a rilasciare le licenze e le autorizzazioni o a tenere i registri e gli albi di cui all'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, comunicano alla commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali e all'INPS, entro trenta giorni, il rilascio della licenza o della autorizzazione o l'iscrizione nell'albo o registro suddetti e ogni altra notizia riguardante l'inizio, la sospensione la variazione o la cessazione di attivita' dell'azienda.
2. Qualora i dati di cui al comma 1 si riferiscano all'attivita' artigiana, sono comunicati, nei medesimi termini, dalle amministrazioni competenti alla commissione provinciale per l'artigianato e all'INPS.
Nota all'art. 4: - Il testo dell' (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti le attivita' commerciali) e' il seguente: "Art. 1. - L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge e' obbligatoria nei confronti degli esercenti piccole imprese commerciali, nonche' degli ausiliari del commercio, per i quali ricorrano le seguenti condizioni: a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreche' l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attivita' dell'impresa commerciale non superi i tre milioni di lire; b) abbiano la piena responsabilita' della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione; c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuita'; d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l'esercizio della loro attivita' dalle seguenti disposizioni di legge: 1) , convertito in , per la vendita al pubblico in genere; 2) , per le rivendite di latte; 3) approvato con e per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103 per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici pubblici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi; 4) , per il commercio di piante, parti di piante e semi; 5) , per il commercio in forma ambulante; 6) per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie; 7) , e successive modificazioni, per il commercio di banane e dei derivati; 8) , e del , per la riparazione e la vendita degli apparecchi e materiali radioelettrici e delle loro parti; 9) , e relativo regolamento approvato con , per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; 10) , per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante. L'attivita' puo' essere esercitata in apposito luogo fisso ovvero in forma ambulante. Gli ausiliari del commercio, soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, sono: a) gli agenti e rappresentanti di commercio e loro familiari a carico, denunciati alle camere di commercio a norma dell' , ovvero iscritti obbligatoriamente all'ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio; b) i mediatori e loro familiari a carico, iscritti negli appositi ruoli delle camere di commercio, ai sensi della ; c) commissionari di commercio. Sono compresi fra i soggetti della presente legge indicati al primo comma i titolari o conduttori in proprio di rivendite di giornali nonche' le guide turistiche ed alpine, interpreti, corrieri e portatori alpini autorizzati ai sensi del , e del , convertito in . L'obbligo della assicurazione contro le malattie incombe ai titolari di impresa indicati al primo comma per se', per i familiari, parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda, sempreche' non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti, nonche' per i rispettivi familiari a carico".

Art. 5.

(Pensione degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali)
1. La misura dei trattamenti pernsionistici da liquidare, con effetto dal 1 luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1 e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, ai sensi dell'articolo 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione. ((8))
2. La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 e' stabilita nell'80 per cento.
Le misure intermedie della percentuale prevista sono pari a quelle determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153.
3. Le disposizioni sul calcolo delle pensioni, introdotte dell'articolo 6, commi 8 e 9, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono abrogate.
4. Per la determinazione della misura delle pensioni nel casi in cui il reddito imponibile ecceda il limite massimo pensionabile di cui al comma 4 dell'articolo 1 si applicano, sulla parte eccedente e fino a concorrenza dell'importo preso in considerazione ai fini del versamento dei contributi, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le corrispondenti percentuali di commisurazione ivi previste.
5. La pensione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e degli articoli 1 e 2 della legge 12 guigno 1984, n. 222, e' integrabile al trattamento minimo.
6. Il reddito annuo di impresa di cui all'articolo 1 e' rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dell'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.
7. Il reddito preso a base per i familiari coadiuvanti e coadiutori e' rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 1.
8. In assenza di reddito d'impresa imponibile ai fini dell'Irpef, ovvero in presenza di un reddito inferiore al livello minimo imponibile di cui al comma 3 dell'articolo 1, e' preso in considerazione per ciascun anno un reddito di ammontare pari al predetto livello.
9. I periodi di contribuzione accreditati alle gerstioni di cui all'articolo 1 in epoca anteriore al 1 gennaio 1982 vengono computati ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile, considerando coperti i periodi stessi, per ciascuno degli anni di iscrizione alle gestioni, con un reddito, da attribuire al titolare di impresa ed a ciascuno dei familiari collaboratori, pari a quello indicato nelle tabelle BN e C allegate alla presente legge, rispettivamente, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali.
10. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, il reddito da attribuire ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, ripartito con i criteri previsti al comma 5 del medesimo articolo, e' quello corrispondente alla quota di imponibile che si ricava considerando versato in base alla aliquota del 12 per cento il contributo in cifra fissa e in percentuale dovuito per l'assicurazione per la invalidita' la vecchiaia e i superstiti per ciascuno degli anni predetti. Con effetto dal 1 luglio 1990 sono riliquidate secondo le disposizioni della presente legge, se piu' favorevoli, le pensioni con decorrenza tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990.
11. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 luglio 1990 ed il 31 dicembre 1995 e' fatto salvo se piu' favorevole l'importo risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

