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Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di contribuire alla rimozione delle condizioni di marginalita' e di squilibrio socio-economico conseguenti alla particolare collocazione territoriale sono istituite le provvidenze previste dalla presente legge per l'incentivazione ed il rilancio di attivita' economiche localizzate nei territori delle province di Trieste e Gorizia e concernenti:
a) la produzione industriale, ivi compresa quella attinente al settore edilizio;
b) la ricerca scientifica e tecnologica;
c) i settori della produzione e dei servizi connessi con le attivita' portuali ed i trasporti esclusi gli istituti di credito e le imprese di assicurazione.
2. Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano sino al 31 dicembre 1995.

Art. 2.

1. Nelle province di Trieste e Gorizia si applicano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni dell'articolo 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
2. Nella provincia di Trieste e per le attivita' di cui all'articolo 1 si applicano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni agevolative previste dagli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950 e n. 66 del 18 aprile 1953, recepite dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e gia' prorogate al 31 dicembre 1985 in forza dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47.
3. Nella provincia di Gorizia si applica sino al 31 dicembre 1995 l'esenzione dall'imposta locale sui redditi prevista nell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 700.
4. Sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1995 le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47, relativamente alla zona portuale dell'Aussa Corno.
5. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1986.
NOTE Nota all' : L' cosi' dispone: "L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla meta', nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli articoli 101 e 102. L'aliquota dell'uno per cento relativa all'imposta di registro per le fusioni di societa' di qualunque tipo di cui all' , e' ridotta allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra societa' che hanno sede ed operano nei territori di cui all'art. 1, ovvero se il conferimento e' fatto da un'impresa o societa', che ha sede ed opera in tali territori, ad una societa' che ha sede ed opera nei territori stessi". Nota all' : L' , recante disciplina delle agevolazioni tributarie, cosi' dispone: "Art. 29 (Agevolazioni per la provincia di Trieste). - Nei territori della provincia di Trieste nei quali attualmente sono in vigore le agevolazioni fiscali stabilite dagli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950, n. 66 del 18 aprile 1953, e successive modificazioni e integrazioni, prorogati dalla , si applica la esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi. L'esenzione e' concessa in base ai presupposti e alle condizioni fissate dai provvedimenti agevolativi indicati nel precedente comma". La proroga delle agevolazioni previste dall' era stata fissata in primo momento al 31 dicembre 1981 dall' , convertito, con modificazioni, dalla , e successivamente al 31 dicembre 1985 dal (per l'argomento del v. nelle note all'art. 2, quarto comma). Nota all' : L' (Modifiche alla , istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia), cosi' dispone: "I redditi delle nuove imprese artigiane e industriali che si costituiscono nei territori di cui all' , entro il 1985, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per dieci anni. La stessa agevolazione si applica anche ai redditi derivanti dall'ampliamento e dalla trasformazione degli impianti esistenti". Note all'art. 2, quarto comma: - Il testo dell' , recante disciplina delle agevolazioni tributarie, e' il seguente: "Art. 30. - Le imprese artigiane e industriali che operano nelle zone del Centro-sud riconosciute depresse ai sensi dell' e dell' , sono esenti dall'imposta locale su redditi per dieci anni alle condizioni e nei limiti di cui alla legge stessa e successive modificazioni. Nei territori del Polesine, in quelli del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa Corno e dei comuni di San Canziani d'Isonzo e Staranzano e in quelli dei comuni di Ancona e di Falconara Marittima, che fruiscono attualmente di agevolazioni fiscali rispettivamente in base alla , alla , prorogata e' integrata dalla del , convertito, con modificazioni, nella , l'esenzione prevista nel primo comma si applica, in quanto compatibile con le disposizioni delle leggi stesse, in base ai presupposti e alle condizioni da queste stabilite". - L' , recante, fra l'altro, ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord, cosi' dispone: "L'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, prevista dall' , continua ad applicarsi a favore delle imprese artigiane ed industriali, che siano state ricostruite totalmente o parzialmente e rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo o per tutto il periodo di inutilizzo e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell'attivita' produttiva".

Art. 3.


