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Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.

Art. 22.

Iscrizione alla Cassa
1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commercialisti iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuita'.
L'iscrizione e' facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione alla Cassa si intende compiuta a tutti gli effetti, contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui avviene.
2. Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla Cassa stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. In caso di omessa domanda, l'iscrizione avviene d'ufficio, con comunicazione all'interessato, e l'iscritto e' tenuto a versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 15, una penalita' pari al quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per l'intero periodo di ritardo.
3. L'accertamento della sussistenza del requisito dell'esercizio della professione avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati ed e' effettuato dalla Cassa periodicamente e comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali.
4. Non comportano la perdita dell'anzianita' di iscrizione i periodi di inattivita' professionale, purche' sia mantenuta l'iscrizione all'albo, dovuti a:
a) inabilita', debitamente provata, per malattia o altre cause;
b) permanenza all'estero per motivi di studio;
c) esercizio delle funzioni di ministro, di membro del Parlamento, nazionale ed europeo, di consigliere regionale, di presidente della giunta provinciale o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
5. Durante i periodi di inattivita' professionale di cui al comma precedente sono comunque dovuti dagli iscritti i contributi previsti dagli articoli 10 e 11. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattivita', rivalutato a norma dell'articolo 15, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonche' il contributo di cui all'articolo 11, rapportato a un volume di affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione, il reddito professionale annuo sara' assunto nella misura presa a base per la contribuzione.
6. Agli effetti del presente articolo, l'iscrizione nell'elenco speciale, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, equivale all'iscrizione nell'albo professionale.
Nota all'art. 22: L'ultimo comma dell' (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzata e didattica) prevede che i professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno e i cui nominativi vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti, vengano inclusi in un elenco speciale.