AGGIORNAMENTO (8)


La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 luglio 2018, n. 173 (in G.U. 1ª s.s. 25/7/2018, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) [...] nella parte in cui, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato lavoratore autonomo che abbia gia' conseguito la prescritta anzianita' contributiva minima, non prevedono l'esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole".

Art. 6.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione per artigiani e commercianti)
1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1
luglio 1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle gestioni di cui all'articolo 1, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 5 della presente legge per le pnesioni autonome a carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con la decorrenza ivi prevista ancheai supplementi di pensione da liquidare, a carico delle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 1 ed i periodi relativi.
Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.
Note all'art. 6: - Il testo dell' (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti) e' il seguente: "Art. 5. - L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facolta' di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma. Il diritto alla pensione supplementare e' subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell' . La pensione supplementare: a) decorre dal 1 giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda; b) si determina applicando ai contributi di cui al primo comma la percentuale indicata nel quarto comma del precedente articolo 4 e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle pensioni; c) e' aumentata di un decimo del suo importo per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub ; d) e' maggiorata ai sensi dell'articolo 3 della precitata legge n. 218. I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 4. La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e del relativo fondo di adeguamento e sono riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione. In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano gia' dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa. Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti. E' abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma". - Il testo dell' , e' il seguente: "Art. 4. - I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dopo la decorrenza della pensione o, nel caso di pensione di vecchiaia differita ai sensi dell'articolo 12, sub , dopo il perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione stessa, danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto, purche': a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e qualora si tratti di pensione per invalidita', il pensionato abbia compiuto l'eta' di 60 anni se uomo e di 55 anni se donna; b) sia accertata la perdita della residua capacita' di guadagno qualora trattasi di pensionato per invalidita'. I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui al comma precedente danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi soltanto ai pensionati di cui alla lettera a) dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento. I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda. La relativa misura si determina applicando la percentuale meno elevata, comune ad ambo i sessi, stabilita per la liquidazione delle pensioni dalle lettere a) e b) dell'articolo 12, sub , e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle pensioni. I supplementi calcolati secondo le norme del presente articolo, sono aumentati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub , e sono maggiorati ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa. Se la pensione in atto risulta maggiorata di un'integrazione per portarla al trattamento minimo, l'integrazione stessa deve essere diminuita di un importo pari a quello spettante a titolo di supplemento. In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte". - Il testo dell' , e' il seguente: "Art. 19. - Con effetto dal 1 maggio 1968, l' , e' sostituito dal seguente: 'I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto purche' siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione medesima. I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al comma precedente, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza del precedente. I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda. La relativa misura annua, comprensiva della tredicesima rata di pensione, si determina moltiplicando per 18,72 volte l'importo dei contributi base versati ed accreditati nel periodo al quale si riferisce il supplemento. L'ammontare del supplemento e' portato in detrazione dall'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo. In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti, sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte'".