Una quota fino al venti per cento della consistenza patrimoniale del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni, e' riservata al finanziamento della costruzione di alloggi con caratteristiche di edilizia economica e popolare, realizzati anche attraverso il recupero dei centri storici, da parte dei soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali alloggi, se costruiti in regime di edilizia convenzionata, sono assegnati prioritariamente, in proprieta' o in locazione, ai dipendenti delle imprese operanti nei settori di cui all'articolo 1 che prevedano un incremento di posti di lavoro ai sensi del comma 2 dell'articolo 4.
Note all'art. 3: - Per il testo dell' v. nella nota all'art. 6, primo comma, lettera a). - I soggetti indicati nell' , recante norme per l'edilizia residenziale, sono: 1) gli enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprieta' a cooperative edilizie a proprieta' individuale; 2) le imprese di costruzione, i privati che intendano costruire la propria abitazione; 3) i comuni che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione; 4) gli istituti autonomi per le case popolari che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione; 5) le cooperative edilizie a proprieta' indivisa.

Art. 4.

1. Alle imprese operanti nei territori di cui all'articolo 1 e che fruiscono di sgravi degli oneri sociali e' concesso, per la durata di quattro anni a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, uno sgravio aggiuntivo di due punti per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali.((1))
2. In relazione a nuove assunzioni che si verifichino a decorrere dal 1 giugno 1985 fino al 31 dicembre 1991 e che comportino incrementi delle unita' effettivamente occupate alla medesima data del 1 giugno 1985 lo sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma e' concesso in ragione di 7,5 punti per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali. Tale agevolazione e' concessa altresi' per le assunzioni derivanti da nuove iniziative.
Essa e' comunque condizionata al mantenimento dell'incremento occupazionale per tutta la durata dell'agevolazione concessa. ((1))
3. Alle minori entrate derivanti dallo sgravio degli oneri relativi all'assistenza sanitaria di cui al presente articolo si provvede mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a decorrere dall'anno 1986. Nel medesimo stato di previsione, a decorrere dall'anno 1988, sono altresi' iscritte le somme occorrenti sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali, per il rimborso all'INPS delle minori entrate derivanti dalla concessione dello sgravio degli oneri previdenziali previsto dai precedenti commi.
AGGIORNAMENTO(1)

Il D.L 9 ottobre 1989, n.338, convertito con modificazioni,dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 ha disposto (con l'art. 2) che "il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto e' concesso alle imprese che gia' fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali".

Art. 5.


A decorrere dal 1 gennaio 1986 sono soggetti al pagamento in misura fissa delle imposte di registro e di trascrizione ipotecaria e sono altresi' esenti dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili gli atti ed i contratti concernenti operazioni immobiliari, nelle quali siano parte per il perseguimento dei loro fini istituzionali:
1) l'ente zona industriale di Trieste (EZIT);
2) i consorzi per lo sviluppo delle zone industriali di Gorizia e di Monfalcone;
3) il consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste costituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.
Nota all'art. 5: Per l'argomento del v. nella nota all'art. 7.

Art. 6.


