Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.
Art. 3.
Pensione di anzianita'
1. La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.
2. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.
3. La pensione e' determinata con applicazione dei commi da 2 a 5 dell'articolo 2.
4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.