Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-88.
Preambolo
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata)
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1986, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
Art. 2.
(Totale generale della spesa)
E' approvato in lire 448.780.616.388.000 in termini di competenza ed in lire 459.179.353.490.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1986.
Art. 3.
(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).
2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1986, e' comprensiva della somma di lire 203.000 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Si applica il secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 164.
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1986, fino all'importo massimo di lire 2.084.000.000.000.
3. Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1986-31 agosto 1986, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma precedente.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6682, 6683, 6685, 6686, 6741, 6771, 6857, 6858, 6862, 6864, 6867, 6868 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1986, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione; dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1986, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
8. Ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per l'anno finanziario 1986 e' stabilito in lire 35.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 230.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi.
9. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1986, in lire 10.000 miliardi.
10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e' fissato per l'anno finanziario 1986 in lire 10.000 miliardi.
11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. I, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
12. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum dai fondi iscritti, rispettivamente per competenza e cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
13. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 16.375.482.000 iscritto al capitolo n. 5728 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968.
14. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e' data facolta' al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.
15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.
16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse semestrale, rispetto a quello minimo stabilito in sede di emissione dei predetti certificati speciali di credito del tesoro, nonche' ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del tesoro denominati in ECU.
17. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342: "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria".
18. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli nn. 5926 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
19. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
20. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
21. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate quell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
22. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472 sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n.
380/78 della Commissione, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". La spesa relativa trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.
380/78 della Commissione, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". La spesa relativa trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.
23. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1985 sono riferiti alla competenza dell'anno 1986 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.
24. Per le operazioni di spesa di cui agli ultimi due commi precedenti, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.
((
24-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonche' a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al secondo comma dell'articolo 18 della citata legge 1 marzo 1986, n. 64.
24-ter. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.
24-quater. La spesa autorizzata con l'articolo 6, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per i miglioramenti contrattuali ed iscritta al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, nonche' le economie realizzate sul capitolo 6858 del medesimo stato di previsione a seguito delle modifiche del meccanismo dell'indennita' integrativa speciale non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo))
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1986 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n.
1).
1).
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1986, e' stabilito in 200.
4. Le spese di cui al capitolo n. 3105 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Al predetto capitolo si applicano, per l'anno finanziario 1986, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
5. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1986, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.
6. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' istituite nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalita' giuridica, relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonche' agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1986 degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 1383 del predetto stato di previsione per le finalita' di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.
8. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti dello stanziamento del competente capitolo, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.
9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1986, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528.
10. Le disponibilita' finanziarie esistenti in conto residui sul capitolo n. 3467 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1985, non impegnate al termine del predetto anno, possono essere conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, delle disponibilita' esistenti in conto residui sui capitoli nn. 7504, 7505 e 7506 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.
4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e' altresi' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le amministrazioni interessate, nonche' ad effettuare le eventuali successive variazioni, i fondi iscritti per competenza e cassa al capitolo n. 7507 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1986 per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela di beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'Anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1986, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio e' utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonche' le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1986, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi internazionali o del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1986.
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari; secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, puo' essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1986. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.
3. Per l'anno finanziario 1986 le aperture di credito disposte sui capitoli nn. 1030 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1986 possono essere emesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1986, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
3. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1986, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 2).
5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1986, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 3).
7. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
8. I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali e' data facolta' di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso al bilancio predetto.
9. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1986, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1986, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale e' iscritto, al capitolo n. 242 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.
Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
4. Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970; n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle relative autorizzazioni di spesa.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1986, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonche' di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:
a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1986, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1986 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonche' delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1986;
b) al capitolo n. 224 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1986, delle somme versate sul capitolo n. 153 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilita' speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106;
c) al capitolo n. 223 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1986, delle somme versate sul capitolo n. 152 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1986, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).
3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1986, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).
4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1986, a favore dei quali e data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. I, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.
5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1986, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 108, n. 111 e n. 117.
6. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1986, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Azienda medesima.
7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1986, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 103 e n. 171.