Per i fini previsti dall'articolo 1 della presente legge:
a) la dotazione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e' elevata di lire dieci miliardi per l'anno 1985, di lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987. e 1988 e di lire trenta miliardi per l'anno 1989; tale incremento e' destinato ai settori di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 1 della presente legge e, nel loro ambito, con preferenza per le iniziative che comportino l'introduzione di innovazioni ad alta tecnologia, il trasferimento nella produzione di nuovi risultati della ricerca o quelle che incrementino l'occupazione;
b) la dotazione del fondo destinato alle esigenze di Trieste di cui all'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, consolidato con la legge 6 dicembre 1971, n. 1114, e la legge 18 luglio 1980, n. 373, e' elevata di lire nove miliardi per l'anno 1985, di lire quindici miliardi per l'anno 1986, di lire venti miliardi per l'anno 1987 e di lire ventinove miliardi per l'anno 1988 e di lire trenta miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1995.
La dotazione complessiva del fondo e' destinata almeno per il 50 per cento, a partire dal 1986, ad interventi direttamente finalizzati ai settori di cui all'articolo 1 della presente legge. Per la predisposizione del piano di utilizzo del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 18 luglio 1980, n. 373, la Commissione prevista dall'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, acquisisce il parere degli enti locali ed economici della provincia, nonche' delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. L'intervento a favore delle imprese avviene secondo criteri e priorita' fissati nel piano con particolare riguardo alle piccole e medie imprese comprese quelle cooperative ed artigiane;
c) la dotazione del fondo destinato al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, e' incrementata di lire due miliardi per l'anno 1985, di lire sei miliardi per l'anno 1986, di lire sette miliardi per l'anno 1987 e di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1995.
L'attivita' del fondo e' prorogata a tutto il 31 dicembre 1995.
Nota all'art. 6, primo comma, lettera a): Il testo dell' e' il seguente: " del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia). - E' costituito un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia. Affluiscono al Fondo: a) le disponibilita' sul Fondo E.R.P. triestino e le quote di ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui accordati sul Fondo stesso: b) le somme disponibili presso la Sezione prestiti del Governo militare alleato e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati dal Governo anzidetto e non convertiti in contributi a fondo perduto; c) le quote di ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati sul Fondo incremento edilizio, istituito con Ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951; d) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge; e) le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui; f) l'importo di cinque miliardi di lire che il Ministero del tesoro concede al Fondo in dotazione". Nota all' : L' , cosi' dispone: "Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste - esclusi quelli spettanti al prefetto e quelli trasferiti alla regione - saranno esercitati dal commissario del Governo nella regione. Al commissario del Governo nella regione sono inoltre devolute le attribuzioni indicate nella e successive proroghe, per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del predetto territorio. Il fondo destinato per l'esercizio 1962-63 alle esigenze del territorio di Trieste, dedotto l'ammontare della spesa sostenuta annualmente per il personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla , e' consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962-63. Il commissario del Governo nella regione ripartisce i fondi di sua competenza, su parere conforme di una commissione composta del sindaco di Trieste, del presidente della provincia di Trieste e di cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste e nominati dal Consiglio regionale con voto limitato. Alla stessa commissione il commissario del Governo potra' chiedere pareri non vincolanti per le sue attribuzioni amministrative in ordine al territorio di Trieste. Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento". Successivamente l'articolo unico della , ha cosi' disposto: "Articolo unico. - Il fondo consolidato per le esigenze del territorio di Trieste previsto dal , puo' essere destinato - previo parere della commissione prevista dal terzo comma dell'art. 70 della legge medesima - per non piu' di un terzo all'esecuzione di programmi da realizzarsi in piu' anni finanziari e, comunque, non oltre il termine di durata del fondo stesso. Il commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente puo' assumere impegni anche a carico degli anni finanziari successivi a quello in corso e, comunque, non oltre il 1971, nei limiti indicati nello stesso precedente comma". Successivamente la ha cosi' disposto: "Art. 1. - Alla scadenza del decennio previsto dall' , il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste rimane consolidato per un ulteriore periodo di anni 10. Alla ripartizione dei fondi di propria competenza, nei limiti degli appositi stanziamenti iscritti nei bilanci delle amministrazioni interessate, provvede il commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, su parere conforme di una commissione costituita nei modi indicati nell'art. 70, terzo comma, della suddetta legge costituzionale. Per la utilizzazione delle somme stanziate sul fondo di cui al primo comma del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella . Il termine del 1971, cui tali disposizioni si riferiscono, e' sostituito con il nuovo termine di durata del fondo. Art. 2. - All'onere di 9.700 milioni, relativo all'esercizio 1971, derivante dalla presente legge, si provvede quanto a milioni 4.850 con utilizzo del fondo iscritto al capitolo 3524 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio e quanto a milioni 4.850 a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Il testo della , recante "Ulteriore proroga a rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con , e' il seguente: "Art. 1. - Il fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui al ulteriormente consolidato per dieci anni con la , viene consolidato alla scadenza, per un ulteriore periodo di anni 15. La dotazione del fondo di cui al presente articolo viene elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 30 miliardi annui. Art. 2. - Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza degli enti locali territoriali, dei loro consorzi nonche' di altri enti pubblici ed al cui finanziamento totale o parziale si provveda con fondi di cui all'articolo precedente, si applicano le disposizioni emanate in materia dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Restano salve le disposizioni per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Ente autonomo del porto di Trieste previste dall' , e dal . Art. 3. - Con effetto dall'esercizio 1980, la quota che ai sensi della , puo' essere impegnata per contributi pluriennali e' elevata da un terzo al 60 per cento. I contributi pluriennali vengono stabiliti secondo un piano complessivo di utilizzazione dei fondi, formulato dalla commissione di cui all' . Il piano fissa le priorita' degli interventi da effettuare e delle opere da realizzare. Il piano e' reso pubblico e puo' essere rivisto annualmente. Art. 4. - All'onere di lire 20.300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Nota all' : L' (per l'argomento della legge v. nella nota all'art. 2, terzo comma) stabilisce che: "Per tutta la durata della presente legge e' riconosciuta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia la facolta' di riscuotere un diritto di prelievo sui contingenti di cui alla tabella A allegata alla presente legge. La misura del diritto di cui al precedente comma sara' determinata con decreto del Ministro per l'industria, commercio e artigianato di concerto con il Ministro per le finanze, su motivata proposta, della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata ai sensi del quinto comma del presente articolo. Il diritto non potra' determinarsi in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare dei tributi non applicati. All'accertamento ed alla riscossione del diritto di cui al primo comma provvede la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia sulla base della determinazione dell'ammontare dei tributi non applicati su ciascuna operazione eseguita dalla dogana di Gorizia secondo le modalita' stabilite dal Ministro per le finanze. I proventi del diritto di cui sopra affluiranno ad un fondo destinato esclusivamente al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia e per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche. Alla gestione del fondo secondo le destinazioni previste dal comma precedente, provvede la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 e da un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia. Le spese di amministrazione del detto fondo sono a carico della camera di commercio, industria, artigianato a agricoltura di Gorizia. Il bilancio del fondo costituisce un allegato al bilancio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia. Per i prodotti di cui alla tabella A che non siano gia' soggetti a disciplina in sede nazionale, il comitato provinciale dei prezzi di Gorizia, ove richiesto dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata a norma del precedente quinto comma, fissera' i prezzi massimi di vendita".

