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Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.

Art. 33.

Identita', compensi e rimborsi spese


L'articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e' sostituito dal seguente:
"Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennita' ed i compensi nella misura e con le modalita' stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello, soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro".
Note all'art. 33: - Per l'argomento della v. nelle note all'art. 14. - La reca disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.