Art. 7.

(Misure dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni)
1. Con decorrenza dal 1 luglio 1990 sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla presente legge ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni.
2. Ciascuna azienda e' inclusa per ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziandale, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti, determinato ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
3. I contributi per le singole unita' attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati:
a) moltiplicando il reddito medio convenzionale di cui al comma 5 per il numero delle giornate indicate nella citata tabella D;
b) applicando ai rispettivi redditi imponibili l'aliquota del 12 per cento, ridotta al 9 per cento per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono per meta' a carico del concedente e per meta' a carico del mezzadro o colono. I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e coloni, salvo il diritto di rivalsa.
5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella D e' determinato annualmente su base nazionale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. La misura del reddito agrario per ciascuna fascia e' determinata con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative sul piano nazionale.
6. Per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale sara' effettuata sulla base di criteri determinati, in relazione alle dimensioni delle aziende e distintamente per singole specie di animali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative sul piano nazionale.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppresso il contributo addizionale di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nonche' il contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualita' di unita' attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di eta' inferiore ai ventuno anni, le aliquote di cui al comma 3, lettara b), sono ridotte ripsettivamente al 9,50 per cento e al 4,50 per cento.
9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianita' contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianita' ed ai superstiti, o dell'assegno di invalidita' non possono comunque essere computate, in favore degli iscritti, piu' di 156 giornate per ciascun anno.
10. Entro il 30 guigno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni. (1) ((2))
AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che il termine per il versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990, di al comma 10 della presente legge, e' prorogato al 31 ottobre 1991.
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le aliquote contributive dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale, sono aumentate di 0,5 punti a decorrere dal 1 giugno 1993 e di ulteriori 0,5 punti a decorrere dal 1 gennaio 1994".

Art. 8.

(Pensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni)
1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto dal 1 luglio 1990, in favore degli iscritti alla gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito pensionabile.
2. La musira massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 e' stabilita nell'80 per cento.
Le misure intermedie della percentuale prevista sono pari a quelle determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153.
3. Il reddito di cui al comma 1 e' pari alla medio dei redditi determinati ai sensi dell'articolo 7, relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione.
4. Il reddito relativo a ciascun anno e' rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, colcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente le decorrenza della pensione.
5. Per ciascuno degli anni anteriori al 1990 e per il periodo dal 1 gennaio 1990 al 30 guigno 1990 si tiene conto, per gli iscritti alla gestione in attivita' alla data del 1 luglio 1990, di un reddito di importo pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 7 per il primo anno di applicazione della legge. Per gli iscritti che hanno cessato l'attivita' anteriormente alla predetta data del 1 luglio 1990 si tiene conto del reddito attribuibile per l'anno 1990 alle unita'appartenenti alle aziende classificate nella prima fascia di reddito della tabella D allegata alla presente legge.
6. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 4, i redditi degli anni anteriori al 1989 sono valutati alla stessa stregua del reddito dell'anno 1990.
7. La pensione e' integrabile al trattamento minimo secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e negli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
8. Le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 giugno 1982 e il 30 giugno 1990 sono riliquidate, con effetto dal 1 luglio 1990, secondo le disposizioni della presente legge, se piu' favorevoli. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 luglio 1990 ed il 31 dicembre 1995 e' fatto salvo, se piu' favorevole, l'importo risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 8: - Per il testo della tabella C annessa alla v. note all'art. 5. - Per il testo dell' v. note all'art. 5. - Per il testo degli e v. note all'art. 5.

Art. 9.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni)
1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1 luglio 1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive mnodificaioni ed integrazioni, nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 8 per le pensioni autonome a carico della gestione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, con la decorrenza ivi prevista, anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico della gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 7 ed i periodi relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autronoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti, dalla data di decorrenza del supplemento stesso.
Note all'art. 9: - Per il testo dell' v. note all'art. 6. - Per il testo degli e 19 del v. note all'art. 6.

