Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Art. 1.
A decorrere dal 1 maggio 1968, le pensioni ordinarie e supplementari a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, sono aumentate nella misura di lire 2.400 mensili.((7))
AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 29 aprile-19 giugno 1981, n. 101 (in G.U. 1a s.s 24/06/1981 n. 172) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari l'aumento nella misura di lire 2.400 mensili, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968".
La Corte Costituzionale con sentenza 29 aprile-19 giugno 1981, n. 101 (in G.U. 1a s.s 24/06/1981 n. 172) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari l'aumento nella misura di lire 2.400 mensili, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968".