Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia.
Art. 1.
La legge 1 dicembre 1948, n. 1438, come modificata con leggi 11 dicembre 1957, n. 1226; 2 febbraio 1967, n. 7 (di conversione del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036); 27 dicembre 1973, n. 846; 21 dicembre 1974, n. 693, e con l'integrazione apportatavi dall'articolo 20-bis della legge 19 febbraio 1965, n. 28, e' prorogata al 31 dicembre 1985 con le modifiche di cui agli articoli seguenti.((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 787 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45 ha disposto (con l'art. 5,comma 1)che "In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e prorogato con modifiche dalla legge 27 dicembre 1975, n. 700, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre 1986".
Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 787 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45 ha disposto (con l'art. 5,comma 1)che "In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e prorogato con modifiche dalla legge 27 dicembre 1975, n. 700, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre 1986".