Art. 10.

(Prosecuzione volontaria)
1. A decorrere dal 1 luglio 1990 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono iscritti ai fini dei versamenti volontari nella tabella E allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore e' quella il cui reddito medio e' pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro determinati ai sensi dell'articolo 7. Ai fini della determinazione della predetta media, per i periodi anteriori al 1 luglio 1988, si tiene conto dei redditi di cui al comma 5 dell'articolo 8.
2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito e' determinato applicando al reddito medio della classe stessa l'aliquota contributiva in misura intera vigente per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7.
L'importo del contributo volontario minimo non puo', comunque, essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni, ragguagliato a mese.
3. Gli assicuratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriore al 1 luglio 1990 sono inseriti nella prima classe di reddito della citata tabella E.
4. A decorrere dall'anno 1991 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno i redditi di cui alla citata tabella E sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'Istat per l'anno precedente ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Art. 11.

(Riscatto contributi dal 1 gennaio 1957 al 31 dicembre 1961)
1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini della iscrizione negli elenchi degli assicuratori ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i quali, per effetto del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 5 della stessa legge, sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi agricoli unificati (SCAU) senza l'attribuzione di giornate lavorative o con l'attribuzione di giornate lavorative inferiori a 104 annuali per il periodo 1957-1961, e' data facolta' di riscattare con onere a proprio carico i periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
2. La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro il 31 dicembre 1991.
Note all'art. 11: - Il testo degli , e (Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e' il seguente: "Art. 1. - L'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti, secondo il , e successive modificazioni, e' esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonche' agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attivita' sui medesimi fondi. Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni parziari che coltivano fondi per i quali, in base alle norme del , e successive modificazioni, sia accertato un fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore a 30 giornate uomo. Art. 2. - Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame. A questi effetti, la forza lavorativa del nucleo familiare viene valutata attribuendo a ciascuna unita' attiva la frequenza annua di 280 giornate lavorative. Art. 3. - L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione, nonche' la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi sono effettuati con le modalita' stabilite dal , e dal , e successive modificazioni, a cura del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura. Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all' . I contributi di cui al precedente comma vengono applicati alle giornate che risultino prestate dagli appartenenti al nucleo familiare, in base alle norme di cui all' . Rimane fermo l'obbligo dei concedenti di fondi a mezzadria e colonia e dei coltivatori diretti di far pervenire al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura le dichiarazioni previste dall' , con l'indicazione dei componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione e delle persone a loro carico. Nel caso di fondi condotti a mezzadria o colonia parziaria, le dichiarazioni di cui al precedente comma debbono essere sottoscritte anche dai mezzadri e coloni parziari. Per ogni singolo nucleo familiare l'accertamento di mano d'opera non puo' in alcun caso essere inferiore alle 104 giornate, attribuibili come minimo al capo famiglia a norma del successivo art. 5. Ai fini del presente articolo, nel caso in cui il nucleo familiare coltivi piu' di un fondo, anche se a titolo diverso, le giornate di lavoro prestate dai componenti la famiglia sono accertate tenendo presente il complesso dei fondi stessi". - Il testo dell' (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti), e' il seguente: "Art. 13. - Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell' , puo' chiedere all'istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al fondo di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione all'istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".

Art. 12.

