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Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 1.


Il fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui al secondo comma dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ulteriormente consolidato per dieci anni con la legge 6 dicembre 1971, n. 1114, viene consolidato, alla scadenza, per un ulteriore periodo di anni quindici.
La dotazione del fondo di cui al presente articolo viene elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 30 miliardi annui.