Art. 7.

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e' aggiunto il seguente comma:
"Per il perseguimento degli scopi istituzionali e' attribuito al consorzio un fondo di dotazione di lire cinque miliardi per l'anno 1985, incrementato di lire dieci miliardi per l'anno 1986, di lire ventinove miliardi per l'anno 1987, di lire ventisei miliardi per l'anno 1988 e di lire 15 miliardi per l'anno 1989. A valere sul predetto fondo un importo complessivamente non superiore a lire dieci miliardi puo' essere destinato alle spese di gestione del consorzio stesso".
2. Dopo la lettera o) dell'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e' aggiunta la seguente:
"p) promuovere o partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti, anche in forma di societa' per azioni, o di societa' di imprese nazionali ed internazionali, che abbiano come fine lo sviluppo delle attivita' di ricerca scientifica e di ricerca applicata in materia di tecnologie fortemente innovative; la relativa autorizzazione e' concessa, in via preventiva, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro".
3. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e' aggiunto il seguente comma:
"Il consorzio puo' affidare, in tutto o in parte, in concessione a societa' a prevalente partecipazione pubblica, diretta o indiretta, le attivita' di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del precedente secondo comma".
4. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Del collegio dei revisori dei conti, previsto dall'articolo 16 del medesimo decreto, fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro. La vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica nei riguardi del consorzio di cui al medesimo articolo 12 si esplica, nei casi che saranno stabiliti dallo statuto del consorzio stesso, secondo procedure che prevedano anche l'istituto del silenzio-assenso. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, sono estese al direttore generale ed ai dirigenti responsabili di servizio del consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.
5. Il consiglio di amministrazione del consorzio di cui al precedente comma e' composto da:
a) il presidente nominato con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;
b) un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia;
c) un rappresentante del comune di Trieste;
d) un rappresentante della provincia di Trieste;
e) un rappresentante della comunita' montana del Carso;
f) due membri eletti dall'assemblea dei soci del consorzio;
g) due membri eletti dal consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia con voto limitato;
h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative dei lavoratori e un rappresentante delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative dei datori di lavoro.
6. Il presidente del comitato tecnico-scientifico partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione del consorzio con voto consultivo. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione del consorzio debbono essere scelti tra esperti riconosciuti in materia di programmazione economica, di programmazione della ricerca, di amministrazione pubblica e di promozione industriale.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste presenta al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica le proposte di modifica al vigente statuto necessarie per adeguarne la struttura ai nuovi compiti ad esso attribuiti per l'approvazione delle modifiche statutarie si applica l'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.
Nota all'art. 7: Si riportano qui di seguito le disposizioni del (Costituzione e funzionamento del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste) citate o modificate dal presente articolo, integrate con le modifiche: "Art. 12. - E' costituito un consorzio - obbligatorio, avente personalita' giuridica di diritto pubblico, per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste. La scelta del sito, la delimitazione dell'insediamento nonche' le norme per eventuali ampliamenti verranno precisati nello statuto del consorzio. Il consorzio e' sottoposto alla vigilanza del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. Per il perseguimento degli scopi istituzionali e' attribuito al consorzio un fondo di dotazione di lire cinque miliardi per l'anno 1985, incrementato di lire dieci miliardi per l'anno 1986, di lire ventinove miliardi per l'anno 1987, di lire ventisei miliardi per l'anno 1988 e di lire quindici miliardi per l'anno 1989. A valere sul predetto fondo un importo complessivamente non superiore a lire dieci miliardi puo' essere destinato alle spese di gestione del consorzio stesso. Art. 14. - Il consorzio ha il compito di: 1) promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo entro il comprensorio di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali comunitari, esteri e internazionali connessi con gli interessi economici e sociali del territorio. La ricerca da svolgere nei suddetti laboratori e istituti deve avere come finalita' il miglioramento dei servizi e l'incremento delle attivita' economiche che interessano particolarmente la regione Friuli-Venezia Giulia, con riguardo anche agli aspetti internazionali della ricerca stessa e con particolare riferimento alle limitrofe regioni europee e alla collaborazione con i Paesi in via di sviluppo; 2) coordinare e regolamentare l'attivita' che si svolge nel comprensorio per cio' che attiene all'uso dei beni dell'ente e dei servizi posti a disposizione delle unita' di ricerca; 3) amministrare i fondi e i proventi assegnatigli. A tale scopo il consorzio ha la facolta' di: a) promuovere l'espropriazione di fondi, fabbricati ed altri beni situati nel comprensorio sia a favore proprio sia a favore dei richiedenti; b) acquistare fondi, fabbricati ed altri beni, sia in proprio sia a favore dei richiedenti quando l'espropriazione non sia ritenuta opportuna; c) provvedere a quanto occorre per il conseguimento della concessione per uso proprio o di terzi di terreni demaniali necessari allo sviluppo del comprensorio; d) vendere o locare fondi fabbricati od altri beni; e) predisporre progetti, preventivi e piani per l'ordinato sviluppo del comprensorio; f) provvedere alla costruzione di opere, impianti, strade, fognature, all'installazione dei servizi di energia elettrica, gas, acqua e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi; g) esigere diritti, canoni, compensi per servizi fruiti dalle unita' di ricerca o centri sperimentali per l'uso di impianti del consorzio; h) provvedere mediante speciali convenzioni alla sorveglianza e ai vari servizi del comprensorio; k) contrarre mutui; i) concedere, secondo le proprie disponibilita', contributi e sovvenzioni agli interessati all'attivita' di ricerca; l) compiere tutti gli atti necessari per la piu' efficace utilizzazione, gestione e sviluppo del comprensorio; m) provvedere alla compilazione di norme tecniche di carattere generale, attinenti all'esercizio delle attivita' di ricerca sperimentali nell'ambito del comprensorio; n) raccogliere, elaborare, pubblicare e diffondere dati, notizie e risultati concernenti l'attivita' del comprensorio; o) costituire, se del caso, commissioni di studio di particolari problemi riguardanti la vita e lo sviluppo del comprensorio; p) promuovere o partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di imprese nazionali ed internazionali, che abbiamo come fine lo sviluppo delle attivita' di ricerca scientifica e di ricerca applicata in materie di tecnologie fortemente innovative, la relativa autorizzazione e' concessa, in via preventiva, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro. Nessuna zona nell'interno del comprensorio costituente l'area scientifica e tecnologica puo' essere usata per scopi diversi dalla ricerca e dalle attivita' ad essa connesse. Il consorzio puo' affidare, in tutto o in porte, in concessione a societa' a prevalente partecipazione pubblica, diretta o indiretta, le attivita' di cui alle lettere a), b), e), e) ed f) del precedente secondo comma. Art. 16. - Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, dovra' essere presentato per l'approvazione al Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica lo statuto del consorzio, nel quale dovranno essere precisati compiti, organi e modalita' di funzionamento dell'ente e relativo patrimonio. In particolare, quali organi del consorzio, saranno previsti: l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il consiglio degli utenti, il presidente del consorzio, il direttore generale, il collegio dei revisori dei conti, del quale ultimo fara' parte un rappresentante del Ministero del tesoro (comma abrogato). Lo statuto sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro. Art. 17, secondo comma: Al consorzio e agli enti operanti nell'area per la ricerca scientifica e tecnologica si applicano le norme dell' , relative ai contratti a termine".