(Pensione indiretta o di reversibilita')
1. A decorrere dal 1 gennaio 1991 i superstiti indicati all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1039, n. 636, convertito, con modificazione, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito da ultimo dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilita' a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto anteriormente al 2 maggio 1969 e, se titolare di pensione a carico della gestione, qualora la pensione stessa abbia decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970.
3. Il diritto all'indennita' prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e' esteso ai superstiti dei soggetti assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Alle pensioni ai superstiti derivanti da pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970 si applicani le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Ai fini dell'erogazione delle pensioni ai superstiti di iscritti alla gestione deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969 e' dovuto dagli iscritti alla gestione deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969 e' dovuto dagli iscritti alla gestione stessa un contributo addizionale pari al 2 per cento del reddito di cui all'articolo 7.
Note all'art. 12: - Il testo dell' , e' il seguente: "CAPO III. - Prestazioni ai superstiti. Art. 22. - L'articolo 13, sub , e' sostituito dal seguente: 'Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12: a) il 60 per cento al coniuge; b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', qualora frequentino l'universita'. La pensione ai superstiti non puo', in ogni caso, essere complessivamente ne' inferiore al 60 per cento, ne' superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12. Se superstite e' il marito, la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10. Qualora non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell' , nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18 anno di eta', conserva il diritto alla pensione di riversibilita' anche dopo il compimento della predetta eta'. La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle e' dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno. Nel caso di concorso di piu' fratelli e sorelle la pensione non puo' essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12'". - Il testo dei e , e' il seguente: "Art. 18. - L'assicurazione di cui alla presente legge ha per oggetto il conferimento delle sole pensioni dirette, di vecchiaia ed invalidita' escluse le pensioni ai superstiti ed ogni altra prestazione in caso di morte degli assicurati o dei pensionati, salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo. Hanno diritto alla riversibilita' della pensione la vedova di eta' superiore ai 60 anni o inabile al lavoro, purche' non abbia una pensione a titolo personale, e gli orfani del capo famiglia, qualora, con la morte di esso, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nell'impossibilita' di continuare l'attivita' abitualmente esercitata". - Il testo dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 25 della legge 30 aprile n. 153/1969, e' il seguente: "Qualora non ricorrano le condizioni menzionate al comma precedente continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al . I contributi versati in qualita' di coltivatore diretto, mezzadro o colono possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' e della misura di essa, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'assicurato sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e, se titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, qualora la pensione stessa abbia decorrenza dal 1 gennaio 1970 o successiva. Ove non ricorrano le condizioni previste al precedente comma, i contributi indicati nel comma stesso possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' e della misura di essa solo se sussistono le condizioni di cui all' ". - Il testo dell' e' il seguente: "Art. 13. - Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione, spetta al coniuge un'indennita' pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati, sempreche' nel quinquennio precedente la morte risulti versato o accreditato almeno un quindicesimo dei contributi indicati al n. 1) del , modificato dall'art. 2 della presente legge. L'indennita' non puo' essere inferiore a L. 22.500 ne' superiore a L. 67.500. In mancanza del coniuge l'indennita' spetta ai figli, sempreche' per essi sussistano le condizioni stabilite dall' , modificato dall'art. 2 della presente legge. L'indennita' spettante ai figli e' liberamente pagata a chi esercita la patria potesta'". - La reca: "Estensione assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni". - Il testo del e' il seguente: "6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle relative spese di amministrazione e' assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre gestioni".

Art. 13.