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e' fissato, per l'anno finanziario 1986, come appresso:
a) militari specializzati:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 20.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 11.500 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 33.000
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 20.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 11.500 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 33.000
b) militari aiuto-specialisti:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 39.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 15.500 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 16.000
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 39.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 15.500 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 16.000
3. Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, e' stabilito, per l'anno finanziario 1986, in 76 unita'.
4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di Stato maggiore di complemento della Marina militare da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' stabilito, per l'anno finanziario 1986, in 90 unita'.
5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1986, come appresso:
Esercito (compresi i carabinieri). . . . . . . . . . . . . . . n. 615 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 118 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 205
Esercito (compresi i carabinieri). . . . . . . . . . . . . . . n. 615 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 118 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 205
6. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1986, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:
sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000 sergenti raffermati di leva. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 900 sottocapi e comuni volontari . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3.524 sottocapi raffermati di leva . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 900
sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000 sergenti raffermati di leva. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 900 sottocapi e comuni volontari . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3.524 sottocapi raffermati di leva . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 900
7. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma e' fissata, per l'anno finanziario 1986, come appresso:
sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 4.450 graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . . . n. 2.828
sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 4.450 graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . . . n. 2.828
8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi e' stabilito, per l'anno finanziario 1986, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 12.821 unita'.
9. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1986, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:
sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000 graduati e militari di truppa . . . . . . . . . . . . . . . n. 18.900
sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000 graduati e militari di truppa . . . . . . . . . . . . . . . n. 18.900
10. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'esercizio finanziario 1986, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
11. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
12. Alle spese di cui al capitolo n. 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, integrate da quella dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
13. Alle spese di cui al capitolo n. 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
14. Alle spese di cui al capitolo n. 4005 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
15. I comitati di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, all'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, all'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, e all'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti gia' autorizzati.
16. I comitati di cui al comma precedente sono integrati con l'intervento dei direttori generali di volta in volta interessati per materia.
17. Quando gli atti investono la competenza di piu' capitoli, e' sufficiente il parere del comitato competente per il capitolo che su tali atti ha maggiore influenza finanziaria.
18. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.
19. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonche' alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unita' militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare sprovviste di personalita' giuridica, si applica la disciplina prevista all'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041 modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.
20. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1986, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.
21. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986 (Elenco n. 3). Il Ministro della difesa e' autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1986, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1986, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
((3-bis. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a versare ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata la somma di lire 5.000.000.000 a valere sui fondi iscritti al capitolo 8221 del proprio stato di previsione per l'anno finanziario 1986. Detta somma sara' assegnata, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere trasferita al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, al fine di consentire il finanziamento dei lavori di conservazione delle riserve naturali e dei parchi nazionali))
Art. 16.
(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
((1-bis. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)).
Art. 17.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, per l'anno finanziario 1986, su proposta dei Ministri interessati, a trasferire, dagli stanziamenti di competenza e cassa iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.
Art. 18.
(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
Art. 19.
(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
Art. 20.
(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).
Art. 21.
(Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
Art. 22.
(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).
2. Ai fini dell'attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le quote del Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le quote stesse furono stanziate.
3. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23.
(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).
2. A carico dello stanziamento di competenza del capitolo n. 8001 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, e' autorizzata per l'anno 1986 l'assunzione di impegni per sostenere la spesa derivante dal diritto di prelazione esercitato nell'anno 1982 per l'acquisto del palazzo Serristori in Firenze.
Art. 24.
(Quadro generale riassuntivo)
E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1986, con le tabelle allegate.
Art. 25.
(Disposizioni diverse)
1. A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1986, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli di spesa indicati nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
((2. Per l'anno 1986, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma precedente, puo' essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 1.600 milioni))
3. Per l'anno finanziario 1986 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella B allegata alla presente legge.
4. Per l'anno finanziario 1986 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.
5. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e' autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1986 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema previdenziale relative a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342:
"Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria", dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sara' effettuata a titolo di acconto in ragione del 90 per cento delle relative somme iscritte in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.
"Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria", dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sara' effettuata a titolo di acconto in ragione del 90 per cento delle relative somme iscritte in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.
6. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1985, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1986, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.
7. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, degli agenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonche' per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1986, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).
8. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale dei fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con propri decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e, per ciascuno di essi, alla indicazione delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ai sensi dell'articolo 107 del medesimo testo unico.
11. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvedera', con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti emanati in attuazione dell'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale fra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1 del predetto testo unico, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 47 del testo unico medesimo.
12. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.
13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni e modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
14. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni alle dotazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purche' risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione puo' essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.
15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonche' di quelli contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da questo effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.
((16. Il Ministro del tesoro ha facolta' di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1985 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1986. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento))
Art. 26.
(Bilancio pluriennale)
Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 19861988, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Tabella A
TABELLA A. - Capitoli dai quali, con decreti del Ministro del tesoro, possono essere trasferite somme al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'acquisto di mezzi di trasporto.
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Tabella B
TABELLA B. - Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 per i quali il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.
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Tabella C
TABELLA C. - Capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel
quinto
e
sesto comma dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468
.
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((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 17 ottobre 1986, n. 688 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Nella tabella C allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 42 , sotto la voce "Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni" ai capitoli numeri 501, 502 e 503, e' aggiunto il capitolo n. 504".
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((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 17 ottobre 1986, n. 688 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Nella tabella C allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 42 , sotto la voce "Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni" ai capitoli numeri 501, 502 e 503, e' aggiunto il capitolo n. 504".
Quadro Generale A
- A) Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza per l'anno finanziario 1986.
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Quadro Generale B
- B) Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa per l'anno finanziario 1986.
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Quadro Generale C
- C) Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 1986-88 (a legislazione vigente).
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Quadro Generale D
- D) Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale delle aziende autonome 1986-88 (a legislazione vigente).
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TABELLA n. 1
TABELLA n. 1. - Stato di previsione dell'entrata.
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TABELLA n. 1/A
TABELLA n. 1/A. - Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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TABELLA n. 2
TABELLA n. 2. - Stato di previsione del Ministero del tesoro.
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TABELLA n. 3
TABELLA n. 3. - Stato di previsione del Ministero delle finanze.
Amministrazione dei monopoli di Stato.
Parte di provvedimento in formato grafico
Amministrazione dei monopoli di Stato.
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TABELLA n. 4
TABELLA n. 4. - Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
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TABELLA n. 5
TABELLA n. 5. - Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. Archivi notarili.
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TABELLA n. 6
TABELLA n. 6. - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Istituto agronomico per l'oltremare.
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TABELLA n. 7
TABELLA n. 7. - Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
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TABELLA n. 8
TABELLA n. 8. - Stato di previsione del Ministero dell'interno.
Amministrazione del fondo per il culto. Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma. Patrimoni riuniti ex economali.
Parte di provvedimento in formato grafico
Amministrazione del fondo per il culto. Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma. Patrimoni riuniti ex economali.
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TABELLA n. 9
TABELLA n. 9. - Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Azienda nazionale autonoma delle strade.
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TABELLA n. 10
TABELLA n. 10. - Stato di previsione del Ministero dei trasporti.
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TABELLA n. 11
TABELLA n. 11. - Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Azienda di Stato per i servizi telefonici.
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TABELLA n. 12
TABELLA n. 12. - Stato di previsione del Ministero della difesa.
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TABELLA n. 13
TABELLA n. 13. - Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali.
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TABELLA n. 14
TABELLA n. 14. - Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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TABELLA n. 15
TABELLA n. 15. - Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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TABELLA n. 16
TABELLA n. 16. - Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.
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TABELLA n. 17
TABELLA n. 17. - Stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
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TABELLA n. 18
TABELLA n. 18. - Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.
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TABELLA n. 19
TABELLA n. 19. - Stato di previsione del Ministero della sanita'.
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TABELLA n. 20
TABELLA n. 20. - Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.
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TABELLA n. 21
TABELLA n. 21. - Stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali.
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