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Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.

Art. 23.

Esercizio finanziario - Bilanci - Verifiche tecniche
1. L'esercizio finanziario della Cassa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione al comitato dei delegati rispettivamente entro il mese di novembre ed entro il mese di giugno.
3. Il consiglio di amministrazione e' tenuto a consegnare al collegio sindacale il bilancio di previsione e il conto consuntivo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza del comitato dei delegati.
4. Alla fine di ogni quadriennio, il consiglio di amministrazione dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve assumere le delibere da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 13.
5. Quando sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico e finanziario della Cassa, il consiglio di amministrazione puo' disporre per la verifica tecnica ancor prima della scadenza del quadriennio.