(Imprenditori agricoli a titolo principale)
1. A decorrere dal 1 luglio 1990 le disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
2. Ai soggetti di cui al presente articolo non si applica la norma in deroga prevista all'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, come modificato dall'articolo 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
Note all'art. 13: - Per il titolo della v. note all'art. 7. - Il testo dell' (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura), e' il seguente: "Art. 12. - Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attivita' agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale. Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attivita' agricola e' accertato dalle regioni. Il requisito della capacita' professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attivita' agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente. Il detto requisito si presume, altresi', quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attivita' agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorieta'. Negli altri casi il requisito della capacita' professionale e' accertato da una commissionie provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli piu' rappresentative e da un funzionario della regione che la presiede". - Il testo dell' e' il seguente: "Art. 22. - In deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione e sui requisiti di anzianita' di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'art. 9 del regio decreto 11 aprile 199, n. 636, modificato dall' e il 1 gennaio 10971, le persone, di ambo i sessi, soggette all'assicurazione ai sensi della presente legge, sono ammesse alla liquidazioine della pensione di vecchiaia con l'eta' e con il versamento di un numero di contributi giornalieri dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto: Eta' Contributi giornalieri __________________________ __________________________ Numero Numero Anno Uomini Donne Uomini Donne - - - - - 1958 65 ed oltre 65 ed oltre 104 104 1959 65 65 208 208 1960 65 65 312 312 1961 65 65 416 416 1962 65 65 520 520 1963 65 65 624 624 1964 65 64 728 728 1965 65 63 832 832 1966 65 62 936 936 1967 65 61 1.040 1.040 1968 65 60 1.144 1.110 1969 65 60 1.248 1.179 1970 65 60 1.352 1.249 1971 65 60 1.456 1.318 La concessione della pensione di vecchiaia, sino al 31 dicembre 1967, e' inoltre condizionata all'accertamento, eseguito mediante attestazione rilasciata dal servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, che i pensionabili abbiano fatto parte, come unita' attive, dei nuclei familiari diretto-coltivatori o colonici per cinque anni precedenti l'applicazione della presente legge o, successivamente al 31 dicembre 1967, per tanti anni quanti ne mancano al compimento di un quindicennio dell'entrata in vigore della legge stessa". - Il testo dell' (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), e' il seguente: "Art. 24. - A modifica di quanto disposto al , il requisito minimo di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia nel periodo tra il 1 gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1971 e' raggiunto allorche' risulti coperto di contribuzione obbligatoria per l'attivita' soggetta all'obbligo assicurativo a norma della , e della presente legge, il numero di anni indicati nel seguente prospetto: NUMERO ANNI COPERTI DI CONTRIBUZIONE Uomini Anno e donne - - 1962 5 1963 6 1964 7 1965 8 1966 9 1967 10 1968 11 1969 12 1970 13 1971 14 I contributi complessivamente versati per il periodo dal 1957 al 1961 compreso sono ragguagliati - per il periodo stesso - ad un contributo annuo ogni 104 contributi giornalieri. A partire dal 1962, per l'anno di contribuzione utile - ai fini del primo comma del presente articolo - si intende quello per il quale risultano accreditati non meno di 104 contributi giornalieri indipendentemente dalle eccedenze che si verifichino in ciascuno degli anni considerati".

Art. 14.

Classificazione delle aziende
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle aziende di cui all'articolo 7 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale all'ufficio provinciale dello SCAU della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476)).
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476)).
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476)).
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476)).

Art. 15.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476))

Art. 16.

(Cumulo dei periodi assicurativi)
1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
3. Resta ferma per l'assicurato la facolta' di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Nota all' reca: "Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali".

Art. 17.

(Equilibrio finanziario delle gestioni)
1. Qualora si verifichino squilibri nelle gestioni dei lavoratori autonomi, si provvede ai sensi dell'articolo 41 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Nota all'art. 17: - Il testo dell' (Ristrutturazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente: "Art. 41 (Equilibrio finanziario delle gestioni). - 1. Per tutti i fondi deve essere assicurato l'equilibrio finanziario delle gestioni, ivi considerando le spese d'amministrazione dell'Istituto e gli oneri derivanti dalla presente legge. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono adottati i necessari provvedimenti, anche attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive".

Art. 18.

(Abrogazione)
1. A decorrere da 1 luglio 1990 e' abrogato il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Nota all'art. 18: L'articolo 7, comma 8; secondo periodo, (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica Amministrazione e proroga i taluni termini) e' il seguente: "Per i lavoratori autonomi, fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4 in materia di contribuzione base, tale contributo non puo' essere inferiore a quello stabilito, con i criteri predetti, per i lavoratori dipendenti comuni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Tabella A