Art. 8.

1. Per l'acquisizione delle aree del comprensorio per l'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, si applicano, in deroga all'articolo 17 del codice civile, le disposizioni previste per le universita' dall'articolo 11, ottavo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione all'articolo 38, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641.
2. Il consorzio di cui al precedente articolo 7, sentita la comunita' montana del Carso, predispone un programma per la progressiva acquisizione dei terreni prevedendo anche la loro graduale utilizzazione, in conformita' agli strumenti urbanistici del comune di Trieste.
Note all'art. 8, primo comma: - Per il testo dell' vedi nella nota all'art. 7 che precede. - L' , recante misure urgenti per l'Universita', prevede che per l'autorizzazione all'acquisto di edifici si applichi la norma di cui all'art. 38, ultimo comma, della . L'ultimo comma dell' stabilisce che l'autorizzazione all'acquisto di aree sia data alle Universita' ed alle istituzioni di cui all'art. 42 (istituti universitari statali, istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale, anche per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli impianti sportivi, collegi universitari e case dello studente annessi alle Universita', ed altri servizi assistenziali o sanatoriali universitari anche consorziali, e osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali) dal prefetto senza limiti di valore.

Art. 9.

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, e' aggiunto il seguente comma:
"Per il perseguimento degli scopi istituzionali e' attribuito all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste un fondo di dotazione di lire quattro miliardi per l'anno 1985".
2. All'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste si applicano, con riferimento alla promozione e alla partecipazione alla costituzione ed altresi' all'ingresso in consorzi costituiti, anche in societa' per azioni o di societa' di imprese nazionali e internazionali, che abbiano come fine lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni geofisiche e i servizi ad esse attinenti, le norme di cui al comma 2 del precedente articolo 7. La relativa autorizzazione e' concessa dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
Nota all' : L' (Provvedimenti per l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste), come integrato dal presente decreto, e' cosi' formulato: "L'Osservatorio provvede al proprio funzionamento: a) con le eventuali rendite del proprio patrimonio; b) con il contributo dello Stato di cui all'art. 11 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione; c) con gli eventuali proventi delle proprie attivita'; d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti o di privati. Per il perseguimento degli scopi istituzionali e' attribuito all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste un fondo di dotazione di lire quattro miliardi per l'anno 1985.

Art. 10.

1. Per favorire lo sviluppo della ricerca a livello internazionale dell'Universita' degli studi di Trieste, per l'attuazione di programmi edilizi e l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche e' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986 e lire 5 miliardi per l'esercizio 1987. Nell'ambito di tale stanziamento una somma sino a 5 miliardi di lire e' destinata a programmi di ricerca. I programmi di ricerca sono approvati dal senato accademico e realizzati in cooperazione con universita' straniere, anche mediante borse di studio da utilizzare all'estero in regime di reciprocita'.
2. L'Universita' degli studi di Trieste istituisce, nella provincia di Gorizia, anche in deroga alle norme relative all'ubicazione territoriale, il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facolta' di scienze politiche, nonche' la scuola diretta a fini speciali di amministrazione e controllo aziendale.
3. Vengono riconosciuti a tutti gli effetti i titoli rilasciati dall'"International school of Trieste". Il riconoscimento dei titoli e' subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati mediante prova d'esame.
4. Presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati e' istituito, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, un laboratorio interdisciplinare di scienze naturali e umanistiche. Per l'attivita' di studio e di ricerca del laboratorio alla Scuola possono essere assegnati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle complessive dotazioni organiche, posti di professore di ruolo, destinati a scienziati stranieri, fuori della quota prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e secondo le modalita' indicate dal medesimo articolo.
La Scuola puo' inoltre chiamare, con contratto quinquennale e per periodi non superiori al quadrimestre per anno, docenti e ricercatori stranieri in qualita' di professori visitatori nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.
5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione emana, con proprio decreto, le norme di attuazione del presente articolo.
Note all' : - L' (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 7) cosi' dispone: "Art. 20. - La Scuola ha lo scopo di contribuire a promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, preparando laureati alla ricerca avanzata, pura ed applicata e all'insegnamento universitario nel settore delle discipline fisiche e della matematica, specialmente per i provenienti dai Paesi in via di sviluppo. A tal fine la Scuola promuove opportune forme di collegamento tra gli istituti di ricerca avanzata nazionali o internazionali, l'Universita' degli studi di Trieste e la regione. La Scuola potra' eventualmente estendere la propria attivita' in altri settori culturali". - L' (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonche' sperimentazione Organizzativa e didattica), cosi' dispone: - Assegnazione di posti di professore ordinario per le chiamate di studio stranieri. Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta delle facolta' e su parere del Consiglio universitario nazionale, puo' riservare una percentuale di posti di professore ordinario non superiore al cinque per cento della dotazione organica di ogni singola facolta', alle proposte di chiamata diretta, da parte delle facolta', di studiosi eminenti di nazionalita' non italiana che occupino analoga posizione in Universita' straniere. La proposta di chiamata deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio di facolta', che si pronuncia sulla qualita' scientifica dello studioso. La proposta e accompagnata da una motivata relazione che illustra la figura scientifica del candidato. Il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione del posto e la nomina del professore con proprio decreto, determinando la relativa classe di stipendio corrispondente sulla base dell'anzianita' di docenza e di ogni altro elemento di valutazione. I posti di professore ordinario assegnati ai sensi del presente articolo sono recuperati in caso di rinuncia, trasferimento o cessazione dal servizio dei loro titolari. Restano in vigore le norme che regolano l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi ai posti di ruolo di professore universitario".

Art. 11.


Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento ogni tre anni, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze di cui alla legge stessa.

Art. 12.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nel quadriennio 1985-1988, valutati in lire 40 miliardi per l'anno 1985, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 100 miliardi per l'anno 1987 e in lire 116 miliardi per l'anno 1988, ivi compresi quelli derivanti dalle minori entrate, stimate in lire 10 miliardi annui, connesse alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 2 e 5, nonche' gli oneri derivanti dagli sgravi contributivi, assistenziali e previdenziali di cui all'articolo 4, stimati rispettivamente, in ragione d'anno, in lire 9 miliardi e in lire 12 miliardi, si provvede, relativamente all'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e, relativamente agli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1986, utilizzando lo specifico accantonamento "Rilancio dell'economia nelle province di Trieste e Gorizia".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI