Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Art. 1.
Le tabelle A, B, C, D ed E, allegate al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella, legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.