Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.
Art. 1.
(Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia).
E' costituito un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.
Affluiscono al Fondo:
a) le somme disponibili sul Fondo E.R.P. triestino e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui accordati sul Fondo stesso;
b) le somme disponibili presso la Sezione prestiti del Governo militare alleato e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati dal Governo anzidetto e non convertiti in contributi a fondo perduto;
c) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati sul Fondo incremento edilizio, istituito con Ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951;
d) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge;
e) le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui;
f) l'importo di cinque miliardi di lire che il Ministero del tesoro concede al Fondo in dotazione. (3) ((6))
E' costituito un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.
Affluiscono al Fondo:
a) le somme disponibili sul Fondo E.R.P. triestino e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui accordati sul Fondo stesso;
b) le somme disponibili presso la Sezione prestiti del Governo militare alleato e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati dal Governo anzidetto e non convertiti in contributi a fondo perduto;
c) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati sul Fondo incremento edilizio, istituito con Ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951;
d) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge;
e) le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui;
f) l'importo di cinque miliardi di lire che il Ministero del tesoro concede al Fondo in dotazione. (3) ((6))
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 2 marzo 1963, n. 362 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 5 miliardi di lire, a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908".
La L. 2 marzo 1963, n. 362 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 5 miliardi di lire, a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908".
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 30 aprile 1976, n. 198 ha disposto (con l'art. 1) che "E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 100 miliardi di lire a favore del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, ripartita in quattro annualita' di lire 25 miliardi a decorrere dall'esercizio 1976".
La L. 30 aprile 1976, n. 198 ha disposto (con l'art. 1) che "E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 100 miliardi di lire a favore del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, ripartita in quattro annualita' di lire 25 miliardi a decorrere dall'esercizio 1976".