TABELLA A CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Reddito
medio
Classi di reddito imponibile
- -
Fino a lire 14.360.736................. 14.360.736
da lire 14.360.737 a lire 19.441.947... 16.901.341
da lire 19.441.948 a lire 24.523.158... 21.982.553
da lire 24.523.159 a lire 29.604.370... 27.063.764
da lire 29.604.371 a lire 34.685.580... 32.144.975
da lire 34.685.581 a lire 39.766.791... 37.226.186
da lire 39.766.792 a lire 44.848.000... 42.307.396
oltre lire 44.848.000.................. 44.848.000


Tabella B



TABELLA B ARTIGIANI
Reddito annuo
Anni di riferimento da accreditare (1) - -
Dal 1959 al 1964 ........................................ 64.400 Dal 1965 al 1973 ........................................ 124.400 1974 .................................................... 254.400 1975 .................................................... 604.400 1976 .................................................... 728.400 1977 .................................................... 830.600 1978 .................................................... 992.600 1979 .................................................... 2.420.200 1980 .................................................... 3.606.100 1981 .................................................... 5.293.500 ________
(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accreditamento spettante e' pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un mese.


Tabella C



TABELLA C ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
Reddito annuo
Anni di riferimento da accreditare (1) - -
Dal 1966 al 1973 ........................................ 124.400 1974 .................................................... 254.400 1975 .................................................... 604.400 1976 .................................................... 728.400 1977 .................................................... 830.600 1978 .................................................... 992.600 1979 .................................................... 2.391.100 1980 .................................................... 3.577.000 1981 .................................................... 5.272.700 ________
(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accreditamento spettante e' pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un mese.


Tabella D





TABELLA D
Giornate per ogni Fasce di reddito agrario unita' operativa
- -
Prima fascia .......................................... 156
Seconda fascia ........................................ 208
Terza fascia .......................................... 260
Quarta fascia .......................................... 312


(2) (4) (5) ((7))
--------------

AGGIORNAMENTO (2)


Il Decreto 10 giugno 1991 (in G.U. 21/06/1991, n. 144) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del reddito agrario annuo per ciascuna fascia di cui alla tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233 , da valere ai fini del calcolo dei contributi e della
misura delle pensioni e' determinata nei seguenti importi:



prima fascia: fino a L. 700.000;
seconda fascia: da L. 700.001 a L. 3.000.000;
terza fascia: da L. 3.000.001 a L. 7.000.000;
quarta fascia: oltre L. 7.000.000".


--------------

AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza dal 1 luglio 1997 la misura del reddito agrario annuo per ciascuna fascia di cui alla tabella D) allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233 , da valere ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni e' determinata nei seguenti importi:



a) prima fascia: fino a lire 450.000;
b) seconda fascia: da lire 450.001 a lire 2.000.000;
c) terza fascia: da lire 2.000.001 a lire 4.500.000;
d) quarta fascia: oltre lire 4.500.000".


--------------

AGGIORNAMENTO (5)


Il Decreto 5 agosto 1998, (in G.U. 28/8/1998, n. 200) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1998 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella D allegata alla legge 2 agosto1990, n. 233 , cosi' come modificata dall' art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 , e' determinato in misura pari a L. 73.777".

--------------

AGGIORNAMENTO (7)


Il Decreto 20 giugno 2005 (in G.U. 29/06/2005, n. 149) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni, per gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l'anno 2005, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233 , come modificata dall'art. 1 del decreto legisalativo 16 aprile 1997, n. 146, e' determinata nella misura di Euro 43,96".

Tabella E



TABELLA E CLASSI DI REDDITO MEDIO SETTIMANALE IMPONIBILE, VALIDE AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA NELLA GESTIONE SPECIALE INVALIDITA',
VECCHIAIA, SUPERSTITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI
Reddito
Classe medio
di settimanale reddito Reddito settimanale imponibile
- - -
1 fino a lire 210.000.............................. 210.000
2 oltre lire 210.000 fino a lire 280.000........... 245.000
3 oltre lire 280.000 fino a lire 350.000........... 315.000
4 oltre lire 350.000 .............................. 385.000
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI